Cassazione Civile, Sentenza n. 27398/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la risoluzione del contratto di compravendita dell’escavatore per grave inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni, deducendo sei motivi di cassazione: tardività della chiamata in causa della società di leasing (Locat/Unicredit), errata qualificazione del rapporto (vendita vs leasing) e conseguente errata applicazione delle regole sulla denuncia dei vizi, errata valutazione delle prove e dei vizi lamentati, omessa pronuncia su presunte domande riferite all'escavatore usato, ed errata applicazione dell'art. 1226 c.c. (liquidazione equitativa). Il ricorrente sosteneva che non fosse tenuto agli oneri di denunciare i vizi come acquirente/ utilizzatore in forza della qualificazione come operazione di leasing o per mancato perfezionamento dei contratti tra MAIE e LOCAT.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto i motivi erano, in gran parte, inammissibili o infondati. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui Vanuzzo si era sempre comportato come vincolato al contratto di compravendita (rivolgendosi a MAIE e non al concedente) e che la mancata sottoscrizione del verbale di consegna aveva impedito il perfezionamento dell'operazione di leasing tra MAIE e LOCAT; pertanto spettava a Vanuzzo denunciare tempestivamente i vizi e non lo fece. La Cassazione ha inoltre confermato la decadenza sulla chiamata in causa tardiva della LOCAT per violazione dei termini dell'art. 269 c.p.c., rigettato le doglianze sulla valutazione delle prove (irrevocabilità del giudizio di merito su fatti) e dichiarato inammissibili alcuni motivi per omessa indicazione del vizio di diritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di ciascun controricorrente per euro 5.200,00 (oltre accessori) e si è dato atto degli eventuali obblighi di versamento del contributo unificato ex d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la chiamata in causa del terzo, se l'interesse a chiamarlo nasce dalle difese del convenuto, deve essere richiesta dal giudice entro la prima udienza di trattazione a pena di decadenza; la chiamata della LOCAT è stata effettuata tardivamente (con memoria ex art.180) e quindi inammissibile.
La memoria ex art.180 è stata il mezzo tramite cui il ricorrente ha tardivamente invocato la chiamata in causa della LOCAT; la Corte d'appello ha rilevato che ciò era oltre i termini previsti dall'art.269 c.p.c.
Norma sulla denuncia dei vizi nella compravendita: la Corte ha ritenuto che il Vanuzzo non avesse adempiuto all'onere di denunciare tempestivamente i vizi non apparenti dell'escavatore, con conseguente decadenza.
Riconosciuta la responsabilità del venditore per i vizi occulti: la Corte d'appello (confermata in Cassazione) ha ritenuto insussistenti o non gravissimi i vizi lamentati, e comunque palesemente decadenza dalla denuncia.
Richiamata come criterio di interpretazione del contratto; la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la censura del ricorrente che chiedeva una diversa qualificazione negoziale basata su rivalutazione dei fatti (la qualificazione è da valutare dal giudice di merito).
Richiamata nell'ambito dei canoni interpretativi del contratto; la Corte ha considerato corretta l'interpretazione di merito che ha individuato la natura reale dell'operazione come compravendita nella concreta condotta delle parti.
Principio della prova delle convenzioni e della volontà: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia adeguatamente indicato come la decisione di merito avrebbe violato i canoni probatori applicabili.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Richiamati come possibili mezzi di ricorso in cassazione (vizi di motivazione, violazione di norme, omessa pronuncia): la Corte ha ritenuto che molte delle censure del ricorrente fossero inammissibili perché sostanzialmente miravano a rinnovare la valutazione di fatto o non indicavano la violazione di regole di diritto applicabili.
Richiamato nella contestazione procedurale; la sentenza di merito è stata ritenuta correttamente motivata e conforme alle regole sul sindacato delle prove e della decisione di merito.
Citati in relazione alle norme processuali richiamate dal ricorrente per criticare la decisione di merito; la Corte ha ritenuto non fondati i rilievi procedurali prospettati.
La Corte d'appello aveva disposto la condanna alle spese ex art.96 e la Cassazione non ha modificato tale valutazione, confermando l'esito procedurale sfavorevole al ricorrente.
Regola sulla prova in tema di vizi: il ricorrente non ha assolto l'onere probatorio circa la tempestiva denuncia e l'esistenza di vizi rilevanti; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della Corte d'appello.
Norma sulla liquidazione equitativa del danno: la Corte d'appello aveva proceduto alla liquidazione e la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura perché la motivazione del giudice di merito era adeguata e non contestata.
Previsione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto degli eventuali presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore contributo unificato.
Richiamato nella motivazione di merito relativa all'esecuzione per la restituzione del mezzo: la Corte d'appello ha osservato che la restituzione era già stata eseguita con ordinanza ex art.196-ter, rendendo superflua una pronuncia ulteriorе.
Massime di principio
- Se il compratore/utilizzatore riceve il bene ma non denuncia tempestivamente i vizi non apparenti, perde il diritto di far valere tali vizi contro il venditore (artt.1492-1495 c.c.); la tempestività e la prova della denuncia sono onere del denunciante.
- La qualificazione negoziale (vendita vs leasing) dipende dalla concreta volontà e dalla condotta delle parti: il giudice di merito accerta i fatti e la motivazione è insindacabile in Cassazione salvo vizio di diritto o carenza motivazionale.
- La chiamata in causa di un terzo deve rispettare i termini dell'art.269 c.p.c.: se l'interesse a chiamare il terzo nasce dalle difese del convenuto, la richiesta deve essere formulata entro la prima udienza di trattazione, a pena di decadenza.
- Le doglianze in Cassazione che mirano semplicemente a rinnovare la valutazione delle prove o propongono una diversa ricostruzione dei fatti sono, di norma, inammissibili; è necessario indicare chiaramente la violazione di norme di diritto o vizi di motivazione.
- L'assenza di sottoscrizione del verbale di consegna/collaudo può impedire il perfezionamento di rapporti di leasing o incidere sulla qualificazione dell'operazione: è fondamentale che la parte tuteli la propria posizione fin dalla fase di consegna (firma documenti, reclami formali).
- Il giudice può liquidare il danno in via equitativa ex art.1226 c.c.; la sua discrezionalità è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione non spiega il processo logico-valutativo seguito.
- In controversie contrattuali complesse conviene documentare tempestivamente le contestazioni (ispezioni tecniche, rapporti tecnici, reclami formali) e rispettare le forme e i termini processuali per la chiamata di terzi coinvolti nell'operazione.
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