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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01122/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia trae origine dalla condanna dell'ex amministratrice di una società, poi fallita, per avere: a) sottratto dalle casse sociali la giacenza risultante alla chiusura dell'esercizio 2007, senza riconsegnarla al nuovo amministratore subentrato nel giugno 2008; b) addebitato sul conto corrente intestato alla società il pagamento di sei rate di un mutuo contratto per esigenze personali. La Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado valorizzando, da un lato, la risultanza contabile della giacenza di cassa e l'assenza di giustificazione della mancata consegna delle somme, dall'altro l'addebito delle rate sul conto societario e il pagamento documentato di almeno una rata. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2394 e 2476 c.c., sostenendo che la responsabilità non sarebbe configurabile in presenza di meri risultati negativi di gestione e che mancasse la prova del nesso causale tra violazione dei doveri e danno; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., deducendo che l'onere di provare l'assenza del danno e del nesso causale gravasse sulla società attrice e non su di lei; 3) violazione dell'art. 134 c.p.c. per asserita omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie (prova testimoniale ed esibizione ex art. 210 c.p.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo specifico solo in apparenza, perché del tutto disallineato rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la condanna su risultati negativi della gestione ma su specifiche condotte distrattive e sull'uso del conto sociale per fini personali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 2697 c.c.: una volta accertati fatti costitutivi idonei a dimostrare la violazione degli obblighi gestori e la lesione patrimoniale della società, era onere dell'amministratrice provare fatti impeditivi contrari. Infine ha reputato inammissibile il terzo motivo perché la Corte d'appello aveva comunque dato conto, richiamando la motivazione del primo giudice, del rigetto delle richieste istruttorie in ragione della documentazione già acquisita e dell'oggetto della causa. Alla ricorrente sono state poste le spese del giudizio di legittimità e, ove dovuto, l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2394 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per escludere la responsabilità degli amministratori in presenza di un mero risultato negativo della gestione; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2476 c.c.

    Invocato quale norma sulla responsabilità degli amministratori di società di capitali; la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio della decisione impugnata, fondata su distrazione di somme e uso personale del conto sociale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che il giudice di merito ha correttamente distribuito l'onere della prova: accertati i fatti costitutivi della violazione gestoria e del danno patrimoniale, spetta all'amministratore fornire la prova di fatti impeditivi o contrari.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale.

  • art. 134 c.p.c.

    Richiamato per dedotta omessa motivazione sulle istanze istruttorie; la Corte osserva che la motivazione, sia pure sintetica, era stata resa dal giudice di merito.

  • art. 210 c.p.c.

    Norma evocata con riferimento all'istanza di esibizione documentale, il cui rigetto è stato ritenuto motivato dal giudice di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la dichiarazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sviluppare censure astratte o disallineate rispetto agli accertamenti compiuti dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità dell'amministratore, la prova di specifiche condotte distrattive o dell'utilizzo di risorse sociali per fini personali integra fatti costitutivi idonei a fondare la responsabilità; una volta accertati tali fatti, grava sull'amministratore l'onere di provare circostanze impeditive o giustificative.
  • La censura sulla violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando ignora che l'attore aveva già assolto il proprio onere probatorio mediante l'allegazione e l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa.
  • Il vizio di omessa o insufficiente motivazione sulle istanze istruttorie non sussiste se il giudice di merito, anche sinteticamente o per relationem, spiega le ragioni del rigetto sulla base della documentazione già acquisita e della rilevanza dell'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioniProve
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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