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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8858/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, originario della regione di Kayes in Mali, aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria e umanitaria. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza resa ai sensi dell’art. 702-ter, comma 5, c.p.c., aveva respinto le domande; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 7 settembre 2018, aveva rigettato il gravame. La Corte territoriale aveva escluso i presupposti delle protezioni richieste, ritenendo non credibile il racconto relativo a sacrifici umani nel villaggio di provenienza e non ravvisando nella regione una situazione di violenza indiscriminata. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 251 del 2007, l’omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, sostenendo che le informazioni sul Paese d’origine non fossero aggiornate e che sussistessero i presupposti della protezione sussidiaria. A sostegno ha richiamato informazioni pubblicate sul sito del Ministero degli affari esteri il 28 gennaio 2019, successive alla sentenza impugnata, che menzionavano un rischio terroristico. Con il secondo motivo ha lamentato l’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi e la mancata audizione personale in appello, benché richiesta, deducendo che l’audizione avrebbe consentito di approfondire le ragioni della fuga. Con il terzo motivo ha invocato la protezione umanitaria e quella prevista dall’art. 10 Cost., sostenendo che la povertà in Mali comportasse la privazione di diritti fondamentali in caso di rimpatrio e che la Corte d’appello non avesse comparato le condizioni di vita in Italia e nel Paese d’origine. Ha inoltre dedotto che la valutazione della protezione umanitaria dovesse prescindere dalla credibilità del racconto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non concludente: il ricorrente non ha indicato, con la specificità necessaria, fonti alternative o successive pertinenti alla regione di Kayes e fatti concreti capaci di dimostrare la decisività dell’asserita non attualità delle informazioni utilizzate. Le notizie richiamate erano state pubblicate dopo il deposito della sentenza d’appello, menzionavano un rischio terroristico senza attestare la minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato e non riguardavano specificamente l’area di provenienza. Il secondo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva motivato la valutazione di non credibilità del racconto; tale apprezzamento è riservato al giudice di merito e, una volta ritenute manifestamente infondate le domande fondate sulle pratiche sacrificali narrate, non era tenuta a rinnovare l’audizione del richiedente. Il terzo motivo è stato respinto perché la vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve essere collegata alla vicenda personale del richiedente, non alla sola situazione generale del Paese; inoltre, il livello di integrazione in Italia non può essere considerato isolatamente e in astratto, e il ricorrente non aveva chiarito quali allegazioni e prove avesse sottoposto ai giudici di merito sul proprio inserimento sociale. Nessuna statuizione sulle spese, dato che il Ministero non aveva svolto difese. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007

    A fronte di tale quadro, in cui si colloca l’affermazione, da parte del giudice del merito circa l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione di Kayes, nel Mali, da cui proviene il ricorrente, non appare concludente la censura svolta, la quale è basata su informazioni pubblicate sul sito del Ministero degli affari esteri il 28 gennaio 2019 – successivamente, dunque, al deposito della sentenza – recanti menzione di un “rischio terroristico” (e non, quindi, della situazione di “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), e in cui è oltretutto assente alcuno specifico riferimento all’area sopra indicata.

    La minaccia grave rilevante ai sensi della disposizione deve derivare da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale; il generico richiamo a un rischio terroristico, privo di riferimento specifico all’area di provenienza, non dimostra tale presupposto.

  • art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007

    La Corte di appello ha puntualmente indicato le ragioni per cui le dichiarazioni rese dal richiedente (incentrate sulla pratica di sacrifici umani che avrebbe interessato il villaggio da cui egli proveniva) non potessero essere considerate veritiere a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

    La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente è compiuta secondo i criteri previsti dalla disposizione ed è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Quanto al terzo motivo, la situazione di vulnerabilità deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

    La protezione umanitaria richiede una condizione di vulnerabilità riferibile alla situazione personale del richiedente; non è sufficiente invocare in termini generali e astratti la situazione del Paese d’origine.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    E’ da credere, tuttavia, che ove il richiedente intenda dedurre, in sede di legittimità, la consultazione, da parte del giudice del merito, di informazioni non aggiornate, invocando, sul punto, la violazione di legge, debba egli non solo indicare quali diverse e più recenti notizie avrebbero dovuto essere prese in considerazione, facendo menzione delle relative fonti, ma precisare, con la specificità richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4, gli elementi di fatto che attribuiscano decisività al vizio lamentato.

    La censura in cassazione sull’impiego di informazioni non aggiornate deve specificare le fonti più recenti che avrebbero dovuto essere considerate e gli elementi di fatto che rendono decisivo il vizio dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte: rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione che il giudice della protezione internazionale abbia utilizzato informazioni non aggiornate sul Paese d’origine deve indicare le fonti alternative o successive pertinenti e specificare i fatti che rendono decisiva la censura; una contestazione generica della ricostruzione del Paese non è sufficiente.
  • Il richiamo a un rischio terroristico non dimostra, da solo, la situazione rilevante per la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007: occorre che la censura riguardi la minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in un conflitto armato e sia riferita in modo pertinente all’area di provenienza.
  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Quando il giudice d’appello abbia motivatamente ritenuto manifestamente infondate le domande fondate sul racconto del richiedente, non è tenuto a rinnovarne l’audizione per approfondire quel racconto.
  • La vulnerabilità rilevante ai fini della protezione umanitaria deve essere correlata alla vicenda personale del richiedente e non può essere desunta soltanto dalla situazione generale del Paese d’origine.
  • L’integrazione sociale raggiunta in Italia non fonda da sola, se considerata isolatamente e in astratto, il diritto alla protezione umanitaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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