Cassazione Civile, Ordinanza n. 19554/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da cinque procedure di espropriazione presso terzi promosse dal ricorrente per recuperare, sulla base di titoli giudiziali emessi dal giudice del lavoro, un credito per compensi e rimborso spese generali nei confronti dell'ente previdenziale. Dopo la notifica di precetti e l'avvio dell'esecuzione presso un terzo pignorato, l'ente ha proposto opposizione all'esecuzione deducendo l'applicazione di una norma sopravvenuta che subordinava l'azione esecutiva nei confronti degli enti previdenziali alla previa richiesta stragiudiziale di pagamento e al decorso di 120 giorni. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, ritenendo la norma applicabile anche alle esecuzioni in corso e, poiché la richiesta stragiudiziale non era stata inviata, hanno ritenuto improcedibili le procedure esecutive. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 38 d.l. 98/2011 e dei principi di irretroattività, certezza del diritto, affidamento e giusto processo, sostenendo che la norma non potesse applicarsi a titoli esecutivi formati e notificati prima della sua entrata in vigore; inoltre ha censurato la qualificazione della previsione come condizione di procedibilità, distinguendola dalla proponibilità dell'azione e lamentando vizi di motivazione e ultrapetizione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del giudizio di merito: il difetto di contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, cioè la banca presso cui era stato eseguito il pignoramento. Richiamando l'orientamento secondo cui nei giudizi di opposizione esecutiva relativi all'espropriazione presso terzi sussiste sempre litisconsorzio necessario tra creditore, debitore esecutato e terzo pignorato, la Corte ha cassato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. e ha rimesso la causa al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio e la decisione di merito, oltre che per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.
richiamato per la difesa personale del ricorrente in giudizio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando sia necessario rimettere la causa per integrare il contraddittorio
indica l'opposizione all'esecuzione instaurata nel giudizio di merito
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle opposizioni esecutive
richiamato dal ricorrente per denunciare una decisione su motivi diversi da quelli dedotti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base normativa dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base normativa del secondo motivo per violazione di legge
art. 11 preleggi
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di irretroattività
art. 12 preleggi
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione letterale della norma sopravvenuta
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente in tema di giusto processo e affidamento
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in tema di giusto processo e riserva di legge processuale
richiamato dal ricorrente per distinguere improcedibilità e improponibilità
art. 15 d.m. 5 ottobre 1994, n. 585
indicato dal ricorrente come base del credito per rimborso spese generali
art. 38 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
norma sopravvenuta richiamata nei motivi e nei giudizi di merito come disciplina applicabile alle esecuzioni contro enti previdenziali
art. 35 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
norma modificata dall'art. 38 d.l. 98/2011 mediante introduzione del comma 35-quinquies
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato dal ricorrente come precedente disciplina che attribuiva già un termine all'ente debitore
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva aventi ad oggetto un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario insieme al creditore procedente e al debitore esecutato; la sua mancata partecipazione determina un vizio rilevabile anche in sede di legittimità.
- Quando il difetto di contraddittorio emerge in cassazione, la Corte deve cassare la sentenza e rinviare al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio e la trattazione del merito.
- La decisione di rinvio ex art. 383, comma 3, c.p.c. prevale sull'esame dei motivi di ricorso quando sia necessario sanare una pretermissione processuale che impedisce la valida definizione del giudizio.
- Nelle espropriazioni presso terzi, la struttura plurilaterale del rapporto processuale rende essenziale la partecipazione del terzo pignorato sin dal primo grado, perché la pronuncia sull'opposizione incide anche sulla sua posizione.
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