Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, trattenuto in seguito a decreto questorile e poi coinvolto in una procedura di protezione internazionale, aveva ottenuto dal giudice di pace la proroga del trattenimento. Con successiva istanza di riesame lamentava, tra l'altro, che non fossero stati verificati i presupposti sostanziali per mantenere il trattenimento, in particolare la probabilità dell'identificazione e la necessità del trattenimento per organizzare il rimpatrio. Il giudice di pace rigettava il riesame ritenendo tempestiva la richiesta di proroga e irrilevante che l'udienza si fosse tenuta oltre il termine, ma senza affrontare quelle censure sostanziali. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) motivazione apparente e non intelligibile sulla tempestività della richiesta e della proroga; 2) violazione dell'art. 13 Cost. e dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, perché l'udienza di esame della proroga si era celebrata quando il termine di trattenimento era già scaduto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di riesame relativi all'assenza dei presupposti probatori per la proroga.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha accolto, ritenendo che il giudice di pace non si fosse pronunciato su una parte autonoma e decisiva della domanda di riesame, ossia sulla mancata prova dei presupposti per la proroga del trattenimento. Tale omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e determina la nullità del provvedimento impugnato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La Cassazione ha quindi cassato senza rinvio il decreto impugnato, perché il termine di trattenimento era ormai scaduto e la richiesta di riesame non era più esaminabile. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della qualità di amministrazione statale della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posto a base dei primi due motivi di ricorso.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
È evocato dal ricorrente per denunciare una motivazione apparente; la Corte non si pronuncia nel merito del motivo, perché assorbito.
art. 13 Cost.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità temporale del trattenimento e della relativa proroga.
art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato come disciplina della proroga del trattenimento; la Corte non decide il motivo per assorbimento.
La mancata pronuncia su un motivo autonomo di riesame integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e determina nullità del provvedimento.
È applicato per la cassazione senza rinvio, poiché il processo non può proseguire e la domanda non è più esaminabile per intervenuta scadenza del trattenimento.
d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83 e 133
Sono richiamati in tema di patrocinio a spese dello Stato e liquidazione delle spese; la Corte esclude la regolazione delle spese nel giudizio di cassazione e rimette la liquidazione al giudice di merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame o proroga di un trattenimento amministrativo, il giudice deve pronunciarsi su tutte le censure e contestazioni dedotte dalla parte, anche su quelle relative alla mancanza dei presupposti sostanziali della misura; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità del provvedimento.
- Quando il giudice omette di esaminare un motivo autonomo e decisivo, la censura di omessa pronuncia assorbe le altre doglianze, se la sua accoglienza comporta la definizione del giudizio con cassazione senza rinvio.
- Se, al momento della decisione di legittimità, il termine del trattenimento è ormai scaduto e la domanda di riesame non è più utilmente scrutinabile, la Corte può cassare senza rinvio per impossibilità di prosecuzione del processo.
- Nel giudizio in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è vittoriosa contro un'amministrazione statale, la regolazione delle spese segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato ex art. 133 dello stesso decreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34794/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34796/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34800/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34801/2024 del 29/12/2024
- ordinanza_civile · 29 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34803/2024 del 29/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →