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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12103/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La lite trae origine dall'impugnazione, davanti al giudice di pace, di avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi per conto del Comune. Il giudice di pace aveva annullato gli atti, qualificando la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto gli attori avevano lamentato la mancanza del titolo esecutivo richiesto per procedere alla riscossione. Il Tribunale, investito dell'appello, lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo: a) che la qualificazione della domanda compiuta dal primo giudice non fosse stata specificamente censurata, con conseguente giudicato sul punto; b) che, nel testo applicabile dell'art. 616 c.p.c., non fosse previsto l'appello. Il Comune ricorrente per cassazione ha dedotto omessa decisione, motivazione apparente, ultrapetizione e violazione degli artt. 615, 616, 618, 949 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo in sintesi che: la domanda originaria non era un'opposizione all'esecuzione ma un accertamento negativo della pretesa; l'atto impugnato sarebbe stato un avviso di accertamento o un avviso di ingiunzione fiscale e non un atto presupponente ruolo esattoriale; il Tribunale avrebbe sostituito d'ufficio una domanda diversa da quella proposta; la motivazione della sentenza d'appello sarebbe stata solo apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso non aggredisse la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata censura in appello della qualificazione della domanda operata dal giudice di pace e sul conseguente giudicato interno. Ha inoltre osservato che il ricorrente si era limitato a una ricostruzione astratta della natura dell'atto e a censure non pertinenti rispetto alla decisione impugnata, senza dimostrare un reale vizio di ultrapetizione o di motivazione apparente. Richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'impugnazione va proposta secondo la qualificazione data dal giudice alla domanda e che l'apparenza motivazionale ricorre solo in ipotesi estreme, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non vi è stata statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato come norma evocata per qualificare la domanda come opposizione all'esecuzione e per censurare la decisione di merito; la Corte non ne discute il contenuto nel merito, ma rileva la non attinenza della censura alla ratio decidendi.

  • art. 616 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che, nel regime ratione temporis, l'appello non era consentito contro la decisione resa sull'opposizione all'esecuzione; la Corte dà atto che il Tribunale aveva fondato su ciò l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 618 c.p.c.

    Norma evocata nel ricorso tra quelle asseritamente violate, senza che la Corte ne sviluppi una autonoma interpretazione.

  • art. 949, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa di accertamento negativo; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato per sostenere ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice di merito abbia pronunziato oltre i limiti del chiesto, rilevando che il tema attiene alla qualificazione della domanda e non a una sostituzione d'ufficio dell'azione.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato con riferimento ai requisiti di specificità e tipicità dei motivi di ricorso per cassazione, ritenuti non rispettati in modo adeguato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per giustificare la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con l'orientamento consolidato e la censura si risolve nella mera contestazione della soluzione adottata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Citato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Menionato nel passaggio sul rapporto tra declaratoria di inammissibilità e impugnazioni incidentali.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla funzione acceleratoria del vaglio di legittimità.

Massime di principio

  • L'impugnazione deve essere proposta tenendo conto della qualificazione giuridica della domanda operata dal giudice di merito nella sentenza impugnata; se tale qualificazione non viene specificamente censurata, si forma giudicato interno sul punto e il ricorso che non lo aggredisce è inidoneo a scalfire la decisione.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limita a qualificare la domanda e a trarne le conseguenze processuali e sostanziali; ricorre invece solo se viene attribuito un bene della vita diverso da quello richiesto o si decide su questioni estranee e non rilevabili d'ufficio.
  • La denuncia di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi estremi in cui la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice; non basta contestare la correttezza o la persuasività della soluzione adottata.
  • In cassazione il motivo che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile, anche se sviluppa argomentazioni astratte corrette in diritto.
  • Il filtro di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa lettura del caso concreto a un orientamento di legittimità consolidato, senza indicare ragioni idonee a superarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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