Cassazione Civile, Sentenza n. 4416/2020 del 20/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente, consolidante di un gruppo comprendente 21 società, aveva chiesto il rimborso di Euro 22.103.148 per l’anno d’imposta 2005. La consolidata TTPC, titolare dei diritti di trasporto sul tratto tunisino del gasdotto Algeria-Italia e dotata di stabile organizzazione in Tunisia, aveva dichiarato in Italia un reddito imponibile di Euro 109.071.608; la consolidante aveva versato Euro 25.107.005 a titolo di IRES. Secondo la società, Euro 32.989.774 del forfait fiscale pagato in Tunisia erano riferibili a imposte sui redditi estere definitive e, in base alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 2008, dovevano essere portati in detrazione ai sensi dell’art. 165 TUIR, anziché dedotti dal reddito. La società sosteneva pertanto che l’IRES netta dovuta fosse Euro 3.003.857 e chiedeva la restituzione della differenza. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto la domanda; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6230/2014 depositata il 20 ottobre 2014, aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il documento tunisino prodotto attestasse soltanto la ricezione della domanda per ottenere un certificato di pagamento e non l’effettivo versamento delle imposte. In Cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della consolidata TTPC, assumendo che consolidante e consolidata fossero litisconsorti necessarie anche in una controversia sul rimborso; con il secondo ha censurato la valutazione del certificato tunisino e l’affermazione che non fosse stata provata l’avvenuta imposizione, lamentando illogicità della motivazione e richiamando anche documentazione e decisioni relative ad altri periodi d’imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: per la controversia sul rimborso dell’imposta di gruppo relativa al periodo anteriore al 1° gennaio 2011 non sussiste litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata. Nel consolidato fiscale la soggettività tributaria permane nelle singole società, ma la consolidata non partecipa alla liquidazione e al versamento dell’imposta di gruppo né è titolare del diritto al rimborso dell’eccedenza, che compete alla controllante ai sensi dell’art. 118 TUIR. La previsione del litisconsorzio nell’art. 40-bis del D.P.R. n. 600/1973 riguarda la rettifica del reddito mediante l’atto di accertamento previsto da tale disciplina e non determina, nella fattispecie, la necessaria partecipazione della consolidata al giudizio di rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il documento tunisino del 29 dicembre 2014, prodotto per la prima volta in Cassazione e relativo al merito della pretesa, non era utilizzabile; inoltre, il ricorso non riportava né localizzava adeguatamente il certificato contestato, che non risultava prodotto in sede di legittimità, e non consentiva quindi di verificare la censura. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza chiedeva una nuova valutazione del contenuto del documento, attività riservata al giudice di merito, senza denunciare nei modi richiesti l’omesso esame di un fatto decisivo né specificare la violazione dei criteri ermeneutici. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 30.000 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Pertanto, alla sola controllante spetta l’eventuale riporto a nuovo delle perdite scaturite dal consolidamento, la liquidazione dell’unica imposta dovuta, nonchè il diritto di rimborso dell’eventuale credito di imposta.
Nel regime di consolidato fiscale applicabile alla controversia, il diritto al rimborso dell’eventuale credito d’imposta di gruppo compete alla controllante, cui spetta anche la liquidazione dell’imposta.
art. 40-bis D.P.R. n. 600/1973
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 bis (rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale), poi, “le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La società consolidata e la -consolidante sono litisconsorti necessari” (conf. Cass., n. 28356 del 2019).
La necessaria partecipazione di consolidata e consolidante prevista dall’art. 40-bis è riferita alla rettifica del reddito mediante l’atto unico contemplato dalla disposizione; non comporta, per la controversia in esame sul rimborso, litisconsorzio necessario tra le due società.
Quanto agli obblighi della società controllata l’art. 121 Tuir prevede che questa “deve compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla società o ente controllante la determinazione del proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei crediti di imposta spettanti”.
La società consolidata determina e comunica alla controllante il proprio reddito e gli elementi fiscali di sua competenza, ma tale adempimento non le attribuisce la liquidazione dell’imposta di gruppo né il diritto al rimborso qui controverso.
Con riferimento agli obblighi della controllante si prevede all’art. 122 Tuir che “la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo”.
La controllante presenta la dichiarazione consolidata e liquida l’imposta di gruppo, coerentemente con la titolarità in capo a essa del rimborso dell’eventuale eccedenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Tra l’altro, poichè la sentenza della Commissione regionale è stata pubblicata il 20-10-2014, quindi successivamente all’11 settembre 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2012, che ha modificato l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’unica censura possibile per vizio di motivazione consiste nel dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso tra le parti, mentre nella specie la ricorrente si è limitata ad invocare soltanto una diversa interpretazione della attestazione rilasciata dalla Tunisia, già oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di appello, sicchè si richiede a questa Corte una nuova rivalutazione dello stesso documento, non consentita in sede di legittimità.
Per le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della modifica del 2012, il vizio motivazionale può essere dedotto nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non è sufficiente chiedere alla Cassazione una diversa lettura di un documento già valutato dal giudice di merito.
Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione (Cass., n. 4178/2003) ovvero con l’enunciazione riassuntiva del contenuto essenziale, accompagnata dalla esibizione ex art. 369 c.p.c. del documento completo oppure dalla precisa localizzazione del documento stesso nell’incarto processuale del giudizio di merito (Cass., sez.un., 22726/11), il che è totalmente mancato nel caso in esame (Prot. Cass./CNF).
La censura relativa all’interpretazione di un documento deve indicare concretamente i canoni ermeneutici violati e consentire alla Corte di verificarne il contenuto, mediante trascrizione o riassunto essenziale e precisa produzione o localizzazione processuale del documento.
Invero, nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c.
In Cassazione i documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa non sono producibili; se rinvenuti dopo la scadenza dei termini e decisivi, la parte può avvalersi del rimedio della revocazione straordinaria previsto dall’art. 395, n. 3, c.p.c.
Lat. 165 Tuir (credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero), poi, prevede che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in deduzione”.
Le imposte estere pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all’estero possono essere detratte dall’imposta netta italiana entro il limite della quota d’imposta corrispondente ai redditi esteri; nella decisione, tuttavia, la spettanza concreta del rimborso non è stata riconosciuta in Cassazione, per l’esito delle censure processuali e probatorie.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale, il gruppo non acquista soggettività tributaria autonoma: le singole società conservano la propria soggettività per la determinazione del reddito, mentre la liquidazione dell’imposta di gruppo e il diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza spettano alla consolidante.
- La disciplina del litisconsorzio necessario tra consolidante e consolidata prevista per l’accertamento mediante atto unico non si estende automaticamente alla controversia promossa dalla sola consolidante per ottenere il rimborso di imposte di gruppo pagate in eccedenza, con riferimento al regime anteriore al 1° gennaio 2011.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, salvo che ricorrano le limitate ipotesi processuali ammesse; il documento nuovo decisivo rinvenuto dopo la scadenza dei termini può essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con la revocazione straordinaria.
- La censura sulla valutazione di un documento non può risolversi nella richiesta di una nuova lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito; per contestare l’interpretazione occorre indicare specificamente i criteri legali violati e rendere verificabile il contenuto del documento mediante trascrizione o riassunto essenziale e precisa produzione o localizzazione.
- Per le sentenze soggette alla formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. introdotta nel 2012, il vizio motivazionale è deducibile per l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, non per ottenere una rivalutazione della prova.
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