Cassazione Civile, Sentenza n. 8876/2020 del 13/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 28 aprile 2016, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza del Tribunale di Palermo del 12 maggio 2009. L’appello era stato ritenuto inammissibile perché, in base al testo dell’art. 616 c.p.c. vigente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, la decisione non era appellabile. In Cassazione il ricorrente sollevava preliminarmente una questione di legittimità costituzionale della disciplina che aveva introdotto l’inappellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, nonché della disciplina transitoria della L. n. 69 del 2009, che non aveva ripristinato l’appellabilità per le sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore. Proponeva inoltre quattro motivi relativi al merito dell’appello, il cui contenuto non è specificato nella decisione. La società cessionaria dei crediti dell’appellata resisteva con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha premesso che la violazione di norme costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo di cassazione, dovendo essere prospettata attraverso una questione di legittimità costituzionale della norma applicata. Ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione costituzionale riproponeva censure già reputate irrilevanti o manifestamente infondate, senza confrontarsi con gli argomenti dei precedenti consolidati. La Corte ha confermato che non esiste una copertura costituzionale generalizzata del doppio grado di giudizio e che la scelta legislativa di rendere inappellabili tali sentenze, così come la disciplina transitoria che individua il regime applicabile in base al momento della pronuncia di primo grado, non è manifestamente irragionevole né arbitraria. La successione temporale delle leggi processuali può determinare discipline diverse per situazioni anteriori e successive, in applicazione del principio tempus regit actum, purché la scelta sia ragionevole e il regime sia chiaro e prevedibile. Di conseguenza, la declaratoria d’inammissibilità dell’appello era corretta e aveva precluso l’esame dei relativi motivi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Nella specie, peraltro, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, perchè ripropone, a base della tesi dell’ingiustizia della qui impugnata declaratoria di inammissibilità dell’appello, una questione di legittimità costituzionale già a più riprese reputata irrilevante o manifestamente infondata anche da questa Corte o in merito a principi consolidati pure nella giurisprudenza costituzionale, senza farsi carico degli argomenti presi in considerazione in quelle sedi.
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone una questione già risolta da orientamenti consolidati senza confrontarsi con gli argomenti sui quali tali orientamenti si fondano.
art. 616 c.p.c.
La manifesta infondatezza, per contrarietà ad orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità e costituzionale, delle questioni di legittimità costituzionale della norma previgente e di quella transitoria è la premessa della piena correttezza in rito della pronuncia di inammissibilità dell’appello malamente proposto dall’odierno ricorrente, la quale, a sua volta, ha correttamente precluso la disamina del merito dei motivi di quel gravame.
La Corte conferma l’inammissibilità dell’appello contro la sentenza soggetta, secondo il testo dell’art. 616 c.p.c. applicabile al momento della pronuncia di primo grado, al regime di inappellabilità.
art. 3 Cost.
E la norma in esame è l’effetto di una scelta discrezionale del legislatore che, oltre a non essere irragionevole per i motivi ampiamente illustrati nelle motivazioni dei precedenti di legittimità sopra richiamati, nemmeno implica alcuna violazione del principio di uguaglianza, in quanto relativa ad una norma processuale applicabile, in termini indifferenziati, a tutti i giudizi conclusi in primo grado rispettivamente nei diversi periodi di operatività.
La disciplina transitoria delle impugnazioni non viola il principio di uguaglianza quando il diverso regime processuale dipende dal periodo in cui si è concluso il giudizio di primo grado e la scelta legislativa non è irragionevole.
art. 24 Cost.
La garanzia di azione in giudizio per ottenere protezione dei propri diritti non richiede necessariamente l’uniformità degli strumenti apprestati dal legislatore.
Il diritto di agire in giudizio non impone che il legislatore predisponga strumenti processuali uniformi per tutte le situazioni e in ogni successione temporale di leggi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, in presenza dei presupposti processuali, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La violazione di una norma costituzionale non è deducibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione: il contrasto con la Costituzione deve essere fatto valere mediante una questione di legittimità costituzionale della norma di legge concretamente applicata.
- È inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. il ricorso che riproponga una questione già affrontata da orientamenti consolidati senza confrontarsi con le ragioni poste a fondamento di tali precedenti.
- La Costituzione non garantisce in via generale il doppio grado di giudizio; spetta al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità e nei limiti della ragionevolezza, individuare le impugnazioni ammesse.
- La disciplina transitoria delle leggi processuali può assoggettare a regimi diversi le decisioni pronunciate in periodi differenti: il mero mutamento temporale del regime non determina di per sé una discriminazione irragionevole, e la scelta può legittimamente privilegiare la certezza del rito applicabile in base al momento della pronuncia da impugnare, secondo il principio tempus regit actum.
- La chiarezza e la prevedibilità dei requisiti processuali di ammissibilità, quando consentono agli interessati di conoscere il regime applicabile, sono compatibili con il diritto di accesso al giudice anche se la legge prevede l’inammissibilità di una specifica impugnazione.
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