Cassazione Civile, Ordinanza n. 12226/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive e del TFR maturati nel periodo in cui aveva prestato attività nell'ambito di un rapporto poi coinvolto in un trasferimento di azienda. Il credito era stato azionato direttamente contro la società subentrante, assumendo la responsabilità solidale della cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. La società aveva proposto opposizione, contestando vari profili del credito (opponibilità delle buste paga, prova del mancato pagamento, esattezza del quantum, eventuale ammissione al passivo fallimentare e intervento dell'INPS per TFR e ultime mensilità). Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione; la Corte d'appello, invece, l'aveva accolta, ritenendo insussistente il presupposto dell'art. 2112 c.c. perché, al momento della cessione, il rapporto non era giuridicamente vigente: il lavoratore risultava riassunto solo di fatto dopo un precedente licenziamento poi dichiarato legittimo in appello. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, da un lato, la violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la cessione d'azienda ex art. 2112 c.c. fosse pacifica e che quindi la controparte avrebbe dovuto provare i fatti estintivi o impeditivi del credito; dall'altro, la violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., assumendo l'inammissibilità in appello della questione relativa all'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. perché proposta tardivamente e in violazione del doppio grado di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, in materia di responsabilità solidale del cessionario ex art. 2112 c.c., grava su chi la invoca l'onere di allegare e provare i presupposti applicativi della norma, in particolare l'esistenza di un valido rapporto di lavoro al momento del trasferimento. Nel caso concreto, la successiva declaratoria di legittimità del licenziamento aveva eliminato il presupposto della pretesa, sicché il rapporto era configurabile solo come rapporto di mero fatto ex art. 2126 c.c., non idoneo a fondare la solidarietà della cessionaria. Ha inoltre escluso la novità della questione in appello, ritenendo che la società avesse già allegato in primo grado i fatti rilevanti e che quanto dedotto in secondo grado costituisse mera difesa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Presuppone l'esistenza di un valido rapporto di lavoro al momento del trasferimento; la responsabilità solidale del cessionario sorge solo se il rapporto è giuridicamente vigente.
Il rapporto di mero fatto non consente di applicare la disciplina di cui all'art. 2112 c.c. quando manchi un valido rapporto contrattuale.
Non è violato se il giudice valuta fatti e allegazioni ritualmente introdotti in causa e ne trae le conseguenze sul piano dell'applicabilità della norma sostanziale.
La deduzione in appello dell'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. non è stata ritenuta questione nuova, ma mera difesa fondata su fatti già allegati.
È stato invocato come vizio processuale per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi invochi la responsabilità solidale del cessionario per i crediti del lavoratore deve allegare e provare i presupposti costitutivi dell'applicazione dell'art. 2112 c.c., compresa l'esistenza di un rapporto di lavoro validamente in essere al momento del trasferimento.
- Se il rapporto risulta estinto per effetto di un licenziamento poi accertato come legittimo, il lavoratore eventualmente riammesso di fatto non può far valere la disciplina del trasferimento d'azienda come se il rapporto fosse ancora giuridicamente in vita.
- La valutazione dell'applicabilità di una norma sostanziale non viola il principio di non contestazione o l'art. 115 c.p.c. quando il giudice fondi la decisione su fatti già ritualmente allegati dalle parti.
- In appello non vi è mutamento dei termini della controversia quando la parte si limiti a sviluppare difese giuridiche su fatti già introdotti nel giudizio di primo grado; la novità rilevante sussiste solo se siano introdotti fatti costitutivi nuovi.
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