Cassazione Penale, Sentenza n. 42192/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti rinvenuti nell'appartamento. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione della chiamata di correità del coimputato Ribichini e l'assenza di riscontri individualizzanti. Denunciava inoltre la mancata ammissione della prova decisiva (escussione del teste Mele) e la contraddittorietà delle prove riguardo alla conoscenza da parte della Tranquilli delle sostanze occultate nel vano sottoscala.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello, che non si era limitata alle dichiarazioni del coimputato ma aveva valutato un quadro indiziario convergente (quantitativi ingenti, materiale per confezionamento, bilancini, numerosi telefoni, somme di denaro, collocazione degli effetti personali e apertura del vano sottoscala). È stato inoltre ribadito che questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione e che la scelta del rito abbreviato non consente poi di lamentare la mancata acquisizione di prove cui la difesa aveva rinunciato al momento della scelta non condizionata del rito. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 80 co. 2
Norme sostanziali sulle fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti e sull'aggravante relativa all'ingente quantitativo; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per le quantità rinvenute.
Codice penale, artt. 81 co.1 e 110
Riferimento alle regole sulla concorso di persone nel reato e alla determinazione della pena; applicate per imputare la responsabilità in concorso.
Codice di procedura penale, art. 192
Disciplina della valutazione delle dichiarazioni del coimputato; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del Ribichini siano state adeguatamente valutate e corroborate da altri indizi, rendendole attendibili nel contesto.
Codice di procedura penale, art. 195 co. 3
Regole sulla chiamata di correità e sui riscontri individualizzanti richiesti: la Corte ha ritenuto presenti riscontri indiziari idonei a integrare la chiamata in correità.
Codice di procedura penale, art. 599-bis
Norma relativa alla riduzione della pena in appello; citata in relazione alla revisione della pena applicata al coimputato Ribichini.
Codice di procedura penale, artt. 581, 591, 606 co.3, 609 co.1
Principi procedurali sul contenuto e limiti del ricorso per cassazione: la Corte ricorda che la cognizione della Cassazione è delimitata dai motivi di ricorso e che non sono deducibili questioni non prospettate in appello.
Codice di procedura penale, art. 603 co.3
Potere-dovere del giudice di integrare l'istruttoria in giudizio abbreviato solo nei casi di assoluta necessità; la Corte ha ritenuto che non sussisteva necessità di nuove prove richieste dalla difesa dopo aver accettato il rito abbreviato non condizionato.
Codice di procedura penale, art. 616
Previsione sulle conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso e sulle spese: la Corte ha disposto il pagamento delle spese a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità per detenzione ai fini di spaccio può essere desunta da un quadro indiziario complessivo anche quando manchino prove dirette: quantità ingenti, strumenti per il confezionamento, più telefoni e denaro sono indizi forti di partecipazione all'attività illecita.
- Le dichiarazioni di un coimputato possono sostenere la condanna se risultano corroborate da elementi di riscontro e se valutate nel contesto complessivo; non sono automaticamente invalide per singole contraddizioni formali.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte in cassazione: il ricorso per Cassazione è limitato ai motivi dedotti in appello e ai relativi argomenti di diritto e fatto.
- Chi opta per il rito abbreviato non condizionato non può successivamente lamentare l'omessa acquisizione di prove la cui assunzione era stata posta a condizione del rito; la mancata integrazione istruttoria è sindacabile solo se emergono lacune manifeste, illogicità o contraddizioni decisive nella motivazione.
- La presenza e collocazione di effetti personali comuni (es. scarpe, accesso al vano di occultamento) e le dimensioni ridotte dell'abitazione possono rafforzare l'inferenza della conoscenza comune e della disponibilità di beni occultati.
- Per contestare efficacemente la chiamata in correità è necessario proporre elementi probatori alternativi o dimostrare l'irrilevanza/contraddittorietà non superabile delle dichiarazioni del correi mediante riscontri concreti.
- In sede di legittimità il riesame non può trasformarsi in un nuovo esame di merito: la Cassazione verifica la correttezza dell'iter logico-giuridico e la presenza di vizi di motivazione, non riconsidera libere valutazioni di fatto made by the judges of merit.
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