Cassazione Civile, Ordinanza n. 32102/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dagli accordi del 14.9.2008 e del 30-31.10.2008, con cui nell'ambito della ristrutturazione del gruppo Alitalia la società subentrante si sarebbe impegnata ad assumere una determinata quota di personale già impiegato presso Alitalia LAI e Air One, secondo criteri selettivi collegati alle esigenze organizzative e ai profili professionali richiesti. I ricorrenti, piloti/comandanti, hanno chiesto di accertare un loro diritto soggettivo all'assunzione come comandanti-piloti dal 13.1.2009, con sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In cassazione hanno proposto venti motivi, per lo più deducendo: travisamento della domanda (ritenendo che il loro diritto derivasse dal numero minimo di assunzioni di piloti previsto dagli accordi, senza bisogno di comparazione con gli altri lavoratori); violazione delle regole di interpretazione contrattuale; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi; errata applicazione del principio di non contestazione; erronea disciplina delle spese. La società resistente, con controricorso e ricorso incidentale, ha contestato a sua volta l'inquadramento della fattispecie nello schema del contratto a favore di terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse conforme alla giurisprudenza consolidata in tema di accordi collettivi di ricollocazione del personale qualificati come contratto a favore di terzi: quando l'accordo non individua nominativamente i beneficiari ma rinvia a criteri selettivi, il lavoratore deve allegare e provare non solo l'esistenza dell'accordo, ma anche il possesso dei requisiti che lo rendono beneficiario della prestazione. Le doglianze dei ricorrenti sono state ritenute in larga parte inammissibili perché dirette a contrapporre una diversa lettura degli accordi e a contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, senza dedurre specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né un omesso esame di fatti storici decisivi. È stata inoltre confermata la correttezza della statuizione sulle spese, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito, e l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di interesse concreto ad impugnare.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato quale rimedio costitutivo domandato dai lavoratori per ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto di lavoro subordinato
art. 112 c.p.c.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di applicare una diversa norma giuridica, purché non attribuisca un bene non richiesto
art. 115 c.p.c.
il principio di non contestazione riguarda i fatti materiali allegati e non si estende alle valutazioni o ai requisiti selettivi che richiedono attività di giudizio
art. 116 c.p.c.
invocato per contestare la valutazione della prova documentale, ma non consente di trasformare in vizio di legittimità la mera censura sul merito della valutazione probatoria
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto è attività di fatto censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati e non mediante una semplice lettura alternativa del testo
art. 1363 c.c.
richiamato nei motivi e nel ricorso incidentale per contestare l'interpretazione sistematica degli accordi, ma la Corte ribadisce che occorre individuare puntualmente il canone violato
art. 1411 c.c.
la fattispecie degli accordi di ricollocazione è stata ricondotta allo schema del contratto a favore di terzo; il beneficiario deve risultare individuato o individuabile sulla base dei criteri pattuiti
art. 360 c.p.c., n. 4
utilizzato per dedurre nullità processuali e travisamenti della domanda, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché miravano a riesaminare il merito
art. 360 c.p.c., n. 5
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non per contestare la valutazione delle prove
art. 380bis1 c.p.c.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata secondo il rito camerale accelerato
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato per segnalare la conformità del caso a un orientamento di legittimità già consolidato
art. 92 c.p.c.
la regolazione delle spese e l'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad impugnare richiede una soccombenza sostanziale e una concreta utilità giuridica dall'eventuale accoglimento
art. 380 c.p.c., secondo comma, ultima parte
richiamato nel passaggio sulla riserva della motivazione in camera di consiglio
art. 414 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la domanda di merito fosse stata travisata
art. 11108/2007?
non è una norma ma un precedente giurisprudenziale citato a sostegno del perimetro del principio di non contestazione
Massime di principio
- Negli accordi collettivi che prevedono l'assunzione di una quota di personale ma demandano la scelta dei beneficiari a criteri selettivi, il singolo lavoratore non acquista automaticamente il diritto all'assunzione per il solo fatto di rientrare nel numero complessivo programmato: deve anche dimostrare di possedere i requisiti che, secondo i criteri pattuiti, lo rendono il soggetto prescelto.
- La qualificazione di un accordo di ricollocazione del personale come contratto a favore di terzi comporta che, se i beneficiari non sono nominativamente individuati, il titolo della pretesa individuale non è dato dal solo accordo, ma anche dalla prova del possesso dei requisiti previsti per l'individuazione del terzo beneficiario.
- In cassazione l'interpretazione del contratto può essere censurata solo denunciando specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o un omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito proporre una mera lettura alternativa del testo negoziale contrapposta a quella accolta dal giudice di merito.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti materiali allegati a fondamento della domanda, non sulle valutazioni giuridiche o sui requisiti selettivi che presuppongono un apprezzamento comparativo e discrezionale delle circostanze di causa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre la critica alla sufficienza o correttezza della valutazione probatoria, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La statuizione sulle spese di lite, inclusa la scelta tra soccombenza e compensazione, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti.
- L'interesse a impugnare richiede un'utilità concreta e attuale derivante dalla rimozione della decisione censurata; non è sufficiente un interesse astratto alla corretta soluzione della questione giuridica.
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