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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03175/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni medici, iscritti a scuole di specializzazione in epoca anteriore all'adeguamento completo dell'ordinamento interno alle direttive europee in materia, volta a ottenere il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sull'adeguata remunerazione degli specializzandi. Uno dei ricorrenti (immatricolato nel 1992) frequentava la scuola di Medicina dello Sport. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e dell'Università e rigettato la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio; la Corte d'appello ha confermato il rigetto, ritenendo per la maggior parte dei medici maturata la prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999 (entrata in vigore dell'art. 11 L. 370/1999) e, per il medico immatricolato nel 1992, escludendo comunque il diritto perché la specializzazione frequentata non rientrava negli elenchi comunitari. In cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha censurato soprattutto il dies a quo della prescrizione, sostenendo che essa dovesse decorrere solo dal momento in cui si fossero chiarite le incertezze giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell'azione e legittimazione passiva, o comunque dal 2006; il medico interessato da Medicina dello Sport ha inoltre contestato la mancata considerazione di atti interruttivi della prescrizione e, soprattutto, l'esclusione della sua specializzazione dagli elenchi comunitari, invocando anche il D.M. 25 novembre 1994. Gli altri ricorrenti hanno riproposto doglianze analoghe sulla prescrizione e sull'autonoma ragione di rigetto fondata sulla mancata inclusione delle specializzazioni negli elenchi.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla prescrizione per il ricorrente non interessato dalla diversa ratio della mancata inclusione della specializzazione, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. 370/1999. Ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto infondata ogni deduzione di incompatibilità con l'art. 6 CEDU. Quanto al medico che aveva frequentato Medicina dello Sport, ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse le censure sulla prescrizione e sugli atti interruttivi, poiché la Corte d'appello aveva fondato il rigetto anche sulla non inclusione della sua specializzazione negli elenchi comunitari. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il motivo diretto a contestare tale esclusione, affermando che l'inclusione o l'equipollenza della specializzazione è fatto costitutivo della domanda e che, nel caso concreto, Medicina dello Sport non rientrava tra le specializzazioni comuni agli Stati membri né era applicabile il decreto ministeriale del 1994, perché successivo all'immatricolazione del ricorrente. Il ricorso principale è stato rigettato; il ricorso successivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già coperta da orientamento consolidato di legittimità

  • art. 335 c.p.c.

    giustifica la riunione dei ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è necessario quando non sussiste un dubbio interpretativo rilevante alla luce della giurisprudenza unionale già consolidata

  • art. 6 CEDU

    il diritto di accesso al giudice è compatibile con termini di prescrizione ragionevoli e con regole processuali che garantiscano la certezza del diritto

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    può essere applicato d'ufficio con funzione sanzionatoria dell'abuso del processo e della condotta connotata da mala fede o colpa grave

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto

  • art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370

    individua il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento per mancata attuazione delle direttive in materia di specializzandi

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    rileva nella disciplina della formazione specialistica e della remunerazione dei medici specializzandi

  • art. 1 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    stabilisce che la formazione specialistica a tempo pieno riguarda le specializzazioni conformi alle norme comunitarie e comuni a due o più Stati membri

  • art. 8 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    riguarda le specializzazioni non conformi alle norme comunitarie ma confermate per esigenze del SSN

  • art. 11 Cost.

    richiamato in relazione all'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi europei

  • art. 10 Cost.

    richiamato nei motivi come parametro di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali/europei

  • art. 97 Cost.

    richiamato nei motivi del ricorso successivo

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    invocati per contestare la decorrenza e gli effetti della prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    invocato per sostenere l'efficacia interruttiva delle missive prodotte

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per il principio di non contestazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul preteso vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo processuale del ricorso successivo

  • art. 2934 c.c.

    richiamato per sostenere che il diritto non si era ancora estinto per prescrizione

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare il momento di decorrenza della prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato per contestare il rilievo d'ufficio della prescrizione

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    richiamato nei motivi del ricorso successivo

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    richiamato nei motivi del ricorso successivo

  • art. 5 Trattato CEE

    richiamato nei motivi come base degli obblighi comunitari

  • art. 189 Trattato CEE

    richiamato nei motivi come base degli obblighi comunitari

Massime di principio

  • Per i medici specializzandi che vantano il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione, il diritto si prescrive in dieci anni e la decorrenza va individuata nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 L. 370/1999, poiché da quel momento il soggetto danneggiato aveva ragionevole certezza della mancata ulteriore attuazione normativa.
  • Le incertezze successive su giurisdizione, natura dell'azione o identificazione del legittimato passivo non spostano il dies a quo della prescrizione, perché il diritto era già azionabile e la prescrizione può essere interrotta anche con atti stragiudiziali.
  • Non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di diritto UE è già stata risolta dalla giurisprudenza unionale e di legittimità in modo coerente con il principio di effettività e con termini di prescrizione ragionevoli.
  • Nel contenzioso sugli specializzandi, l'inclusione della scuola negli elenchi comunitari o la sua equipollenza rispetto a specializzazioni di altri Stati membri costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere specificamente allegato e provato dal medico attore.
  • Se la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma non attinta dal motivo di ricorso, la censura contro una diversa ratio è inammissibile per difetto di interesse.
  • L'art. 96, comma 3, c.p.c. può essere applicato anche d'ufficio quando il ricorso si inserisce in un contesto di reiterazione di questioni già definitivamente risolte dalla giurisprudenza, configurando un uso abusivo del processo contrario ai canoni di correttezza e alla ragionevole durata del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimonialeInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

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