Cassazione Civile, Ordinanza n. 13983/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nel contesto dell’accertamento del passivo di un fallimento, una banca aveva ottenuto dal tribunale l’ammissione del proprio credito con collocazione ipotecaria e con privilegio speciale su un complesso impianto sportivo realizzato su area comunale. Il fallimento contestava che la garanzia ipotecaria potesse ancora gravare sul diritto di superficie e sulla proprietà superficiaria, sostenendo che la convenzione concessoria si fosse sciolta automaticamente per effetto del fallimento della concessionaria e che, conseguentemente, il diritto di superficie si fosse estinto con riacquisto del bene da parte del Comune. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: nullità del provvedimento per omesso contraddittorio su una questione rilevata d’ufficio; motivazione apparente; omesso esame di un fatto decisivo circa il fatto che la concessione riguardava anche la gestione dell’impianto; violazione delle norme sulla concessione di lavori pubblici; violazione delle norme che disciplinano lo scioglimento della concessione per fallimento del concessionario e il subentro del curatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il rilievo d’ufficio del tribunale riguardava una questione di puro diritto, non soggetta all’obbligo di previa rimessione al contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti complessivamente inammissibili o comunque infondati, perché non colpivano la ratio decisiva del decreto: la controversia atteneva non alla sorte della concessione pubblicistica in sé, ma alla persistenza della garanzia reale ipotecaria costituita sul diritto di superficie, disciplinata dal codice civile. La Corte ha affermato che l’estinzione dell’ipoteca su diritto di superficie si verifica solo per scadenza del termine del diritto stesso; non basta il fallimento del concessionario né un mero comportamento concludente della curatela per far venire meno il diritto reale, occorrendo un atto scritto e trascritto opponibile ai terzi. Di conseguenza, al momento dell’insinuazione il diritto di superficie era ancora esistente e la prelazione ipotecaria permaneva. Il fallimento è stato anche condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo
l’obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio riguarda le questioni di fatto o miste, non le questioni di puro diritto
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e omesso esame
art. 19, comma 2, l. 109/1994
norma sulla concessione di lavori pubblici richiamata dal ricorrente; la Corte non ne ha tratto una regola decisiva per la sorte dell’ipoteca
art. 75 d.P.R. 554/1999
richiamato dal ricorrente in tema di concessioni di lavori pubblici e fallimento del concessionario
art. 5, commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, d.l. 35/2005 conv. in l. 80/2005
richiamato dal ricorrente in tema di scioglimento della concessione per fallimento
richiamato nel provvedimento impugnato per il privilegio speciale del credito bancario
"Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine..."
l’estinzione delle ipoteche sul diritto di superficie si verifica solo in caso di devoluzione per scadenza del termine; altre vicende non producono automaticamente tale effetto
se il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario si riuniscono nella stessa persona per altre cause, le ipoteche continuano a gravare separatamente sui rispettivi diritti
artt. 2643, comma 1, n. 5, c.c.
gli atti di trasferimento o rinuncia a diritti reali, per essere opponibili ai terzi, richiedono forma scritta e trascrizione
richiamato per la necessità della trascrizione degli atti aventi ad oggetto diritti reali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato ai fini dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Il giudice può rilevare d’ufficio una questione di puro diritto senza dover necessariamente attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; tale obbligo opera soprattutto per questioni di fatto o miste che richiedano nuove prove o nuove contestazioni.
- In tema di diritti reali, l’estinzione dell’ipoteca costituita su un diritto di superficie segue la sorte del diritto stesso solo nei casi previsti dalla legge, in particolare per scadenza del termine; non basta il fallimento del titolare o una vicenda della concessione pubblicistica collegata.
- La riunione in capo allo stesso soggetto della proprietà del suolo e del diritto di superficie non si produce automaticamente per fatti concludenti, ma richiede un atto scritto idoneo e la relativa trascrizione per essere opponibile ai terzi, compreso il creditore ipotecario.
- Nell’accertamento del passivo fallimentare, la verifica dell’esistenza attuale del bene o del diritto gravato da prelazione non è decisiva quando incide solo sull’effettiva fase satisfattiva della garanzia; eventuali problemi di capienza o sopravvenuta mancanza del bene rilevano, di regola, nella fase di riparto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile o infondato quando non si confronta con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata e censura profili astratti o eccentrici rispetto al thema decidendum effettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13920/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13921/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13922/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13923/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13925/2023 del 22/05/2023
- ordinanza_civile · 22 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13926/2023 del 22/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →