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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24598/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione impiegato nei veicoli destinati al servizio di noleggio autobus con conducente nel periodo 1 luglio-30 settembre 2015. Il diniego dell'amministrazione era stato confermato in primo e secondo grado. In cassazione la società deduceva violazione dell'art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE, in relazione all'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, e all'art. 24-ter del d.lgs. 504/1995, sostenendo che, una volta scelta l'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, lo Stato membro non potesse restringere la nozione unionale di gasolio commerciale escludendo il trasporto occasionale di passeggeri; secondo la ricorrente la disciplina interna avrebbe illegittimamente limitato il beneficio ai soli servizi regolari di trasporto persone.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la successiva pronuncia della Corte di giustizia UE del 30 gennaio 2020, causa C-513/2018, che ha interpretato l'art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96 nel senso che gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità e possono riconoscere l'aliquota ridotta solo per il trasporto regolare di passeggeri, senza estenderla necessariamente al trasporto occasionale. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese, in ragione dell'intervento successivo della pronuncia europea interpretativa. È stato inoltre dato atto del presupposto per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 7, paragrafi 2 e 3, Direttiva 2003/96/CE

    La Corte lo interpreta nel senso che la disciplina unionale fissa livelli minimi armonizzati di tassazione e lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'applicazione dell'aliquota ridotta al gasolio commerciale, consentendo di limitarla al trasporto regolare di passeggeri.

  • art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26

    È richiamato come norma nazionale di recepimento nel quadro della controversia sul gasolio commerciale.

  • art. 24-ter, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La Corte afferma che non contrasta con la Direttiva 2003/96/CE perché consente di limitare l'aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di accise sui prodotti energetici, la direttiva unionale può fissare solo livelli minimi di tassazione, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere o meno agevolazioni e di delimitarne l'ambito soggettivo entro i margini consentiti dalla norma europea.
  • Quando la Corte di giustizia ha già interpretato la disposizione unionale rilevante in una fattispecie identica o sovrapponibile, il giudice di legittimità deve conformarsi a tale lettura e può respingere il motivo fondato su un'interpretazione incompatibile.
  • La nozione di gasolio commerciale va letta in funzione dell'utilizzo del carburante per determinate attività di trasporto e non in base alla sola natura pubblica o privata dell'operatore; tuttavia gli Stati membri possono scegliere di attribuire l'aliquota ridotta solo ad alcune categorie di trasporto di passeggeri.
  • Non sussiste violazione del principio di parità di trattamento se i servizi di trasporto regolare e quelli di trasporto occasionale rispondono a esigenze diverse e la differenziazione fiscale è coerente con la finalità perseguita dalla disciplina unionale.
  • La censura di violazione di legge è infondata se la norma nazionale è compatibile con la disciplina dell'Unione così come interpretata dalla Corte di giustizia, anche quando il contribuente invochi una lettura più ampia della nozione agevolativa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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