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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27451/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso principale contestava, tra l'altro, la legittimità della nomina dell'arbitro designato dall'Amministrazione (sosteneva che avrebbe dovuto designarlo il Presidente del Tribunale di Roma) e, soprattutto, l'ammissibilità di varie riserve dell'appaltatore per mancata/iscrizione tempestiva nel registro di contabilità ai sensi dell'art.31 del D.M. 145/2000; altre questioni riguardavano la quantificazione dei danni per sospensioni dei lavori (forza maggiore, perizie di variante, criteri parametrici) e la responsabilità per danni vandalici e custodia del cantiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo alla nomina dell'arbitro perché la nullità del lodo per violazione delle norme sulla nomina degli arbitri può essere eccepita solo se dedotta nel giudizio arbitrale e la questione non risultava sollevata davanti agli arbitri. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello ha errato a ritenere privo di specificità il rilievo dell'Amministrazione circa la mancata tempestiva iscrizione delle riserve nel registro di contabilità (art.31 D.M. 145/2000). La Cassazione ha affermato che l'onere di eccepire la tardività spettava all'Amministrazione mentre l'onere di provare la tempestività è dell'appaltatore; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per verificare la tempestività delle riserve e, se accertata la violazione dell'art.31, dichiarare la nullità del lodo ex art.830 c.p.c., con successivo esame degli altri motivi e statuizione sulle spese. Gli altri motivi del ricorso principale e quelli incidentali sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 554/1999, art.150, comma 2

    Riferita in relazione alla determinazione del Tribunale competente per la nomina dell'arbitro; la Cassazione ha però dichiarato inammissibile la censura sulla nomina perché non sollevata in sede arbitrale

  • codice di procedura civile, art.810, secondo comma

    Richiamato nel quadro della regola sul Tribunale competente per la nomina del Presidente; la questione non è stata comunque esaminata nel merito per inammissibilità

  • D.M. 145/2000, art.31

    Norma centrale: impone l'iscrizione tempestiva delle riserve nel registro di contabilità; la Corte ha stabilito che l'Amministrazione doveva eccepire la mancata tempestività e che l'onere di provare la tempestività grava sull'appaltatore

  • D.M. 145/2000, artt.20, 24, 25

    Richiamati con riferimento alla disciplina dei danni per forza maggiore, delle sospensioni e dei criteri parametrici di liquidazione; la Cassazione ha assorbito le questioni di merito rimandando la verifica alla Corte d'Appello dopo l'accertamento sulla tempestività delle riserve

  • codice di procedura civile, artt.829 e 830

    Artt. richiamati per i limiti e gli effetti dell'impugnazione del lodo arbitrale; la Corte ha confermato che la nullità del lodo per violazione delle norme sulla nomina degli arbitri è deducibile solo se sollevata in sede arbitrale (art.829) e che, se sussiste la violazione formale delle riserve, può seguire la nullità ex art.830

  • codice civile, art.2697

    Principio sull'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che lo costituiscono; applicato per affermare che l'appaltatore deve provare la tempestività/formalità delle riserve

  • r.d. n.350/1895, artt.53, 54, 64

    Richiamati come antecedenti storici della disciplina delle riserve in materia di appalti; la Corte ne ricava il principio sulla necessità della tempestiva iscrizione delle riserve

  • d.lgs. n.163/2006, art.243

    Richiamato nel quadro normativo sugli arbitrati e i rapporti con la normativa degli appalti pubblici; citazione di contesto procedurale

  • d.lgs. n.40/2006, art.27

    Richiamato per l'applicazione temporale della disciplina previgente (art.829 c.p.c.) all'impugnazione del lodo proposta prima dell'entrata in vigore del decreto

  • D.M. 145/2000, art.14

    Richiamato in relazione all'onere di custodia del cantiere: la Corte d'appello aveva ritenuto che l'onere di custodia può incidere sulla attribuzione dei danni vandalici all'appaltatore; la Cassazione non ha deciso sul merito e ha assorbito la questione

  • D.M. 145/2000, art.29

    Richiamato con riferimento alla decorrenza degli interessi sui SAL; la Corte d'appello aveva confermato il criterio adottato dal lodo e la ricorrente non ha avanzato censure efficaci in cassazione

Massime di principio

  • La nullità del lodo per vizi nella nomina degli arbitri può essere eccepita in sede di impugnazione solo se la questione è stata sollevata nel giudizio arbitrale; pertanto sollevare tale vizio solo in sede di giudizio di legittimità può comportare inammissibilità
  • La mancata iscrizione tempestiva delle riserve nel registro di contabilità (art.31 D.M. 145/2000) è rilevabile dall'Amministrazione mediante semplice eccezione di tardività: l'onere di provare la tempestività grava sull'appaltatore
  • In caso di eccezione di tardività delle riserve, il giudice di rinvio deve esaminare i documenti (registro di contabilità e atti correlati) e, se accerta la violazione formale, dichiarare la nullità del lodo ai sensi dell'art.830 c.p.c.; solo in mancanza di tale violazione si procede all'esame di merito
  • L'uso di criteri parametrici (art.25 D.M. 145/2000) è ammesso per la quantificazione dei danni ma non esonera l'attore dall'onere di fornire elementi probatori adeguati; la valutazione parametrica può essere scrutinata in sede di gravame
  • In materia di appalti pubblici è essenziale documentare tempestivamente e secondo le formalità prescritte le riserve e i costi; la mancata osservanza delle formalità può comportare decadenza o annullamento delle pretese
  • Quando il giudice di legittimità accoglie censure formali rilevanti, gli altri motivi di merito possono risultare assorbiti e il giudice di rinvio dovrà decidere nuovamente nel rispetto della verifica preliminare delle formalità

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