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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25179/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di accise relative all'annualità 2004, opposto dall'amministrazione finanziaria per asserita decadenza dal diritto al rimborso ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. La società contribuente, incorporante dell'originaria istante, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il termine biennale decorresse dai singoli pagamenti. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 14 e 56 del TUA e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decadenza biennale non si applicherebbe ai crediti da conguagli dichiarativi; 2) violazione dell'art. 14 TUA, assumendo che il termine di decadenza operi solo quando non sia più praticabile il meccanismo compensativo, per cessazione dell'attività o per sopravvenuta causa di esenzione totale dall'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo nei limiti indicati. Ha affermato che, in materia di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto il credito da eccedenza versata non decade se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive e il rimborso non è ancora esigibile; quando invece il rapporto si definisce, il credito integra un indebito oggettivo e il rimborso va chiesto entro due anni dall'ultima dichiarazione di consumo. La CTR ha quindi errato nel far decorrere il termine dalla data dei singoli pagamenti, anziché dall'ultima dichiarazione annuale, e non ha esaminato la questione della possibile cessazione del rapporto per fornitura di energia in esenzione da accise. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza di versamenti non è soggetto a decadenza fintanto che il rapporto d'imposta è in corso e il credito sia correttamente riportato nelle dichiarazioni successive.
  • Il rimborso del credito da accise non può essere richiesto anticipatamente durante la pendenza del rapporto, poiché in tale fase è consentito solo il suo riporto o trasferimento contabile.
  • Quando il rapporto d'imposta si definisce, il credito da eccedenza versata diventa un indebito oggettivo e la domanda di rimborso o di trasferimento contabile deve essere proposta entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva.
  • Ai fini della decorrenza del termine decadenziale, rileva la data dell'ultima dichiarazione annuale o definitiva e non quella dei singoli versamenti effettuati nel corso del rapporto.
  • Il giudice di merito deve esaminare, prima della verifica della tempestività, se ricorra una situazione di cessazione del rapporto o altra circostanza che renda definitivamente esigibile il rimborso del credito maturato.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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