Cassazione Civile, Ordinanza n. 13690/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un ex dipendente pubblico, collocato a riposo il 1 giugno 1997, volta a ottenere il computo nell’indennità di buonuscita del miglior trattamento economico derivante da un superiore inquadramento riconosciuto successivamente in sede giudiziale amministrativa con effetto "ora per allora". Il tribunale aveva respinto la domanda ritenendola prescritta; la corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla cessazione del rapporto, e che non rilevasse il successivo riconoscimento giudiziale del superiore inquadramento, peraltro ottenuto in un giudizio instaurato solo contro il datore di lavoro e non anche contro l’ente previdenziale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., dell’art. 2, comma 4, del D.L. n. 295/1939 e dell’art. 169 del D.P.R. n. 3/1957, sostenendo che il diritto alla riliquidazione del TFR/buonuscita e alle differenze retributive sarebbe sorto solo dopo la cessazione del rapporto, quando è intervenuto il nuovo inquadramento, sicché prima non esisteva alcun diritto azionabile e non poteva decorrere la prescrizione. Ha inoltre richiamato la natura di rapporto di pubblico impiego non privatizzato e l’asserita impossibilità giuridica di un’azione prima del riconoscimento del nuovo status.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che le censure fossero formulate in modo generico, come critica libera non specificamente riferita al decisum e quindi prive del requisito di specificità richiesto dall’art. 366, n. 4, c.p.c. In secondo luogo, ha rilevato l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., osservando che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto sorge alla cessazione del rapporto di lavoro e il termine di prescrizione decorre da tale momento, non da quello del successivo accertamento giudiziale delle retribuzioni spettanti. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del TFR la Corte richiama la regola generale per escludere che il dies a quo coincida con il successivo accertamento giudiziale del superiore inquadramento.
art. 2, comma 4, D.L. n. 295/1939
Norma invocata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla decorrenza del diritto alla riliquidazione, ma non ritenuta decisiva dalla Corte, che ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di impiego pubblico non privatizzato e trattamento di quiescenza; la Corte non la valorizza autonomamente, ritenendo il motivo generico e comunque contrario al diritto vivente richiamato.
Il diritto al trattamento di fine rapporto sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro; da tale momento decorre la prescrizione del diritto al TFR.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.
La mancanza di specificità e di diretta riferibilità al decisum rende il motivo equiparabile alla mancata enunciazione del motivo, con conseguente inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi idonei a mutare l’orientamento.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per quantificare l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e strettamente riferito alla decisione impugnata; censure formulate in modo generico o come critica libera sono inammissibili.
- La prescrizione del diritto al TFR o alla buonuscita decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo ammontare dipenda da un successivo accertamento giudiziale di maggiori retribuzioni o di un superiore inquadramento.
- Il successivo riconoscimento giudiziale di un inquadramento superiore non sposta, di regola, il dies a quo della prescrizione del diritto al trattamento di fine rapporto, perché il diritto sorge comunque al momento dell’estinzione del rapporto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la sentenza impugnata sia conforme a un orientamento consolidato della Corte e il ricorrente non offra elementi concreti per mutarlo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente può essere condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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