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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28078/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dagli addebiti operati dalla banca su due rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società cliente. In primo grado il Tribunale aveva deciso con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c.; la Corte d'appello di Campobasso aveva poi respinto l'impugnazione della società. In cassazione la società ha proposto un solo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. Sosteneva che la Corte territoriale avesse male valutato il materiale probatorio, in particolare la CTU, e avesse errato nell’applicare il principio sull’onere della prova. In concreto, la ricorrente affermava che la documentazione mancante, rilevata dal CTU, dovesse riferirsi non solo al conto corrente n. 458372 ma anche al conto n. 471926, sul quale la banca aveva proposto domanda riconvenzionale. La Corte d'appello, invece, aveva ritenuto che le carenze documentali riguardassero il solo conto n. 458372, non oggetto di riconvenzionale. La censura di cassazione mirava quindi a contestare questa lettura del materiale istruttorio e la conseguente ricostruzione dell’ambito della domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse un errore di diritto sull’onere della prova o sulla regola di valutazione delle prove, ma mirasse in realtà a una nuova valutazione del merito e a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello circa l'inerenza delle carenze documentali al solo conto n. 458372. Ha inoltre osservato che, se davvero vi fosse stato un travisamento del contenuto oggettivo della prova, il rimedio istituzionale sarebbe stato la revocazione per errore di fatto, nei presupposti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; oppure, se si fosse voluto dedurre un vizio di motivazione, occorreva articolare la censura nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., cosa che la ricorrente non aveva fatto. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore somma in favore della controricorrente, somma in favore della Cassa delle ammende e contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia disapplicato una regola legale di valutazione; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si censura la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo era improprio perché mirava a una rivalutazione del merito; il travisamento della prova può rilevare, a seconda dei casi, come errore di fatto revocatorio o come vizio deducibile nei limiti del n. 5, ma qui tale specifica censura non era stata proposta.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa all’esito della procedura camerale prevista per la definizione accelerata del ricorso.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha applicato le statuizioni sanzionatorie previste per la soccombenza nel giudizio di legittimità in questa sede camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice di merito abbia invertito l’onere della prova; non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore probatorio legalmente diverso da quello corretto; non consente di ottenere un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova non può essere surrettiziamente fatto valere come violazione di legge o come vizio motivazionale generico: il rimedio dipende dalla natura dell’errore, e può essere la revocazione per errore di fatto oppure il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. nei limiti rigorosi consentiti.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio istruttorio: la selezione delle prove, la loro attendibilità e la loro concludenza restano riservate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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