Cassazione Civile, Sentenza n. 27397/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto la nullita del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., sostenendo che la procura ad litem era stata conferita esclusivamente all'avv. Costantino Biello (con elezione di domicilio presso il suo studio in Porto Torres) e che la citazione in appello non era stata notificata a quel difensore. Di conseguenza la ricorrente ha sostenuto che non si era instaurato il contraddittorio nel giudizio d'appello e che la sentenza di primo grado era passata in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'appello proposto dalle resistenti fosse inammissibile perché la notifica degli atti (in particolare della citazione in appello) non era stata effettuata al difensore formalmente incaricato dalla parte (procura ad litem). La Corte ha chiarito che la mera partecipazione o collaborazione di un altro professionista (es. praticante poi divenuto avvocato) non sostituisce la procura formale e non legittima una notifica diretta a costui se non risulta provata la nomina. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio perché il processo non avrebbe potuto proseguire, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le controricorrenti sono state condannate alle spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 101 cod. proc. civ.
Il vizio dedotto attiene alla regolarità del contraddittorio e delle notifiche; la Corte valuta la legittimità delle notifiche in relazione alla procura ad litem risultante dagli atti
art. 325 cod. proc. civ.
La sentenza ricorda che la notifica della sentenza ad uno dei difensori nominati fa decorrere il termine breve per impugnare; tuttavia tale principio si applica solo se quel difensore è effettivamente nominato mediante procura formale
art. 183 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla prima memoria e all'indicazione dei difensori nel corso del giudizio; la Corte sottolinea l'importanza della formale indicazione dei difensori per gli effetti delle notifiche
art. 382 cod. proc. civ. (ult. comma)
Sulla improseguibilità del processo quando l'impugnazione è inammissibile; da ciò la cassazione senza rinvio perché il processo d'appello non poteva validamente proseguire
r.d.l. n. 1578/1933
Richiamato per ricordare che il procuratore alle liti può avvalersi di collaboratori sotto la sua responsabilità, ma questa collaborazione non sostituisce la procura formale alla controparte
Massime di principio
- La notifica di atti processuali rileva ai fini del decorso dei termini solo se indirizzata a soggetti formalmente incaricati (procura ad litem); la mera collaborazione o presenza di un praticante/altro professionista non sostituisce la procura.
- Se la parte ha conferito procura ad un difensore e le notifiche d'appello non sono effettuate a quel difensore, l'appello può essere dichiarato inammissibile per mancato contraddittorio e la sentenza di primo grado può passare in giudicato.
- La procura ad litem è un atto formale che deve risultare dagli atti processuali; il contratto di patrocinio o l'incarico professionale interno non sostituiscono la procura formale agli effetti delle notifiche tra parti.
- È fondamentale designare chiaramente i domicili eletti e assicurare che le notifiche vengano effettuate al domicilio o al difensore indicato nella procura per evitare il vizio di nullità o inammissibilità dell'impugnazione.
- In casi simili, la parte che si ritiene danneggiata da notifiche irregolari deve tempestivamente eccepire l'irregolarità del contraddittorio e produrre prova della procura formale o della mancanza della stessa.
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