Cassazione Civile, Sentenza n. 8875/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente comunale)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 15204/2016, depositata il 27 luglio 2016, che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione contro un invito bonario al pagamento di crediti per infrazioni al codice della strada. L’opposizione era stata notificata il 21 novembre 2011 e iscritta a ruolo il 16 gennaio 2012. Il Tribunale aveva ritenuto autonomamente impugnabile l’avviso bonario, diversamente dal Giudice di pace, ma aveva qualificato la domanda come opposizione recuperatoria e l’aveva dichiarata tardiva perché il giudizio era stato instaurato oltre il termine di trenta giorni, computato con riguardo al deposito in cancelleria. Con il primo motivo, la ricorrente ha sostenuto che ogni contestazione del titolo posto a fondamento dell’iscrizione a ruolo esattoriale dovesse qualificarsi come opposizione all’esecuzione, denunciando la violazione degli artt. 615, 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 13, 14, 22 e 23 della legge n. 689/1981, oltre a un vizio motivazionale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che si fosse formato un giudicato, almeno implicito, sulla tempestività dell’opposizione, poiché il Giudice di pace aveva escluso che essa fosse soggetta a termini.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato: l’opposizione alla pretesa esattoriale fondata su sanzioni per infrazioni al codice della strada, quando si deducono vizi od omissioni nella notificazione degli atti presupposti, è un’opposizione recuperatoria soggetta al termine previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011; nella specie, la ricorrente non contestava che le censure riguardassero la notificazione degli atti presupposti né che l’opposizione fosse stata instaurata mediante deposito entro i trenta giorni dalla notificazione del primo atto da cui desumere l’esistenza dell’atto presupposto. Il secondo motivo è infondato perché il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione soltanto in ragione della ritenuta non autonoma impugnabilità dell’avviso bonario, senza decidere, neppure implicitamente, la questione della tempestività. Inoltre, l’appello aveva devoluto al Tribunale il riesame della domanda e delle questioni successive alla sua astratta proponibilità; la tempestività poteva comunque essere rilevata d’ufficio e non si era formato un giudicato implicito sul punto. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in Euro 900,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. n. 150/2011
infatti, fin da Cass. Sez. U. 22/09/2017, n. 22080, è da qualificarsi recuperatoria – e quindi assoggettata ai termini previsti dalla norma speciale del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 – l’opposizione avverso la pretesa esattoriale fondata su sanzioni per infrazioni al C.d.S., in caso siano dedotti vizi od omissioni nelle notifiche dei necessari atti presupposti;
L’opposizione alla pretesa esattoriale per sanzioni stradali, se fondata su vizi o omissioni nella notificazione degli atti presupposti, ha natura recuperatoria ed è assoggettata ai termini previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30/01/2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali; tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti processuali per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.
Massime di principio
- L’opposizione alla pretesa esattoriale relativa a sanzioni per infrazioni al codice della strada, quando si deducono vizi od omissioni nella notificazione degli atti presupposti, è opposizione recuperatoria ed è soggetta al termine previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011.
- La declaratoria di inammissibilità fondata esclusivamente sulla non autonoma impugnabilità dell’atto opposto non comporta una decisione, neppure implicita, sulla tempestività dell’opposizione.
- La tempestività dell’opposizione, quale questione attinente all’ammissibilità della domanda, può essere rilevata d’ufficio nei gradi successivi; la mancata deduzione della questione da parte della controparte non determina, di per sé, la formazione di un giudicato implicito.
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