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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10051/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reati di falso e reati tributari/di contrabbando (artt. 479, 476 co. 2, 491-bis c.p., nonché artt. 43 co.1 lett. a) e 45 d.lgs. 504/1995) e di corruzione/concorsi di reato. Baldassarri censurava la configurabilità dei reati di falso e della corruzione a suo carico (sostenendo potesse rispondere solo del reato previsto per il privato corruttore), la sussistenza dell'associazione per delinquere e la quantificazione del danno/penale e delle circostanze attenuanti; De Leo contestava la configurabilità dell'associazione rispetto al ruolo pubblico e la congruità delle riduzioni di pena e della confisca per equivalente; Pierri lamentava un difetto di valutazione nella misura delle attenuanti generiche e della loro comparazione rispetto ai coimputati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti e tre i ricorrenti per essere generici, indeducibili o manifestamente infondati. In sintesi: per Baldassarri i motivi sono in gran parte indeducibili perché non proposti in appello e, comunque, manifestamente infondati quanto alla ricostruzione del reato associativo, dei reati di falso e fiscali e alla determinazione della pena (la Corte ha confermato la qualificazione come privato corruttore e il concorso nei reati propri del funzionario). Per De Leo la Corte ha ritenuto infondata la tesi che escluderebbe la convivenza del reato associativo con la corruzione: la sentenza di merito ha adeguatamente accertato una struttura operativa minimale e il ruolo del funzionario quale rafforzamento del "pactum sceleris"; sono state altresì confermate le scelte sulla determinazione della pena e sulla confisca. Per Pierri la censura sulle generiche è stata ritenuta infondata in quanto la valutazione della Corte di merito sul trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità valutabile solo per vizi logici evidenti, i quali non emergono.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che per l'integrazione dell'associazione per delinquere è richiesta, anche per la "associazione semplice", una struttura organizzativa minima (uomini e mezzi) funzionale al programma criminoso; la mera reiterazione di reati-fine non è sufficiente.

  • artt. 479, in relazione all'art. 476 comma 2 e 491-bis cod. pen.

    Le fattispecie di falso e le modalità di falsificazione dei documenti doganali sono state ritenute accertate sulla base di attività istruttorie, intercettazioni e dichiarazioni confessionali; la Corte ritiene corretta la qualificazione e la gravità dei reati accertati.

  • art. 43 comma 1 lett. a) e art. 45 del decreto legislativo 504/1995

    Le operazioni doganali contestate non sono state considerate inesistenti ma operazioni finalizzate a sottrarre accise, IVA e dazi; la Corte ritiene plausibile la quantificazione prudenziale delle imposte evase desunta dalla documentazione e dalle indagini.

  • art. 321 cod. pen.

    Richiamato nel senso che il ricorrente può essere imputato quale privato corruttore e concorrente nei reati propri commessi dal pubblico ufficiale; comunque la Corte precisa che la qualificazione e il concorso sono coerenti con le risultanze probatorie.

  • art. 319 cod. pen.

    Il reato di corruzione è stato applicato al funzionario e la Corte osserva l'aumento del minimo edittale intervenuto con legge n. 69/2015; la pena è stata determinata nel rispetto del minimo edittale e delle circostanze riconosciute.

  • art. 323-bis cod. pen.

    La circostanza attenuante per la collaborazione non è automatica: la Corte sottolinea che va valutata la concretezza, tempestività e rilevanza dell'apporto collaborativo e che non è sostituibile da un automatismo rispetto ad altri coimputati.

  • art. 597 comma 5 cod. proc. pen.

    Ricorda il potere della Corte d'appello di ufficio di applicare circostanze attenuanti e di effettuare il giudizio di comparazione tra imputati; ciò limita le doglianze per omissione di applicazione in sede di cassazione quando non richieste in merito.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che questioni di qualificazione giuridica non devolute al giudice di merito possono essere sollevate in cassazione a condizione che non richiedano nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati a fondamento della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e delle sue attenuanti/mitigazioni, purché la motivazione sia congrua e non illogica.

  • art. 81 cod. pen.

    Citando i limiti al cumulo e all'aumento delle pene nel reato continuato; la Corte ritiene la motivazione della Corte di merito adeguata rispetto agli aumenti calcolati per la continuazione.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato con riferimento al principio di individualizzazione della pena quale parametro che giustifica differenziazioni nella misura sanzionatoria fra coimputati quando motivate.

  • art. 23 comma 8 dl. 137/2020 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata per giustificare il procedimento scritto di trattazione dei ricorsi (norma organizzativa di procedura applicata).

  • Legge n. 69 del 27/05/2015

    Evoca la modifica peggiorativa del minimo edittale per il reato di corruzione entrata in vigore il 14/06/2015 che incide sul trattamento sanzionatorio applicabile ai fatti commessi dopo tale data.

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) la giurisprudenza richiede l'esistenza di una minima organizzazione di uomini e mezzi: la mera ripetizione di reati-fine non è sufficiente.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che non siano stati dedotti nel giudizio di appello (indeducibilità), salvo questioni di pura interpretazione di diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto.
  • La qualificazione di un soggetto come "privato corruttore" non esclude automaticamente il suo coinvolgimento in un'associazione per delinquere quando le prove mostrino un contributo stabile all'operatività del sodalizio.
  • La circostanza attenuante della collaborazione (art. 323-bis) richiede valutazione concreta della tempestività, completezza e utilità dell'apporto; non è un automatismo né trasferibile da un coimputato all'altro senza valutazione comparativa.
  • La quantificazione della confisca per equivalente può essere effettuata in termini prudenziali se l'esatta misura non è desumibile con precisione; la Corte di merito può utilizzare elementi indiziari e dichiarazioni per una stima ragionevole.
  • La determinazione della pena e la comparazione delle attenuanti rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità si censurano solo motivazioni illogiche, arbitrari o palesemente contraddittorie.
  • Le prove basate su intercettazioni, ricostruzioni documentali e dichiarazioni confessionali possono fondare la ricostruzione dei reati fiscali e doganali anche in assenza di sequestri materiali, se adeguatamente integrate e motivate.

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