Cassazione Civile, Sentenza n. 8884/2020 del 13/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia traeva origine dalla domanda risarcitoria dei familiari di un minore, in relazione alla sua invalidità biologica permanente e alla lesione del rapporto parentale. Il Tribunale di Venezia aveva liquidato ai genitori il danno non patrimoniale iure proprio per la lesione del rapporto parentale e quello iure hereditatis per l’invalidità permanente patita dal figlio, rigettando invece la domanda di danno patrimoniale per le spese sostenute per una collaboratrice domestica e per la realizzazione di un prefabbricato destinato ad ospitarla, in difetto di prova del nesso con l’illecito e della specificità delle prestazioni di assistenza. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2928 del 23 dicembre 2016, ha confermato la congruità delle liquidazioni ai genitori; ha riconosciuto ai nonni materni 15.000 euro ciascuno per la lesione del rapporto parentale, valorizzando la vicinanza abitativa e l’accudimento del minore; ha confermato il rigetto delle voci patrimoniali. I familiari hanno proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. Hanno sostenuto che il danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere liquidato applicando le Tabelle di Milano e collocando gli importi al massimo del range: 327.990 euro per ciascun genitore e 142.420 euro per ciascun nonno. Hanno inoltre censurato il criterio di liquidazione del danno biologico iure hereditatis, sostenendo che si sarebbe dovuto privilegiare il calcolo dell’inabilità temporanea giornaliera, con incremento fino al 50%.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità della produzione delle Tabelle milanesi in appello: esse non sono documenti rappresentativi di fatti storici, ma criteri di liquidazione assimilabili ad argomentazioni giuridiche, utilizzabili anche in comparsa conclusionale purché non veicolino nuove allegazioni fattuali. Ha poi dichiarato inammissibile il ricorso per carenze di specificità e completezza ai sensi dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. I ricorrenti non avevano contestato in modo puntuale le ragioni della sentenza d’appello, né illustrato i fatti processuali e i criteri concretamente applicabili, le differenze tra le Tabelle milanesi e quelle veneziane o gli elementi che avrebbero reso incongrua la liquidazione. Non avevano inoltre censurato l’accertamento secondo cui le Tabelle utilizzate conducevano a importi sostanzialmente equivalenti, né gli elementi concreti valorizzati per la quantificazione. La Corte ha precisato che le Tabelle milanesi non sono fonti normative, ma parametri guida dell’equità giudiziale; la loro mancata applicazione non integra di per sé violazione di legge, mentre può essere censurato lo scorretto esercizio del potere equitativo o una motivazione che non giustifichi una liquidazione sproporzionata rispetto ai parametri e alle circostanze concrete. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.800 euro per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
Il motivo di ricorso deve identificare l’errore e confrontarsi in modo esplicito e specifico con le ragioni della decisione impugnata; la censura che non lo fa costituisce un “non motivo” ed è inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
Il ricorso deve esporre i fatti in modo da consentire alla Cassazione una cognizione chiara e completa della vicenda e dell’oggetto dell’impugnazione, senza necessità di consultare altri atti; il requisito può essere assolto anche attraverso l’esposizione contenuta nei motivi.
art. 1226 c.c.
Le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, pertanto, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto.
Nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, le Tabelle milanesi costituiscono un parametro guida volto a favorire uniformità e a circoscrivere la discrezionalità, ma non sono una fonte normativa. È censurabile lo scorretto esercizio del potere equitativo, non la mera scelta di valori tabellari diversi quando la liquidazione resta congrua.
art. 2056 c.c.
Da ciò consegue che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dalla interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle Tabelle di Milano, laddove il Giudice si sia mantenuto nel “range” tra misura minima e massima tabellare, dovendo peraltro considerarsi che il superamento della misura minima o massima tabellare bene può essere giustificata dalla rilevazione nel caso concreto di fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del “quantum” risarcitorio.
La violazione di legge è configurabile quando il giudice eserciti scorrettamente il potere discrezionale di liquidazione equitativa; non basta contestare la diversa modulazione dei valori tabellari se l’importo resta nel range. Anche il superamento dei limiti tabellari può essere giustificato da circostanze concrete straordinarie.
art. 345, terzo comma, c.p.c.
non potendo riconoscersi alla “Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale” la natura di “documento” nè la stessa funzione rappresentativa di fatti che è propria della “prova storica o costituita”.
Le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale non sono documenti probatori rappresentativi di fatti storici e la loro produzione non ricade, in quanto tale, nella preclusione prevista per i nuovi documenti in appello.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se e nella misura in cui esso sia dovuto.
Massime di principio
- Le Tabelle elaborate da un ufficio giudiziario per la liquidazione del danno non patrimoniale non sono fonti di diritto, ma criteri guida che integrano l’equità giudiziale e favoriscono l’uniformità di trattamento di casi analoghi.
- La mancata applicazione delle Tabelle milanesi non integra, da sola, violazione di legge. La censura in Cassazione deve indicare concretamente perché il criterio adottato abbia prodotto una liquidazione incongrua o arbitraria rispetto alle circostanze del caso e ai parametri di riferimento.
- La liquidazione può discostarsi dai valori tabellari, anche oltre il minimo o il massimo, quando specifiche circostanze concrete giustifichino l’adeguamento; se il giudice resta nel range tabellare, la mera contestazione della diversa modulazione dei valori non basta a configurare un vizio di diritto.
- Per denunciare in Cassazione l’erronea liquidazione tabellare, la parte deve avere prodotto o allegato nel giudizio di merito il contenuto delle Tabelle invocate e deve illustrare le differenze rilevanti tra il criterio applicato e quello che assume corretto, nonché le ragioni della concreta incongruità dell’importo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione della tesi difensiva o il richiamo ai valori tabellari, senza critica delle ragioni della decisione, integra un “non motivo” inammissibile.
- L’esposizione dei fatti richiesta per il ricorso per cassazione può essere contenuta anche nei motivi, ma deve consentire alla Corte di ricostruire con chiarezza la vicenda e l’oggetto dell’impugnazione senza ricorrere ad altri atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8885/2020 del 13/05/2020
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8875/2020 del 13/05/2020
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8874/2020 del 13/05/2020
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8876/2020 del 13/05/2020
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8877/2020 del 13/05/2020
- Sentenza civile · 13 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 8854/2020 del 13/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →