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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10325/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società appaltatrice, dopo avere eseguito lavori di ristrutturazione di uno stabile comunale, aveva ottenuto in primo grado il riconoscimento di un importo per ulteriori costi connessi a riserve formulate nell'appalto. In appello la società contestava soprattutto il regime degli interessi e della rivalutazione: sosteneva che il credito riconosciuto dovesse essere qualificato come debito di valore, con conseguente applicazione della rivalutazione monetaria e degli interessi dalla data di ultimazione dei lavori, oppure, in subordine, che dovessero applicarsi le regole sugli interessi moratori previste dalla disciplina dell'appalto pubblico o dal d.lgs. n. 231/2002. Deduceva inoltre violazione del giudicato, omesso esame di fatti decisivi relativi alle riserve per sospensione illegittima dei lavori, maggiori costi, ridotta produttività e rincaro prezzi, nonché errata decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale anziché da precedenti diffide e comunicazioni. Il comune resistette chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: non vi era un giudicato sulla qualificazione del credito come debito di valore; le somme richieste riguardavano lavori extracontrattuali necessari per completare l'opera a regola d'arte, quindi non un risarcimento da inadempimento ma un compenso aggiuntivo; per il credito da equo compenso ex art. 1664 c.c. si tratta di obbligazione di valuta; la riserva formulata dall'appaltatore nei lavori pubblici non vale come costituzione in mora, sicché gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale quando la diffida non sia certa e specifica rispetto ai crediti in questione. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di extrapetizione è stata ritenuta incongrua rispetto alla dedotta violazione del giudicato; la questione non riguardava un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte osserva che, per lamentare un giudicato sulla natura del credito, il riferimento corretto sarebbe stato al giudicato sostanziale, ma nel caso concreto non vi era alcun giudicato sulla qualificazione di debito di valore.

  • art. 1664 c.c.

    L'equo compenso per difficoltà di esecuzione impreviste nell'appalto è un'obbligazione di valuta, perché deriva dal contratto e ha natura remuneratoria, non risarcitoria.

  • art. 1224 c.c.

    Per i crediti di natura valutaria è necessaria la costituzione in mora per la decorrenza degli interessi, salvo diversa disciplina; nella specie la mora non era stata validamente integrata prima della domanda.

  • art. 1283 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro per gli interessi, ma la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 30 D.M. n. 145/2000

    La disciplina degli interessi moratori dell'appalto pubblico non è stata ritenuta applicabile nel caso esaminato, anche per mancanza del richiamo pertinente nel capitolato e per la natura dei crediti azionati.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È stato escluso perché successivo alla stipulazione del contratto e quindi non applicabile ratione temporis.

  • art. 2056 c.c.

    Invocato per sostenere la natura risarcitoria e la rivalutazione del credito, ma la Corte ha escluso che le somme avessero tale natura.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla quantificazione del danno, ma non ritenuto decisivo alla luce della diversa qualificazione del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'appalto pubblico, le somme richieste per lavori extracontrattuali necessari al completamento dell'opera a regola d'arte non si qualificano automaticamente come debito risarcitorio di valore: se non dipendono da uno specifico inadempimento della stazione appaltante, possono integrare un compenso aggiuntivo o un credito contrattuale.
  • Il credito spettante all'appaltatore per equo compenso ex art. 1664 c.c., quando l'opera divenga notevolmente più onerosa per difficoltà impreviste, è un'obbligazione di valuta e non di valore.
  • Nei crediti di valuta, la decorrenza degli interessi moratori presuppone la costituzione in mora del debitore; una riserva di appalto, da sola, non equivale necessariamente a diffida idonea a costituire in mora la stazione appaltante.
  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione del giudicato deve essere coerente con la reale preclusione formata in causa e va distinta dall'errore di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • In tema di appalto di opere pubbliche, se la diffida non identifica con sufficiente certezza il credito cui si riferisce, gli interessi possono decorrere dalla domanda giudiziale quale primo atto inequivoco di richiesta del pagamento.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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