Cassazione Penale, Sentenza n. 10051/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reati di falso e reati tributari/di contrabbando (artt. 479, 476 co. 2, 491-bis c.p., nonché artt. 43 co.1 lett. a) e 45 d.lgs. 504/1995) e di corruzione/concorsi di reato. Baldassarri censurava la configurabilità dei reati di falso e della corruzione a suo carico (sostenendo potesse rispondere solo del reato previsto per il privato corruttore), la sussistenza dell'associazione per delinquere e la quantificazione del danno/penale e delle circostanze attenuanti; De Leo contestava la configurabilità dell'associazione rispetto al ruolo pubblico e la congruità delle riduzioni di pena e della confisca per equivalente; Pierri lamentava un difetto di valutazione nella misura delle attenuanti generiche e della loro comparazione rispetto ai coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti per essere generici, indeducibili o manifestamente infondati. In sintesi: per Baldassarri i motivi sono in gran parte indeducibili perché non proposti in appello e, comunque, manifestamente infondati quanto alla ricostruzione del reato associativo, dei reati di falso e fiscali e alla determinazione della pena (la Corte ha confermato la qualificazione come privato corruttore e il concorso nei reati propri del funzionario). Per De Leo la Corte ha ritenuto infondata la tesi che escluderebbe la convivenza del reato associativo con la corruzione: la sentenza di merito ha adeguatamente accertato una struttura operativa minimale e il ruolo del funzionario quale rafforzamento del "pactum sceleris"; sono state altresì confermate le scelte sulla determinazione della pena e sulla confisca. Per Pierri la censura sulle generiche è stata ritenuta infondata in quanto la valutazione della Corte di merito sul trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità valutabile solo per vizi logici evidenti, i quali non emergono.
Norme richiamate
La Corte conferma che per l'integrazione dell'associazione per delinquere è richiesta, anche per la "associazione semplice", una struttura organizzativa minima (uomini e mezzi) funzionale al programma criminoso; la mera reiterazione di reati-fine non è sufficiente.
artt. 479, in relazione all'art. 476 comma 2 e 491-bis cod. pen.
Le fattispecie di falso e le modalità di falsificazione dei documenti doganali sono state ritenute accertate sulla base di attività istruttorie, intercettazioni e dichiarazioni confessionali; la Corte ritiene corretta la qualificazione e la gravità dei reati accertati.
art. 43 comma 1 lett. a) e art. 45 del decreto legislativo 504/1995
Le operazioni doganali contestate non sono state considerate inesistenti ma operazioni finalizzate a sottrarre accise, IVA e dazi; la Corte ritiene plausibile la quantificazione prudenziale delle imposte evase desunta dalla documentazione e dalle indagini.
Richiamato nel senso che il ricorrente può essere imputato quale privato corruttore e concorrente nei reati propri commessi dal pubblico ufficiale; comunque la Corte precisa che la qualificazione e il concorso sono coerenti con le risultanze probatorie.
Il reato di corruzione è stato applicato al funzionario e la Corte osserva l'aumento del minimo edittale intervenuto con legge n. 69/2015; la pena è stata determinata nel rispetto del minimo edittale e delle circostanze riconosciute.
La circostanza attenuante per la collaborazione non è automatica: la Corte sottolinea che va valutata la concretezza, tempestività e rilevanza dell'apporto collaborativo e che non è sostituibile da un automatismo rispetto ad altri coimputati.
art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Ricorda il potere della Corte d'appello di ufficio di applicare circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione tra imputati; ciò limita le doglianze per omissione di applicazione in sede di cassazione quando non richieste in merito.
La Corte osserva che questioni di qualificazione giuridica non devolute al giudice di merito possono essere sollevate in cassazione a condizione che non richiedano nuovi accertamenti di fatto.
Richiamati a fondamento della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e delle sue attenuanti/mitigazioni, purché la motivazione sia congrua e non illogica.
Citando i limiti al cumulo e all'aumento delle pene nel reato continuato; la Corte ritiene la motivazione della Corte di merito adeguata rispetto agli aumenti calcolati per la continuazione.
art. 27 Cost.
Richiamato con riferimento al principio di individualizzazione della pena quale parametro che giustifica differenziazioni nella misura sanzionatoria fra coimputati quando motivate.
art. 23 comma 8 dl. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
Richiamata per giustificare il procedimento scritto di trattazione dei ricorsi (norma organizzativa di procedura applicata).
Evoca la modifica peggiorativa del minimo edittale per il reato di corruzione entrata in vigore il 14/06/2015 che incide sul trattamento sanzionatorio applicabile ai fatti commessi dopo tale data.
Massime di principio
- Per configurare l'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) la giurisprudenza richiede l'esistenza di una minima organizzazione di uomini e mezzi: la mera ripetizione di reati-fine non è sufficiente.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che non siano stati dedotti nel giudizio di appello (indeducibilità), salvo questioni di pura interpretazione di diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto.
- La qualificazione di un soggetto come "privato corruttore" non esclude automaticamente il suo coinvolgimento in un'associazione per delinquere quando le prove mostrino un contributo stabile all'operatività del sodalizio.
- La circostanza attenuante della collaborazione (art. 323-bis) richiede valutazione concreta della tempestività, completezza e utilità dell'apporto; non è un automatismo né trasferibile da un coimputato all'altro senza valutazione comparativa.
- La quantificazione della confisca per equivalente può essere effettuata in termini prudenziali se l'esatta misura non è desumibile con precisione; la Corte di merito può utilizzare elementi indiziari e dichiarazioni per una stima ragionevole.
- La determinazione della pena e la comparazione delle attenuanti rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità si censurano solo motivazioni illogiche, arbitrari o palesemente contraddittorie.
- Le prove basate su intercettazioni, ricostruzioni documentali e dichiarazioni confessionali possono fondare la ricostruzione dei reati fiscali e doganali anche in assenza di sequestri materiali, se adeguatamente integrate e motivate.
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