Cassazione Civile, Ordinanza n. 04500/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una titolare di farmacia rurale sussidiata aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la restituzione di una somma versata all’azienda sanitaria provinciale, sostenendo di avere applicato in modo errato il tasso di sconto dovuto al SSN nella compilazione delle distinte contabili riepilogative relative ai farmaci erogati in convenzione. La domanda si fondava sull’assunto che, in quanto titolare di farmacia rurale sussidiata e con fatturato annuo inferiore alla soglia indicata, avesse diritto a uno sconto a percentuale fissa e che alcune voci rimborsate dal SSN non dovessero essere considerate nel calcolo. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, rilevando che dalle stesse DCR emergeva la dicitura 'ricavi superiori a euro 387.342,67' e comunque che il presupposto di fatturato non risultava provato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 48, comma 32, l. n. 326/2003, in combinato disposto con l’art. 1, comma 40, l. n. 662/1996, sostenendo che il fatturato rilevante dovesse essere limitato ad alcune sole categorie di prodotti e non all’intero complesso delle prestazioni a carico del SSN; con il secondo motivo ha denunciato vizi motivazionali e erronea valutazione delle prove. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la sentenza d’appello si reggeva su una ratio autonoma e decisiva non efficacemente censurata: l’assenza di prova del presupposto fattuale relativo al fatturato inferiore alla soglia, desunta dalle DCR prodotte in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione d’appello era sorretta da una ratio decidendi autonoma, relativa al mancato accertamento del presupposto di fatto del diritto al rimborso, cioè l’asserito fatturato annuo inferiore alla soglia normativa. Poiché i motivi di ricorso non attaccavano specificamente tale autonoma motivazione, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Non sono state liquidate spese perché la parte resistente è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, in capo alla ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indica il rito utilizzato in primo grado per la domanda di rimborso.
art. 48, comma 32, L. n. 326/2003
richiamato dalla ricorrente come norma regolatrice dello sconto dovuto alla farmacia nei rapporti con il SSN.
art. 1, comma 40, L. n. 662/1996
considerato dalla Corte d’appello come disposizione da interpretare insieme alla disciplina successiva ai fini della determinazione della scontistica e del presupposto del fatturato.
richiamato come norma che ha sostituito il terzo e quarto periodo dell’art. 1, comma 40, L. n. 662/1996, incidendo sul presupposto normativo della controversia.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non aggredisca tutte le rationes decidendi autonome e sufficienti poste a fondamento della decisione impugnata.
- La denuncia di violazione di legge è inconferente se la sentenza di merito è sorretta, in via decisiva, dal mancato accertamento di un presupposto fattuale non specificamente contestato in cassazione.
- La Corte di cassazione non è un terzo grado di merito: non può essere richiesto un nuovo esame globale delle prove, ma solo la verifica dei vizi tassativamente dedotti e pertinenti alle motivazioni della sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su documenti della parte stessa, la mancata specifica critica del contenuto di tali documenti rende inefficace la censura in cassazione.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, può essere disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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