Cassazione Civile, Ordinanza n. 25179/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di accise relative all'annualità 2004, opposto dall'amministrazione finanziaria per asserita decadenza dal diritto al rimborso ex art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995. La società contribuente, incorporante dell'originaria istante, aveva ottenuto in primo grado l'annullamento del diniego, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che il termine biennale decorresse dai singoli pagamenti. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 14 e 56 del TUA e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decadenza biennale non si applicherebbe ai crediti da conguagli dichiarativi; 2) violazione dell'art. 14 TUA, assumendo che il termine di decadenza operi solo quando non sia più praticabile il meccanismo compensativo, per cessazione dell'attività o per sopravvenuta causa di esenzione totale dall'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondato il secondo nei limiti indicati. Ha affermato che, in materia di accise sui prodotti energetici, nel corso del rapporto il credito da eccedenza versata non decade se regolarmente riportato nelle dichiarazioni successive e il rimborso non è ancora esigibile; quando invece il rapporto si definisce, il credito integra un indebito oggettivo e il rimborso va chiesto entro due anni dall'ultima dichiarazione di consumo. La CTR ha quindi errato nel far decorrere il termine dalla data dei singoli pagamenti, anziché dall'ultima dichiarazione annuale, e non ha esaminato la questione della possibile cessazione del rapporto per fornitura di energia in esenzione da accise. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso delle accise non decorre dai singoli pagamenti quando il rapporto d'imposta è ancora in corso, ma dall'ultima dichiarazione di consumo quando il rapporto è definitivamente chiuso.
art. 56 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 14 TUA per contestare l'applicazione del termine decadenziale ai crediti derivanti da conguagli dichiarativi.
art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla tempestività e proponibilità della domanda di rimborso nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione e falsa applicazione di legge.
art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Richiamato per il deposito della memoria da parte della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di accise sui prodotti energetici, il credito da eccedenza di versamenti non è soggetto a decadenza fintanto che il rapporto d'imposta è in corso e il credito sia correttamente riportato nelle dichiarazioni successive.
- Il rimborso del credito da accise non può essere richiesto anticipatamente durante la pendenza del rapporto, poiché in tale fase è consentito solo il suo riporto o trasferimento contabile.
- Quando il rapporto d'imposta si definisce, il credito da eccedenza versata diventa un indebito oggettivo e la domanda di rimborso o di trasferimento contabile deve essere proposta entro il termine biennale di decadenza decorrente dall'ultima dichiarazione di consumo definitiva.
- Ai fini della decorrenza del termine decadenziale, rileva la data dell'ultima dichiarazione annuale o definitiva e non quella dei singoli versamenti effettuati nel corso del rapporto.
- Il giudice di merito deve esaminare, prima della verifica della tempestività, se ricorra una situazione di cessazione del rapporto o altra circostanza che renda definitivamente esigibile il rimborso del credito maturato.
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