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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40687/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in conferma della decisione del Tribunale di Rimini resa con rito abbreviato, lo aveva condannato per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. b), commi 2-bis e 2-sexies, cod. strada, commessa a Riccione il 24 gennaio 2022. Nel ricorso ha dedotto due censure: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e non adeguatamente giustificato. La Corte di merito aveva negato le attenuanti valorizzando l'assenza di elementi positivi, la gravità del fatto desunta dal tasso alcolemico superiore al limite minimo e dalla guida a forte velocità, nonché i plurimi precedenti penali; aveva inoltre confermato la pena base fissata dal Tribunale in mesi 2 di arresto ed euro 2000 di ammenda, aumentata per la recidiva normativa ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada e ridotta per il rito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente riproduttivo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e conforme ai criteri giurisprudenziali. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché generico, reiterativo e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione è sufficiente quando richiama i criteri dell'art. 133 c.p., salvo che la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale, circostanza non ricorrente nel caso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limiti a riproporre in modo generico questioni già affrontate e motivate dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi logici o omissioni decisive.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi quali la gravità del fatto, la condotta concreta e i precedenti penali dell'imputato, potendo bastare una motivazione sintetica se aderente agli atti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è sufficiente se richiama i criteri dell'art. 133 c.p., la gravità del reato o la capacità a delinquere; è richiesta una motivazione particolarmente analitica solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla media edittale.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera reiterazione della doglianza già proposta in appello.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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