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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8877/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La ricorrente aveva promosso, insieme ai figli, un’espropriazione mobiliare nei confronti del resistente. Dopo essere stato ammesso alla conversione del pignoramento, il resistente aveva depositato le somme dovute su un libretto bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione e custodito nella cassaforte della cancelleria del Tribunale di Vicenza. Il resistente aveva poi pignorato presso terzi quel libretto, indicando come terzo il Tribunale; un cancelliere aveva attestato che il libretto era custodito presso la cancelleria e il giudice aveva assegnato le somme, poi incassate dal resistente. La ricorrente aveva proposto opposizione, respinta dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2755 del 3 ottobre 2017. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, deduceva violazione degli artt. 543 e 547 c.p.c. e degli artt. 1834, 1992, 2003 e 2008 c.c.: contestava che il Tribunale potesse essere individuato quale terzo debitore e sosteneva che il pignoramento avrebbe dovuto colpire il credito verso la banca depositaria, non il libretto né l’ufficio giudiziario che lo custodiva. Il resistente eccepiva, in via preliminare, la tardività dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la ricorrente non aveva fornito gli elementi necessari a verificare che l’opposizione fosse stata proposta entro il termine di venti giorni dalla notificazione del pignoramento. L’erronea individuazione dell’ufficio giudiziario come terzo era percepibile fin dalla notificazione dell’atto; gravava sulla ricorrente, soprattutto a fronte dell’eccezione di tardività, dimostrare la tempestività dell’opposizione. La Corte non ha quindi deciso il ricorso nel merito né cassato la sentenza impugnata. Tuttavia, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., ha enunciato nell’interesse della legge il principio secondo cui il pignoramento delle somme giacenti su un libretto bancario vincolato all’ordine del giudice va eseguito nei confronti del soggetto depositario presso il quale il libretto è stato acceso, non dell’ufficio giudiziario che lo custodisce o del giudice che può disporre delle somme. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto processuale per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    il pignoramento delle somme giacenti su libretto va eseguito nelle forme del pignoramento presso terzi nei confronti del soggetto presso il quale è stato acceso il libretto mediante deposito delle somme, unico debitore alla restituzione di quelle, benchè all’ordine del giudice del processo nel cui corso o al cui fine il deposito ha avuto luogo

    Il credito relativo alle somme depositate va pignorato presso il depositario, quale debitore della restituzione, e non presso l’ufficio giudiziario che custodisce il libretto o il giudice che può disporre delle somme.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    Va – in definitiva – enunciato, nell’interesse della legge ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, il seguente principio di diritto

    La Corte può enunciare nell’interesse della legge il principio di diritto che avrebbe dovuto regolare la fattispecie anche quando dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    Va, preliminarmente, rilevata l’inammissibilità della memoria depositata a mezzo posta dalla ricorrente, tale modalità essendo ammessa – ex art. 134 disp. att. c.p.c. – per evidenti esigenze di ordinato svolgimento del processo di legittimità ed a tutela del contraddittorio, almeno finchè non sarà applicato anche in Corte di cassazione il processo civile telematico, esclusivamente per il ricorso ed il controricorso

    La memoria depositata a mezzo posta nel giudizio di cassazione è inammissibile; la modalità postale è ammessa esclusivamente per il ricorso e il controricorso, in funzione dell’ordinato svolgimento del processo e della tutela del contraddittorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel pignoramento di somme rappresentate da un libretto bancario vincolato all’ordine del giudice dell’esecuzione, l’oggetto dell’espropriazione non è il documento materiale, ma il credito alla restituzione delle somme depositate.
  • Il debitore del credito alla restituzione è il soggetto presso il quale le somme sono state depositate e che ha emesso il libretto; la custodia materiale del libretto da parte di un ufficio giudiziario non rende tale ufficio terzo debitore.
  • Il vincolo del libretto all’ordine del giudice dell’esecuzione limita la disponibilità delle somme, ma non trasferisce all’ufficio giudiziario la titolarità del credito alla restituzione, che resta in capo al depositante fino al diverso provvedimento del giudice competente.
  • Il creditore che intenda pignorare il credito rappresentato dalle somme giacenti su un libretto vincolato deve notificare il pignoramento presso terzi al depositario; è radicalmente illegittimo rivolgerlo contro l’ufficio giudiziario presso cui il libretto è custodito o all’ordine del quale possono essere disposte le somme.
  • Chi impugna deve allegare e fornire gli elementi necessari a verificare i presupposti di ammissibilità della propria azione; contestata la tempestività dell’opposizione, spetta all’opponente dimostrare di averla proposta entro il termine applicabile, anche mediante l’indicazione dei dati che consentano di verificarlo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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