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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8874/2020 del 13/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto opposizione contro una cartella esattoriale di Euro 306.920,81, emessa per il recupero di crediti del Ministero delle politiche agricole e forestali riferiti a sanzioni, sorte, interessi e accessori per l’indebita percezione di premi comunitari alla produzione di tabacco, deducendo la nullità della notifica. Il Tribunale di Nola, con sentenza del 18 settembre 2012, aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 maggio 2016, accogliendo l’appello della società di riscossione, aveva riqualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e l’aveva dichiarata inammissibile. In cassazione il ricorrente contestava la qualificazione dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 anziché dell’art. 615 c.p.c. e sosteneva una diversa, eventualmente parziale, qualificazione della domanda anche in relazione alla prescrizione. La società controricorrente eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso e ne contestava comunque la fondatezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha ritenuto che alle opposizioni esecutive non si applichi la sospensione feriale dei termini, anche nei gradi di impugnazione e indipendentemente dal contenuto della sentenza o dai motivi di impugnazione. Ai fini del regime dell’impugnazione e del computo dei termini opera il principio dell’apparenza: rileva la qualificazione dell’azione concretamente adottata dal giudice a quo. In ogni caso, la tardività permaneva anche accogliendo l’ipotetica diversa qualificazione prospettata dal ricorrente, poiché la sospensione feriale è esclusa per tutte le opposizioni esecutive, comprese quelle anteriori all’inizio dell’esecuzione. La Corte ha quindi reputato superfluo esaminare le altre doglianze e le ulteriori ragioni di possibile inammissibilità. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3

    Infatti, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poichè tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile.

    La sospensione feriale non opera per le opposizioni esecutive in alcuna fase, incluso il giudizio di cassazione; per individuare il regime di impugnazione e il computo dei termini occorre avere riguardo alla qualificazione concretamente attribuita all’azione dal giudice a quo.

  • R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92

    Infatti, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, poichè tale disciplina si riferisce al processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, mentre opera, al riguardo, il principio dell’apparenza, per cui il regime di impugnazione e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia in concreto dato all’azione proposta in giudizio e non in base al rito reputato più correttamente applicabile.

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina della sospensione feriale, a fondamento dell’esclusione della sospensione dei termini per le opposizioni esecutive, anche in cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    E, nella specie, univocamente il giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che, quand’anche fosse fondata la tesi dell’odierno ricorrente sulla necessità di una sua qualificazione quale opposizione ad esecuzione, il risultato finale dell’esenzione dalla sospensione feriale dei termini non muterebbe, poichè a tale regola sono, per giurisprudenza del pari consolidata, assoggettate tutte le opposizioni esecutive, pure anteriori allo stesso inizio del processo esecutivo.

    Anche se l’azione fosse qualificabile come opposizione all’esecuzione, anziché come opposizione agli atti esecutivi, resterebbe esclusa la sospensione feriale dei termini, poiché la regola si applica a tutte le opposizioni esecutive, comprese quelle anteriori all’inizio del processo esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    E, nella specie, univocamente il giudice che ha pronunciato la sentenza qui impugnata ha qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che, quand’anche fosse fondata la tesi dell’odierno ricorrente sulla necessità di una sua qualificazione quale opposizione ad esecuzione, il risultato finale dell’esenzione dalla sospensione feriale dei termini non muterebbe, poichè a tale regola sono, per giurisprudenza del pari consolidata, assoggettate tutte le opposizioni esecutive, pure anteriori allo stesso inizio del processo esecutivo.

    La qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutivi adottata dal giudice a quo comporta, per il regime dei termini di impugnazione, l’applicazione della disciplina delle opposizioni esecutive e l’esclusione della sospensione feriale.

  • art. 360-bis c.p.c., n. 1

    Invero, non trova applicazione la sospensione durante il periodo feriale, nemmeno nei gradi di impugnazione e per giurisprudenza a dir poco consolidata, ai termini dei giudizi di opposizione esecutiva, quale il presente (tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai fini dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonchè: Cass., ord. 07/04/2016, n. 6808; Cass. ord. 10/02/2017, n. 3670; Cass. ord. 07/12/2018, n. 31800; Cass. ord. 20/09/2019, n. 23547).

    La Corte richiama il consolidato principio di esclusione della sospensione feriale per i termini delle opposizioni esecutive, anche nei gradi di impugnazione e con riguardo alle opposizioni a precetto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

    Quando il ricorso è proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

    La disposizione, che ha introdotto l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, fonda l’obbligo di attestare i presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione successiva al 30 gennaio 2013 dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    L’ulteriore importo è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis, fermo restando che la Corte attesta la sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime di impugnazione e il computo dei relativi termini occorre fare riferimento alla qualificazione dell’azione concretamente adottata dal giudice a quo, secondo il principio dell’apparenza, e non a quella che la parte ritiene corretta.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in ogni fase e grado, compreso il giudizio di cassazione, indipendentemente dal contenuto della decisione e dai motivi di impugnazione.
  • L’esclusione della sospensione feriale opera per tutte le opposizioni esecutive, comprese quelle anteriori all’inizio del processo esecutivo e le opposizioni a precetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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