Cassazione Civile, Ordinanza n. 24242/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero di un credito d'imposta per incremento occupazionale relativo all'anno 2006, riconducibile all'art. 7, comma 10, della L. n. 388 del 2000, emesso dall'Ufficio nei confronti di una società cooperativa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la legittimità del recupero del credito, ma aveva accolto l'appello della contribuente limitatamente alle sanzioni, ritenendole non dovute per l'oggettiva incertezza della normativa tributaria applicabile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992, 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e 2697 c.c., sostenendo che l'esimente opera solo in presenza di obiettiva incertezza normativa, da allegare e dimostrare dal contribuente, e che nella specie non vi era incertezza sulla portata della norma; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente ex art. 132, n. 4, c.p.c., poiché la CTR avrebbe motivato in modo generico la disapplicazione delle sanzioni. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha ritenuto infondato, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente al livello minimo costituzionale, perché aveva indicato le ragioni della decisione facendo riferimento alla presenza di più prassi amministrative succedutesi nel tempo e tra loro confliggenti. Ha invece accolto il primo motivo, osservando che la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede la concreta allegazione di elementi specifici idonei a dimostrare l'incertezza della disposizione, e che la CTR si era limitata a formule generali senza individuare in concreto i fatti-indice o le prassi contrastanti tali da giustificare l'esonero sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo di ricorso ma ha accolto il primo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR Puglia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito, nell'escludere le sanzioni, non aveva indicato in modo specifico e concreto le obiettive condizioni di incertezza normativa richieste dalla legge e dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 10, L. n. 388 del 2000
È la disposizione sostanziale richiamata per il credito d'imposta per incremento occupazionale oggetto di recupero.
Consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie solo in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria applicabile.
art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997
È richiamato quale base dell'esimente sanzionatoria in caso di obiettiva incertezza normativa.
Richiamato per ribadire che grava sul contribuente l'onere di allegare i fatti che giustificano l'esclusione delle sanzioni.
La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo se manca o è al di sotto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Massime di principio
- La disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettiva incertezza normativa presuppone che la disposizione sia realmente incerta nel contenuto, nell'oggetto o nei destinatari, fino a rendere impossibile individuare con sicurezza la norma applicabile all'esito di un corretto procedimento interpretativo.
- L'onere di allegare e dimostrare gli elementi che integrano l'incertezza normativa grava sul contribuente, che deve indicare fatti concreti e specifici, non essendo sufficiente un richiamo generico alla tecnicità o alla complessità della disciplina.
- L'incertezza normativa può essere desunta da fatti-indice quali contrastanti prassi amministrative, assenza o contrasto di precedenti giurisprudenziali, difformità dottrinali o difficoltà oggettiva di individuazione della norma; anche uno solo di tali elementi può essere idoneo a fondare l'esimente, purché sia concretamente accertato.
- In cassazione la motivazione della sentenza è sindacabile solo se presenta anomalie così gravi da non consentire il controllo del percorso logico seguito dal giudice, cioè se scende sotto il minimo costituzionale; non basta una motivazione sintetica se le ragioni della decisione sono comunque intelligibili.
- Quando il giudice di merito esonera il contribuente dalle sanzioni per incertezza normativa, deve indicare in modo puntuale gli specifici elementi fattuali che rendono oggettivamente incerta la disciplina applicata.
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