Cassazione Penale, Sentenza n. 34952/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza d'appello del 24/11/2020 per contraddittorietà e carenza di motivazione nella commisurazione della pena: la Corte territoriale aveva affermato che nella pena di primo grado (anni 3 e mesi 6) era già compreso l'aumento per le lesioni colpose e per la guida in stato di ebbrezza, ma poi aveva applicato un ulteriore aumento di mesi 11 ex art. 589 comma 4 c.p.; inoltre l'aumento era stato disposto senza impugnazione del P.M., violando il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.), e si denunciava il ne bis in idem perché lo stesso fatto di lesioni risultava descritto in due capi dell'imputazione (capo 1 e capo 2). Infine si contestava l'insufficiente motivazione circa la misura della diminuzione di pena riconosciuta ai sensi dell'art. 62 n.6 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte rilevando contraddittorietà e vizio di motivazione sulla commisurazione della pena, nonché violazione del divieto di reformatio in peius e del principio del ne bis in idem. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo giudizio sulla determinazione della pena alla Corte d'appello di Cagliari; ha invece dichiarato irrevocabile la statuizione di colpevolezza (la responsabilità penale del Casu) ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen., commi 1-4
La Corte ha ritenuto contraddittoria l'applicazione dell'aumento previsto dal comma 4 rispetto all'affermazione che tale aumento fosse già implicitamente compreso nella pena di primo grado; l'aumento non poteva essere operato senza adeguata motivazione e, in assenza di impugnazione da parte del P.M., costituiva aggravamento vietato.
art. 590 cod. pen., commi 1 e 3
Norma relativa alle lesioni colpose gravi; la sentenza d'appello aveva in parte duplicato la valutazione della stessa condotta ai fini della pena, contribuendo al problema di sovrapposizione fra capi.
art. 186 comma 2 lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Riferita alla guida in stato di ebbrezza: la Corte d'appello aveva considerato la rilevanza della guida in stato di ebbrezza nella commisurazione della pena, ma senza chiarezza su come tale elemento fosse stato conteggiato rispetto alle altre aggravazioni.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Usata come criterio di legittimità per censurare la contraddittorietà e la mancanza di motivazione della sentenza impugnata nella parte che riguarda la determinazione della pena.
Principio del divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto illegittimo l'aumento della pena in appello quando tale aggravamento non derivava da impugnazione del P.M.
Riferimento al principio del ne bis in idem: la duplicazione dell'imputazione rispetto allo stesso fatto non può comportare una doppia aggravazione della pena.
Circostanza attenuante generica applicata dalla Corte d'appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione circa l'entità della riduzione fosse insufficiente, pur riconoscendo la discrezionalità del giudice di merito nella misura.
Norma richiamata per dichiarare irrevocabile la parte della sentenza relativa alla dichiarazione di responsabilità penale (condanna sostanziale).
Massime di principio
- La Corte d'appello non può aggravare la posizione del reo in sede di appello se l'aggravamento non deriva da impugnazione del Pubblico Ministero (divieto di reformatio in peius).
- Quando la stessa condotta è descritta in più capi di imputazione va evitata la doppia punizione: il giudice deve chiarire se una fattispecie assorbe l'altra o se sussiste duplicazione impropria (ne bis in idem).
- La commisurazione della pena richiede motivazione coerente e non contraddittoria: aumenti o diminuzioni devono essere esplicitamente giustificati e collegati alle norme applicate.
- L'applicazione di circostanze attenuanti è discrezionale ma richiede motivazione sufficiente circa l'entità della riduzione; motivazioni vaghe o assenti possono essere censurate in Cassazione.
- La Cassazione può annullare una sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo giudizio su quel punto lasciando ferme le statuizioni irrevocabili sulla responsabilità penale.
- In dibattiti tecnici (es. dinamica del sinistro, perizie) il giudice deve esplicitare come tali elementi influiscano sulla qualificazione del fatto e sulla commisurazione della pena per evitare vizi di motivazione.
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