Cassazione Penale, Ordinanza n. 04871/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., la violazione dell'art. 216 legge fallimentare quanto all'elemento soggettivo e alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 217, comma 2, legge fallimentare, nonché vizio di motivazione. In concreto, il ricorrente contestava la qualificazione del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta a una ipotesi diversa e meno grave, e che la motivazione della sentenza impugnata non avrebbe correttamente valorizzato gli elementi probatori, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa agli artt. 521 e 522 c.p.p., osservando che il fatto era stato correttamente sussunto nella bancarotta fraudolenta documentale cd. generica, consistente nell'irregolare tenuta della contabilità tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; il richiamo alla mancata consegna dei mastrini non aveva mutato la qualificazione giuridica del fatto, che resta punito a titolo di dolo generico. Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha rilevato che il ricorso si risolveva nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio e in una alternativa ricostruzione del fatto, senza specifica critica all'iter argomentativo della decisione impugnata e senza deduzione rituale di travisamento della prova. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo che la qualificazione del fatto in bancarotta fraudolenta documentale generica non fosse mutata dal riferimento alla mancata consegna dei mastrini.
La censura è stata ritenuta infondata per le stesse ragioni di assenza di mutamento del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza.
art. 216 legge fall.
È stata richiamata la norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta documentale, ritenuta correttamente applicata alla tenuta irregolare della contabilità idonea a impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
art. 217, comma 2, legge fall.
La richiesta di riqualificazione in bancarotta semplice è stata implicitamente respinta, perché la condotta è stata considerata integrare la bancarotta fraudolenta documentale generica e non una fattispecie meno grave.
È stata applicata la disciplina sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta documentale, integra la fattispecie generica la tenuta della contabilità in modo irregolare o lacunoso al punto da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza che sia necessario un occultamento materiale di singoli documenti.
- Il richiamo a specifici documenti non consegnati o mancanti non determina di per sé una mutazione del fatto contestato quando la condanna sia fondata sulla più ampia irregolare tenuta della contabilità.
- La bancarotta fraudolenta documentale generica è punibile a titolo di dolo generico.
- La deduzione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede di dimostrare un effettivo mutamento del fatto storico contestato, non essendo sufficiente contestare la diversa valorizzazione di elementi documentali o probatori.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; il travisamento della prova deve essere dedotto in modo specifico e rituale, non con un mero rinvio alle risultanze acquisite.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e presenta profili di colpa, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04859/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04864/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04865/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04866/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2026 del 06/02/2026
- ordinanza_penale · 6 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04869/2026 del 06/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →