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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28987/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore dipendente di una cooperativa addetta a servizi di movimentazione per punti vendita con insegna Carrefour aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, in solido contro la società committente, l'appaltatrice e la cooperativa datrice di lavoro, per il pagamento di somme a titolo di retribuzione. L'opposizione della società committente era stata rigettata, ma il Tribunale aveva liquidato le spese di lite in misura molto bassa (euro 200,00 oltre accessori), richiamando la serialità della controversia. Il lavoratore aveva appellato solo il capo sulle spese, sostenendo la violazione dei parametri del D.M. n. 55/2014 e chiedendo una liquidazione conforme ai minimi tabellari. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo corretta la riduzione sotto i minimi in ragione della serialità delle cause analoghe pendenti presso lo stesso ufficio giudiziario e della natura ripetitiva della lite. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 4 D.M. n. 55/2014, 9 d.l. n. 1/2012, 1 D.M. n. 140/2012, 2233, co. 2, c.c., 4 e 24 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse applicato il regime sbagliato e comunque avesse erroneamente ritenuto sufficiente la serialità quale giustificazione per scendere sotto i minimi. Lamentava inoltre che la liquidazione fosse sproporzionatamente inferiore ai compensi minimi e, quindi, lesiva del decoro professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo in parte, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito sulle spese. Ha affermato che, nella liquidazione giudiziale delle spese, il D.M. n. 55/2014 costituisce il parametro applicabile e che il giudice può discostarsi dai valori tabellari, anche in diminuzione sotto i minimi, purché resti rispettato il limite del decoro della professione. Ha ritenuto che la serialità della controversia costituisca elemento rilevante della natura dell'affare e possa giustificare una riduzione, ma ha chiarito che tale riduzione non può oltrepassare la soglia della metà prevista dall'art. 4 della legge n. 794/1942, letta come specificazione del limite del decoro ex art. 2233, co. 2, c.c. Conseguentemente ha rideterminato le spese del primo grado in euro 625,25 e, per i gradi successivi, ha liquidato le spese di appello e del giudizio di legittimità nei rispettivi importi indicati in dispositivo, con attribuzione ai difensori secondo quanto precisato nella decisione.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    detta i criteri per la liquidazione giudiziale delle spese; il giudice deve attenervisi, potendo discostarsene solo con adeguata motivazione e nel rispetto del decoro professionale

  • art. 9, co. 1, d.l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012

    ha abrogato le tariffe professionali e introdotto parametri ministeriali non vincolanti per la regolazione pattizia del compenso, ma non sostitutivi dei criteri speciali per la liquidazione giudiziale

  • art. 1, co. 7, D.M. n. 140/2012

    "in nessun caso le soglie numeriche indicate … sia nei minimi che nei massimi per la liquidazione del compenso ... sono vincolanti"

    esprime la non vincolatività delle soglie del decreto, ma non governa la liquidazione giudiziale delle spese quando trovi applicazione il decreto speciale sui parametri forensi

  • art. 2233, co. 2, c.c.

    fissa il limite del decoro professionale, che impedisce una liquidazione meramente simbolica o comunque non consona alla dignità della professione

  • art. 4 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del lavoro e della giusta retribuzione professionale, ma non è oggetto di autonoma statuizione decisiva

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa e dell'equità nella liquidazione delle spese

  • art. 13, co. 6, L. n. 247/2012

    "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni ... si applicano ... in ogni caso di liquidazione giudiziale dei compensi"

    conferma l'applicazione dei parametri ministeriali nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi professionali

  • art. 4 L. n. 794/1942

    è ritenuto ancora vigente e usato come criterio per individuare il limite del decoro professionale, consentendo la riduzione dei minimi fino alla metà

  • art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014

    impone di considerare valore, natura della controversia, numero e importanza delle questioni e urgenza; la serialità rientra nella natura della controversia

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale delle spese processuali il giudice deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, che costituisce disciplina speciale rispetto al D.M. n. 140/2012.
  • Il giudice può discostarsi dai valori tabellari, anche in diminuzione sotto i minimi, solo se la decisione è motivata in modo controllabile e resta entro il limite del decoro della professione.
  • La serialità o ripetitività delle controversie può incidere sulla valutazione della "natura" della causa e giustificare una riduzione del compenso, ma non legittima una liquidazione simbolica o eccessivamente compressa.
  • Il limite del decoro professionale, richiamato dall'art. 2233, co. 2, c.c., deve essere individuato secondo criteri oggettivi e tendenzialmente uniformi, non rimessi a valutazioni meramente soggettive del singolo giudice.
  • L'art. 4 della legge n. 794/1942 conserva rilievo come parametro per delimitare la riduzione consentita, che non può comunque oltrepassare la metà del compenso minimo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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