Cassazione Civile, Ordinanza n. 16130/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione tra il 1980 e il 1994, per la mancata o tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale di Roma rigettò quasi tutte le domande per prescrizione, mentre per un medico accolse parzialmente la domanda liquidando il danno sulla base dell’importo previsto dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999. La Corte d’appello di Roma rigettò le impugnazioni. In cassazione un primo gruppo di ricorrenti dedusse, in sintesi: violazione dell’art. 101 Cost. per aver la Corte deciso seguendo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità; vizio di motivazione e difetto di legittimazione passiva dei Ministeri rispetto alla sola Presidenza del Consiglio; erronea decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, ritenendo che il diritto non fosse ancora azionabile; mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE; omessa decisione su questioni assorbite; errata limitazione del quantum; problemi di prova sulla perdita di chance; e spese di lite. Un secondo gruppo di ricorrenti, con capofila un’altra parte, ripropose censure sulla prescrizione, sulla liquidazione del danno, sugli interessi compensativi, sulla rivalutazione e sulla compatibilità della soluzione con il diritto UE e la CEDU. Gli eredi di un medico censurarono in particolare la quantificazione del risarcimento secondo l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 anziché secondo il d.lgs. n. 257 del 1991, nonché la mancata attribuzione di interessi e rivalutazione. La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati inammissibili, ritenendo conformi a diritto sia la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999, sia la liquidazione equitativa secondo il parametro della legge n. 370 del 1999, sia il diniego di rinvio pregiudiziale, sia la statuizione sulle spese. Ha inoltre ritenuto che molte censure fossero non motivi perché rivolte a questioni assorbite dalla pronuncia di prescrizione.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha confermato la soluzione già accolta nei giudizi di merito: il diritto risarcitorio per tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999; l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 è il parametro equitativo per la liquidazione del danno; non sussistevano i presupposti per rinvio pregiudiziale alla CGUE; le censure su questioni assorbite non erano scrutinabili; le spese seguono la soccombenza. Ha condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando una condotta processuale connotata da colpa grave/mala fede per la proposizione di censure contro orientamenti consolidati, li ha condannati anche ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre a dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101, secondo comma, Cost.
Il giudice resta soggetto soltanto alla legge; il richiamo a un orientamento di legittimità conforme non equivale ad applicazione del principio di stare decisis.
Il vizio motivazionale costituzionalmente rilevante ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, emergente dal testo della sentenza.
La Corte ribadisce che, per i medici specializzandi, la prescrizione decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale è facoltativo per il giudice di merito; in ogni caso non è necessario quando la questione sia già chiarita e non vi sia dubbio interpretativo rilevante.
Non può denunciarsi l’omessa pronuncia su questioni rimaste assorbite dalla declaratoria di prescrizione, né su domande subordinate incompatibili con essa.
Richiamato nei motivi, ma le censure formulate non scalfiscono l’impostazione della Corte sul quadro probatorio rilevante.
Richiamato in relazione alla perdita di chance, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non investe una statuizione effettivamente decisa.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione.
Le spese seguono la soccombenza.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte e i motivi non offrono argomenti per mutare orientamento.
Il rigetto della domanda principale per prescrizione preclude l’esame della domanda di arricchimento senza causa, per il carattere sussidiario dell’azione.
art. 11 della legge n. 370 del 1999
Costituisce la base del regime di aestimatio del danno e il dies a quo della prescrizione decennale, oltre che il parametro equitativo per la liquidazione della pretesa risarcitoria.
d.lgs. n. 257 del 1991, art. 6
La remunerazione prevista per gli specializzandi dopo il recepimento non è retroattiva e non costituisce parametro necessario per le pretese riferite ai periodi anteriori.
d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39
Richiamato per distinguere il regime applicabile agli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 rispetto ai periodi precedenti.
art. 1224, secondo comma, c.c.
La rivalutazione non è automatica; può essere riconosciuto il maggior danno solo se provato.
La proposizione di ricorsi inammissibili contro orientamenti nomofilattici consolidati può integrare abuso dello strumento processuale e giustificare la condanna equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, Protocollo n. 1, CEDU
Le doglianze sulla lesione del pacifico godimento dei beni sono state ritenute infondate nel quadro della liquidazione e della prescrizione applicate.
art. 6 CEDU
Il rispetto dell’accesso al tribunale non impedisce l’applicazione di termini di prescrizione ragionevoli, coerenti con la certezza del diritto.
Massime di principio
- Nel contenzioso risarcitorio per tardiva attuazione di direttive UE in materia di medici specializzandi, il diritto si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999.
- L’art. 11 della legge n. 370/1999 opera come criterio di aestimatio del danno e come parametro equitativo di liquidazione, sostitutivo di una ricostruzione fondata sulla remunerazione prevista dal successivo e non retroattivo d.lgs. n. 257/1991.
- La mera persistenza di dubbi giurisprudenziali su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva non impedisce la decorrenza della prescrizione quando il diritto è già astrattamente azionabile e il danneggiato può interrompere l’inerzia anche in via stragiudiziale.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è dovuto quando la questione interpretativa è già coperta da giurisprudenza consolidata e non residuano incertezze rilevanti sul diritto unionale applicabile.
- Le censure rivolte contro capi della sentenza assorbiti dalla declaratoria di prescrizione non sono scrutinabili come motivi autonomi di ricorso per cassazione.
- La domanda di arricchimento senza causa, per la sua natura sussidiaria, resta preclusa quando la domanda principale è rigettata per prescrizione.
- Nel sistema delle spese processuali, la compensazione è eccezione discrezionale rimessa al giudice di merito; la soccombenza resta la regola generale.
- La proposizione di ricorsi inammissibili contro orientamenti nomofilattici consolidati può integrare una condotta processuale abusiva, suscettibile di sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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