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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27518/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli e aveva ritenuto che il verbale del 25/02/2011 costituisse un contratto divisorio/transattivo immediatamente vincolante, con conseguente cessazione della materia del contendere riguardo alla divisione ereditaria. I motivi principali di ricorso in Cassazione denunciavano: 1) errore nella declaratoria di inammissibilità del gravame delle sorelle Di Martino e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) errata declaratoria di cessazione della materia del contendere basata su un accordo considerato già efficace nonostante potessero mancare formalità e il consenso di tutti i condividenti; 3) violazioni e omessa valutazione di circostanze decisive in tema di divisione e trascrizioni pregiudizievoli; 4) contestazione della qualificazione del verbale del 25/02/2011 come contratto di divisione o transazione e mancanza degli elementi di forma e causa tipici.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, ha accolto il primo ed il secondo motivo del ricorso principale (ritenendoli fondati), ha dichiarato assorbiti gli altri motivi di ricorso e il ricorso incidentale condizionato, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame anche del merito ove necessario. In sostanza la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'inammissibilità pronunciate dalla Corte territoriale sono state ritenute errate e la causa dovrà essere riesaminata.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata dalle ricorrenti in relazione al diritto di tutela giurisdizionale; la Corte ha considerato che l'inammissibilità dell'appello non poteva essere decretata senza valutare l'interesse concreto delle parti a impugnare le decisioni sulla divisione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamata in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sulla cessazione della materia del contendere fosse insufficiente e parzialmente contraddittoria.

  • Codice di procedura civile, art. 360 (n. 3, 4, 5)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha accolto censure fondate su violazione di legge, carenza/contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di circostanze decisive.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte ha applicato tale principio per censurare l'indebita estensione della giudice d'appello a questioni non rimesse dalla parti.

  • Codice di procedura civile, artt. 100, 110, 115, 116

    Richiamati in relazione a competenze processuali e criteri interpretativi e probatori; la Corte ha valutato la legittimazione ad impugnare e i limiti della decisione di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 789

    Norma relativa alla divisione giudiziale: la decisione d'appello che dichiara la cessazione della materia del contendere non poteva sostituire la necessaria valutazione della domanda divisionale quando permangono questioni non risolte.

  • Codice di procedura civile, art. 380-bis

    Previsione sulle memorie depositate in vista dell'udienza; la Corte ha considerato il materiale processuale integrativo depositato dalle parti prima dell'udienza.

  • Codice civile, artt. 1325 e 1362

    Richiamati in tema di causa del contratto e criteri di interpretazione della volontà negoziale: la Corte ha ritenuto che la qualificazione del verbale come contratto divisorio/transattivo dovesse essere valutata con attenzione, anche tenendo conto della forma richiesta per il trasferimento immobiliare.

  • Codice civile, art. 1362

    Criteri di interpretazione del negozio giuridico: utilizzata per criticare l'interpretazione data dal giudice di merito al verbale del 25/02/2011.

  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 195

    Richiamata in relazione alle norme speciali applicabili alle divisioni e alle modalità procedurali; la Corte ha ritenuto necessario verificare la corretta applicazione delle regole procedurali nella vicenda divisionale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando il sopravvenuto fatto obiettivo sia accettato reciprocamente dalle parti e le conclusioni delle parti siano conformi: se una parte non aderisce, occorre valutare il merito e non dichiarare semplicemente la cessazione.
  • Un accordo inter partes (anche se scritto) che dispone la divisione di beni immobili non necessariamente determina automaticamente l'estinzione del contenzioso se manca la forma e gli atti pubblici necessari per il trasferimento o se non è chiaro che tutte le parti abbiano inteso rinunciare al giudizio.
  • In cause di divisione ereditaria i singoli condividenti possono modificare le proprie conclusioni anche in sede di appello e chiedere l'attribuzione dei beni; l'interesse ad impugnare può sussistere anche per chi non era parte attrice originaria ma è stato interessato dalle conclusioni modificate dagli altri condividenti.
  • Se viene invocata una transazione o un accordo extraprocessuale come causa di estinzione del processo, il giudice deve accertare se la transazione riguarda effettivamente l'oggetto della domanda contenziosa e se le parti concordano sul suo contenuto: in caso di disaccordo residuo, il giudice deve decidere il merito.
  • La semplice qualificazione negoziale (es. 'contratto divisorio' o 'transazione') non sostituisce l'accertamento giudiziale della sua idoneità a estinguere il relativo procedimento quando permangono questioni relative alla forma, al consenso di tutte le parti o a trascrizioni/preferenze intervenute.

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