Cassazione Civile, Ordinanza n. 16730/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una verifica Inps presso un esercizio commerciale, seguita dall'irrogazione di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente documentati. Dopo un primo atto di irrogazione delle sanzioni e una successiva cartella di pagamento, la destinataria ha impugnato una seconda cartella notificata nel 2015, sostenendo che la ripetuta emissione di cartelle per il medesimo credito e la duplicazione del titolo esecutivo avessero determinato la caducazione della pretesa e la nullità/illegittimità dell'atto. In cassazione ha dedotto la violazione dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in ricorso indicato per errore come d.P.R. n. 600 del 1970), assumendo che la stessa somma fosse stata iscritta a ruolo due volte e che la seconda cartella non fosse una mera rinotifica della prima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inconferente il richiamo al divieto di doppia imposizione, perché la fattispecie non riguardava una seconda applicazione della medesima imposta sullo stesso presupposto, ma la dedotta duplicazione di cartelle/ruoli relativi a un medesimo credito sanzionatorio. Ha inoltre affermato che l'erronea indicazione della norma violata non determina di per sé inammissibilità, ma nel merito la censura è infondata, poiché la cartella di pagamento è equiparata al precetto rispetto al ruolo e non è illegittima solo perché vi sia duplicazione di ruoli, salvo che ciò si traduca in una duplicazione della medesima pretesa creditoria azionata in sede esecutiva. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973
La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi
il divieto opera solo quando vi sia reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza del medesimo presupposto; non è pertinente a una doglianza sulla duplicazione di cartelle o ruoli relativi a sanzioni amministrative
art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella di pagamento è equiparata all'atto di precetto rispetto al titolo esecutivo costituito dal ruolo
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
la censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- L'erronea indicazione della disposizione di legge asseritamente violata non comporta di per sé l'inammissibilità del ricorso per cassazione, se dalla censura emerge comunque un vizio della decisione astrattamente idoneo a incidere sulla sentenza.
- Il divieto di doppia imposizione riguarda la reiterata applicazione della stessa imposta sul medesimo presupposto e non si estende automaticamente a ogni ipotesi di duplicazione di atti di riscossione o di ruoli.
- La cartella di pagamento, in quanto equiparata al precetto rispetto al ruolo, non è di per sé illegittima per il solo fatto che esistano più ruoli o più cartelle, salvo che la duplicazione si traduca in una indebita reiterazione della medesima pretesa creditoria.
- Nel sistema non esiste un principio assoluto che osti alla duplicazione dei titoli esecutivi; il problema diventa rilevante solo se la duplicazione si converte in una duplice esecuzione della stessa pretesa.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una norma inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è destinata al rigetto per difetto di pertinenza e infondatezza nel merito.
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