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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00645/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un macchinario da parte di una società, rimasta poi inadempiente nel pagamento del prezzo, con conseguente decreto ingiuntivo ottenuto dalla venditrice e opposizione con domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Parallelamente la venditrice aveva chiesto il fallimento dell'acquirente. Le parti avevano poi concluso una transazione sospensivamente condizionata all'esito negativo della procedura concorsuale. Dopo il rigetto dell'istanza di fallimento, la venditrice ha sostenuto che la condizione si fosse avverata e ha chiesto l'adempimento della transazione; l'acquirente, invece, ha sostenuto che la condizione fosse diversa e non verificatasi, poiché subordinata a una declaratoria di improcedibilità e non di rigetto dell'istanza. La Corte d'appello ha ritenuto non novativa la transazione, risolta per inadempimento dell'acquirente, con conseguente reviviscenza del rapporto originario e del debito per il prezzo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362, 1363, 1965 e 1976 c.c. nella ricostruzione della transazione e della condizione; 2) violazione degli artt. 1965 e 1976 c.c. per avere la Corte affermato la reviviscenza del rapporto originario, sostenendo che, al più, sarebbe potuto rivivere solo il rapporto litigioso pendente in opposizione a decreto ingiuntivo; 3) violazione degli artt. 39 e 295 c.p.c. per il mancato rilievo della continenza e per la mancata sospensione del giudizio in attesa dell'altro procedimento pendente sul rapporto originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, una volta accertato che la transazione non aveva carattere novativo e che si era risolta per inadempimento, la perdita di efficacia della transazione comporta la reviviscenza del rapporto originario. Ha inoltre distinto il piano sostanziale da quello processuale, escludendo che la reviviscenza del rapporto incida in modo incompatibile sul giudizio pendente relativo al medesimo rapporto. Quanto alla continenza e alla sospensione, ha ritenuto infondate le doglianze perché la disciplina della continenza non era stata tempestivamente attivata e, in ogni caso, la sospensione ex art. 295 c.p.c. deve riguardare il processo pregiudicato, non necessariamente quello successivamente introdotto. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1362-1363 c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione della transazione; la Corte non li accoglie perché la ricostruzione della volontà negoziale e della natura non novativa dell'accordo non è stata utilmente contestata nei termini decisivi.

  • art. 1965 c.c.

    Norma sulla transazione richiamata per sostenere che l'accordo avrebbe dovuto precludere il ritorno al rapporto originario; la Corte afferma invece che, se la transazione non è novativa e perde efficacia, il rapporto originario rivive.

  • art. 1976 c.c.

    La Corte lo richiama come disposizione che, in caso di transazione novativa, sancisce l'irrisolubilità della transazione; per contro, nella transazione non novativa la risoluzione o perdita di efficacia fa rivivere il rapporto preesistente.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato in tema di continenza; la Corte osserva che la relativa disciplina non operava qui, anche perché le cause erano pendenti in gradi diversi e la questione non era stata tempestivamente eccepita o rilevata.

  • art. 40 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare il difetto di tempestiva eccezione/rilevazione della continenza.

  • art. 295 c.p.c.

    La Corte precisa che la sospensione per pregiudizialità deve colpire il processo pregiudicato; il principio non impone automaticamente la sospensione del giudizio successivamente introdotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In caso di transazione non novativa, la perdita di efficacia o la risoluzione dell'accordo transattivo determina la reviviscenza del rapporto originario, senza che ciò significhi coesistenza simultanea di due regolamenti negoziali incompatibili.
  • La distinzione tra piano sostanziale e piano processuale deve essere mantenuta ferma: la reviviscenza del rapporto contrattuale incide sul contenuto dell'obbligazione tra le parti, ma non si confonde con l'oggetto dell'accertamento giudiziale in corso.
  • La pendenza di un giudizio sul rapporto originario non impedisce, di per sé, che la sopravvenuta reviviscenza di tale rapporto incida sul diverso giudizio relativo alla transazione.
  • In tema di continenza tra cause pendenti in gradi diversi, la sospensione ex art. 295 c.p.c. va disposta sul processo pregiudicato; non è corretto pretendere in modo automatico la sospensione del giudizio successivamente introdotto senza verificare quale sia davvero il processo dipendente.
  • La disciplina della continenza richiede tempestiva deduzione della relativa questione nei modi e nei tempi processualmente previsti; in mancanza, la doglianza non può essere utilmente proposta in sede di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

Testo integrale

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