Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rimborso delle spese sostenute da un comune per la bonifica urgente di una discarica abusiva di pneumatici e materiali ferrosi presente su un’area di proprietà della società regionale dei trasporti, già succeduta alla gestione governativa ferroviaria. Il comune aveva chiesto in primo grado la condanna della proprietaria dell’area al rimborso delle somme anticipate per la bonifica, richiamando principalmente l’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997, in via subordinata l’art. 2051 c.c. e, ulteriormente, l’art. 2041 c.c. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo insussistente una condotta colposa della proprietaria necessaria ai fini dell’art. 14 e inapplicabile l’art. 2051 c.c. In appello il comune aveva invece invocato l’art. 9 del d.P.R. n. 915/1982, sostenendo che fosse sufficiente la qualità di proprietaria del suolo, e aveva anche dedotto l’omessa pronuncia sulla domanda di ingiustificato arricchimento. La corte d’appello ha riformato la decisione e condannato la società al pagamento delle spese di bonifica. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 113 e 345 c.p.c., sostenendo che in appello fosse stata proposta una domanda nuova, fondata su presupposti diversi da quelli allegati in primo grado, e che il giudice non potesse sostituire una diversa causa petendi sotto il pretesto dell’iura novit curia; 2) violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 915/1982 e degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché la norma applicata presupporrebbe aree pubbliche o private soggette a uso pubblico, fatto non allegato in primo grado; 3) erronea applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 915/1982, che non configurerebbe una responsabilità oggettiva del proprietario del terreno; 4) violazione degli artt. 3, 9 e 13 d.P.R. n. 915/1982 e dell’art. 21 d.lgs. n. 22/1997, per l’asserita incompatibilità di una responsabilità del proprietario per fatti di terzi; 5) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 9 d.P.R. n. 915/1982, contestando comunque l’affermazione di colpa per mancata vigilanza, recinzione e cartellonistica, poiché nessun obbligo di legge le sarebbe stato imposto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il giudice di merito può riqualificare i fatti e sussumerli nella norma corretta, purché i fatti storici allegati restino invariati, e che l’art. 9 d.P.R. n. 915/1982 si applica anche alle aree private di fatto utilizzate da un numero indeterminato di persone; inoltre ha ribadito che il deposito o abbandono incontrollato dei rifiuti integra una condotta vietata che può fondare la responsabilità di chi contribuisce alla situazione illecita. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro un passaggio argomentativo svolto ad abundantiam, privo di rilievo decisorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alle spese e ai conseguenti oneri processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società proprietaria dell’area, confermando la condanna al pagamento in favore del comune della somma anticipata per la bonifica della discarica abusiva, oltre agli interessi e alle spese dei gradi di merito e di legittimità. Ha escluso che vi fosse stata una inammissibile domanda nuova in appello, poiché la riqualificazione giuridica dei fatti era consentita; ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 915/1982 alle circostanze di causa e ha considerato inammissibile la censura rivolta contro l’argomentazione della sentenza d’appello che non costituiva ratio decidendi. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che il giudice possa pronunciare su domanda diversa, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la riqualificazione dei fatti non avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato correttamente dalla corte d'appello per applicare la disciplina giuridica pertinente ai fatti allegati, anche se diversa da quella prospettata dalle parti.
Richiamato per dedurre l’inammissibilità di una domanda nuova in appello; la Corte di cassazione ha escluso la novità perché i fatti materiali posti a base della pretesa erano rimasti invariati.
art. 9 d.P.R. n. 915/1982
È stata ritenuta norma applicabile alla fattispecie, con riferimento alle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico e al divieto di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti; la Corte ha confermato che la disposizione può giustificare il rimborso delle spese di bonifica.
art. 14 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato in via principale dalla parte originaria attrice e in via valutativa dalla corte d'appello; la Cassazione non ne fonda la decisione, ma prende atto che la responsabilità del proprietario presuppone un obbligo giuridico di impedire l’evento e una condotta colposa rilevante.
Richiamato come titolo subordinato di responsabilità, ma ritenuto non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato in via ulteriormente gradata come azione di arricchimento senza causa; la sentenza di legittimità non ne entra nel merito perché la censura finale è dichiarata inammissibile.
art. 3 d.P.R. n. 915/1982
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli obblighi gravano sui produttori dei rifiuti; la Corte ha escluso che ciò elimini la rilevanza dell’abbandono o deposito incontrollato quale condotta autonomamente vietata.
art. 13 d.P.R. n. 915/1982
Richiamato dalla ricorrente insieme ad altre norme del medesimo decreto per escludere una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area; la censura è stata respinta.
art. 21 d.lgs. n. 22/1997
Richiamato solo nel motivo di ricorso per contestare la disciplina applicata; non assume rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Cassazione.
art. 11 preleggi
Richiamato dalla corte d'appello per affermare la non retroattività dell’art. 14 d.lgs. n. 22/1997, reputando applicabile la disciplina previgente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il giudice di merito, anche in appello, può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti e applicare d’ufficio la norma corretta, purché restino immutati i fatti storici posti a base della domanda e non si introducano elementi costitutivi nuovi.
- Non si ha domanda nuova quando la pretesa resta fondata sul medesimo nucleo fattuale e sul medesimo bene della vita, anche se cambia la disciplina giuridica invocata o la qualificazione del rapporto.
- La nozione di aree pubbliche o private soggette a uso pubblico, ai fini della disciplina sui rifiuti, va intesa in senso ampio, come utilizzazione di fatto da parte di un numero indeterminato di persone.
- L’abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti costituiscono condotte autonomamente vietate e possono fondare la responsabilità di chi vi abbia contribuito o non abbia impedito la situazione illecita, indipendentemente dalla coincidenza con il produttore dei rifiuti.
- È inammissibile in cassazione la censura rivolta contro argomentazioni svolte ad abundantiam nella sentenza impugnata, quando esse non integrano la ratio decidendi e non hanno inciso sul dispositivo.
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