Cassazione Civile, Sentenza n. 27513/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'esecuzione promossa da Polenghi contro il debitore Benucci facendo valere di essere creditrice dei titoli cambiari (cambiali) e deducendo che il Polenghi non poteva invocare la prescrizione dei titoli perché avrebbe agito in surroga del debitore (art. 2939 c.c.) e quindi non sarebbe stato terzo, con la conseguenza che non poteva contestare la mancata data certa degli atti di rinnovazione (art. 2704 c.c.). Inoltre la ricorrente censurava l'ordinamento del giudizio di merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento di terza parte, Giuseppina Frazzini, la quale invece sosteneva di avere una posizione di comproprietaria sul bene oggetto di esecuzione e quindi sarebbe stata litisconsorte necessaria nell'opposizione agli atti esecutivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (ossia ha ritenuto infondata la tesi che il creditore procedente agisse in surroga del debitore e che quindi non fosse applicabile nei suoi confronti il requisito della data certa per gli atti di rinnovazione). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte ha ritenuto errata la declaratoria di carenza d'interesse dell'intervento di Giuseppina Frazzini, riconoscendola come litisconsorte necessaria nella opposizione agli atti esecutivi; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a questo motivo e ha deciso nel merito. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Norme richiamate
art. 2939 cod. civ.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il creditore procedente avrebbe agito in surroga del debitore; la Corte ha ritenuto che il Polenghi non agiva in surroga ma in proprio nell'eccepire la prescrizione, perciò non si può ricondurre la sua iniziativa alla surrogazione prevista dall'art. 2939.
art. 2704 cod. civ.
Riguarda il requisito della data certa per l'opponibilità degli atti di rinnovazione. La Corte ha confermato che, nei confronti del creditore procedente che è da considerarsi terzo, il requisito della data certa è applicabile e pertanto la doglianza della ricorrente su questo punto è infondata.
art. 102 legge cambiaria (con richiamo all'art. 94 della stessa legge)
La Corte ha richiamato l'art. 102 (e l'art. 94) per ritenere che il termine prescrizionale triennale previsto per la cambiale tratta può essere applicato, nei limiti della compatibilità, anche al pagherò o vaglia cambiario.
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata come mezzo di cassazione per vizio di motivazione/erronea applicazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo fondato su tale norma relativo alla mancata ammissione dell'intervento di terzo e ha cassato la sentenza in relazione a questo vizio.
art. 617 cod. proc. civ. (giurisprudenza richiamata)
Richiamato nella giurisprudenza menzionata per affermare che nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro il terzo si configura sempre il litisconsorzio necessario iniziale tra creditore, debitore e terzo proprietario; la Corte ha fatto riferimento a questo principio per riconoscere la necessità dell'intervento della Frazzini.
Massime di principio
- Quando un creditore solleva l'eccezione di prescrizione riguardo a titoli cambiari, tale iniziativa è in genere esercitata in nome proprio; non necessariamente equivale a una surroga del debitore ai sensi dell'art. 2939 c.c.
- Se il soggetto che oppone la prescrizione è da considerarsi terzo rispetto agli atti pregressi, gli atti di rinnovazione delle cambiali devono rispettare il requisito della data certa (art. 2704 c.c.) per essere opponibili.
- Nel dubbio sulla natura del titolo cambiario, i termini di prescrizione previsti per le diverse categorie (es. cambiale tratta) possono essere estesi per analogia ai pagherò nei limiti della compatibilità (richiamo ad art. 102 e 94 legge cambiaria).
- In opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. l'intervento del terzo proprietario che contesta l'esecuzione deve essere valutato come litisconsorte necessario: il giudice deve verificare la presenza di tale legittimazione e, se sussistente, ammettere l'intervento. L'errata esclusione di un litisconsorte necessario può comportare la cassazione con decisione nel merito.
- La compensazione delle spese processuali in Cassazione può essere disposta quando la decisione comporta reciproca e parziale soccombenza delle parti.
- Se il terzo intervenuto non ha subito pregiudizio processuale e gli sono stati notificati gli atti necessari, il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinviare al primo giudice.
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