Cassazione Civile, Sentenza n. 8885/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Il ricorrente, mentre percorreva in bicicletta una strada statale, era stato urtato da un'autovettura e aveva riportato gravi lesioni, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali al conducente e alla compagnia assicuratrice RCA. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 3747 del 10 ottobre 2016, aveva rigettato l'appello. Sulla base dei rilievi planimetrici, del punto d'urto, dei danni ai veicoli e delle tracce sulla barriera divisoria, i giudici di merito avevano accertato che il ciclista aveva attraversato imprudentemente la carreggiata da sinistra a destra mentre l'autovettura sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso; avevano quindi attribuito al ciclista la responsabilità esclusiva del sinistro, disattendendo la sua ricostruzione secondo cui era stato tamponato mentre procedeva sulla corsia di destra. Con il primo motivo il ricorrente denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, contestando in sostanza la selezione e la valutazione delle prove. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., invocando la presunzione di pari responsabilità e sostenendo che non fosse stata dimostrata la condotta diligente dell'automobilista. In via preliminare, la Corte ha esaminato la procedibilità del ricorso, poiché la copia analogica della sentenza notificata via PEC era stata inizialmente depositata senza attestazione di conformità; ha ritenuto superata la carenza dopo il deposito, con la memoria ex art. 378 c.p.c., di copie debitamente autenticate.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto procedibile l'impugnazione perché il ricorrente aveva successivamente depositato, con la memoria ex art. 378 c.p.c., la copia della sentenza e della relata di notifica munite di attestazione di conformità con firma autografa. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doppia conforme precludeva la censura fattuale in assenza della dimostrazione di ragioni di fatto diverse tra le decisioni di primo e secondo grado e, comunque, il ricorrente non aveva indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso, ma contestava l'apprezzamento delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini proposti. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una ricostruzione del sinistro diversa da quella accertata in appello. La Corte ha precisato che la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. opera se le prove non consentono di ricostruire con certezza il fatto e attribuire la responsabilità; nel caso concreto, invece, i giudici di merito avevano accertato la dinamica e la responsabilità esclusiva del ciclista, con conseguente superamento della presunzione anche senza una prova diretta dell'assenza di ogni apporto causale dell'automobilista. Il ricorrente è stato condannato a pagare alla controricorrente Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Ne segue che, il mero deposito presso la Cancelleria della Corte, da parte del difensore del ricorrente, della mera copia della sentenza di appello, in forma cartacea, unitamente alla copia analogica della “relazione di notifica” inviata dal mittente con il “messaggio di posta elettronica”, non assolve agli indicati requisiti legali prescritti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2).
Per assolvere l'onere di deposito della sentenza impugnata notificata telematicamente, la copia analogica deve essere autenticata dal difensore destinatario rispetto al documento presente nel proprio fascicolo informatico; non basta depositare la copia cartacea e la relata contenente l'attestazione del mittente.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dai predetti enunciati deve essere dichiarata la procedibilità del ricorso (verifica che precede quella della ammissibilità ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2), avendo assolto il ricorrente all’onere del deposito, in allegato alla memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., di copia del provvedimento impugnato e della relata di notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), debitamente autenticate con firma autografa.
Il deposito, insieme alla memoria illustrativa, di copie della sentenza e della relata debitamente autenticate può rimediare alla carenza originaria e consentire di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La mancata indicazione del “fatto storico omesso” (il ricorrente, infatti, riporta tutti gli elementi circostanziali che sono stati oggetto di esame del Giudice di merito, lamentando la erroneità del giudizio di selezione e prevalenza delle risultanze istruttorie, in funzione del giudizio di responsabilità), confina la censura nella inammissibilità, rimanendo estranea al sindacato di legittimità la mera contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio.
Il motivo per omesso esame richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non consente di rimettere in discussione la selezione, la prevalenza o la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
La indicata censura di legittimità per “error facti” rimane, infatti, preclusa al sindacato di questa Corte, sia in relazione alla previsione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (applicabile al presente giudizio, essendo stato proposto l’appello in data successiva all’11.9.2012: cfr. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012), non avendo dimostrato il ricorrente, per superare il divieto di deduzione di tale vizio di legittimità, che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dovevano ritenersi tra loro diverse, in quanto fondate su distinte “rationes decidendi” inerenti alle “questioni di fatto”.
In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado, la censura di fatto è preclusa se il ricorrente non dimostra che le due pronunce si fondano, sulle questioni fattuali, su ragioni diverse.
Corretta è l’affermazione secondo cui, quando le risultanze istruttorie non consentano di pervenire con certezza alla ricostruzione del fatto ed alla univoca attribuzione di responsabilità nella causazione del sinistro ad uno dei conducenti coinvolti nello scontro, il Giudice deve fare ricorso alla presunzione legale di pari responsabilità, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2.
La presunzione di pari responsabilità opera quando l'istruttoria non consente una ricostruzione certa della dinamica né l'attribuzione univoca della responsabilità a uno dei conducenti. Se, invece, il giudice accerta in concreto la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, la presunzione può essere superata anche mediante l'accertamento del nesso eziologico esclusivo con la condotta dell'altro.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dai predetti enunciati deve essere dichiarata la procedibilità del ricorso (verifica che precede quella della ammissibilità ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2), avendo assolto il ricorrente all’onere del deposito, in allegato alla memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., di copia del provvedimento impugnato e della relata di notifica, previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), debitamente autenticate con firma autografa.
La verifica della condizione di procedibilità relativa al deposito della sentenza precede il controllo di ammissibilità concernente il rispetto del termine breve di impugnazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La declaratoria di inammissibilità comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve identificare un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo, che sia stato effettivamente omesso; non è sufficiente contestare la valutazione, la selezione o la prevalenza attribuita dal giudice di merito alle prove.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sulle questioni di fatto, il ricorrente che deduca il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve dimostrare che le ragioni fattuali poste a fondamento delle due pronunce sono diverse.
- La presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. opera quando, all'esito dell'istruttoria, non sia possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro o attribuire univocamente la responsabilità. Se il giudice accerta invece la responsabilità esclusiva di un conducente, la presunzione è superata anche quando l'esclusività del nesso causale con la condotta di quest'ultimo consenta di escludere l'apporto causale dell'altro conducente.
- La copia analogica della sentenza notificata o trasmessa telematicamente, depositata in cassazione, deve essere munita dell'attestazione di conformità resa dal difensore che l'ha estratta dal proprio fascicolo informatico; l'attestazione del difensore mittente, contenuta nella relata di notifica, non sostituisce quella necessaria per l'estrazione e il deposito della copia da parte del destinatario. La carenza può essere sanata mediante successivo deposito di copie debitamente autenticate nei modi riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
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