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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32429/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un'ingiunzione di pagamento emessa per sanzioni amministrative relative all'accesso con veicolo in area soggetta a regolamentazione ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, che le sanzioni gli fossero state illegittimamente addebitate in relazione alla disciplina dell'area per i residenti e, dall'altro, che la notificazione dell'ingiunzione fosse nulla perché l'atto sarebbe privo dei requisiti essenziali, in particolare per la mancanza di sottoscrizione autografa del funzionario responsabile. In cassazione ha articolato due motivi: violazione dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 e omessa applicazione degli artt. 40 e 23 d.lgs. 82/2005, assumendo che la P.A., se forma digitalmente il documento, non possa notificare una copia cartacea sostituendo la firma con l'indicazione a stampa del responsabile; e violazione dell'art. 1, comma 1, lett. p) e p-bis), in relazione all'art. 40 d.lgs. 82/2005, per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato la copia notificata dell'ingiunzione come documento informatico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'impostazione del ricorrente, chiarendo che nella materia in esame era applicabile la disciplina speciale dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 e non quella generale del Codice dell'amministrazione digitale sulle copie analogiche di documenti informatici. Ha inoltre affermato, sulla base della propria giurisprudenza, che negli atti amministrativi redatti con sistemi informatici o meccanizzati la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, senza necessità di un originale cartaceo firmato. Ne ha fatto conseguire la legittimità dell'ingiunzione di pagamento, quale atto riproduttivo collegato a verbali già notificati e divenuti titoli esecutivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 39/1993

    Per gli atti amministrativi formati con tecniche informatiche automatizzate, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile; la norma è applicabile ai provvedimenti privi di discrezionalità fondati su presupposti di fatto predeterminati.

  • artt. 40 e 23 d.lgs. 82/2005

    La Corte ha escluso che la disciplina sulle copie analogiche di documenti informatici fosse quella rilevante nel caso concreto, trattandosi di materia regolata in via speciale dall'art. 3 d.lgs. 39/1993.

  • art. 1, comma 1, lett. p) e p-bis), d.lgs. 82/2005

    La censura che mirava a qualificare la copia notificata come documento informatico è stata ritenuta non decisiva, perché la validità dell'atto dipendeva dalla disciplina speciale sulla formazione informatica degli atti amministrativi.

  • art. 385, comma 3, d.P.R. 495/1992

    Nella notificazione del verbale redatto con sistema meccanizzato la copia notificata è equiparata ex lege al secondo originale o alla copia autentica; la mancata attestazione di conformità è irrilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli atti amministrativi redatti con sistemi informatici o meccanizzati, quando il contenuto dell'atto è predeterminato da presupposti di fatto e non richiede valutazioni discrezionali, la firma autografa del funzionario può essere validamente sostituita dall'indicazione a stampa del suo nominativo.
  • La disciplina speciale prevista per la formazione informatica di determinati atti amministrativi prevale sulla disciplina generale del Codice dell'amministrazione digitale quando il caso concreto rientra nella prima.
  • La notificazione del verbale di accertamento o dell'atto amministrativo collegato è valida anche se eseguita mediante copia stampata priva di sottoscrizione autografa, purché l'ordinamento di settore ne equipari il contenuto al secondo originale o alla copia autentica.
  • In tema di sanzioni amministrative stradali, l'ingiunzione di pagamento che segue verbali già notificati e divenuti titoli esecutivi ha natura riproduttiva ed esattiva, sicché la sua validità va valutata alla luce della disciplina di formazione degli atti amministrativi automatizzati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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