Cassazione Civile, Ordinanza n. 12807/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un committente aveva affidato a una società l’installazione, nella propria farmacia, di un sistema di videosorveglianza per esigenze di sicurezza. Deduceva che l’opera era stata eseguita in modo difforme e inidoneo rispetto allo scopo concordato, chiedendo la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato e il risarcimento dei danni. Il giudice di primo grado aveva qualificato il rapporto come vendita o contratto misto con prevalenza della vendita, dichiarando la decadenza ex art. 1495 c.c.; in appello, invece, era stato riqualificato come appalto, era stato ritenuto che i tentativi della società di porre rimedio ai difetti integrassero riconoscimento dei vizi e che, quindi, non operassero decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c., nonché che l’installatrice fosse inadempiente per non aver realizzato un impianto idoneo alla specifica finalità perseguita. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) erronea qualificazione del contratto come appalto anziché vendita, con conseguente applicazione della disciplina sui vizi della vendita; (2) erronea applicazione dell’art. 1667 c.c., perché gli interventi successivi sarebbero stati eseguiti su richiesta del committente e non come riconoscimento dei vizi; (3) erronea affermazione di un grave inadempimento e violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che l’impianto fosse idoneo all’uso e che il committente non avesse provato l’inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento del rapporto come appalto, poiché la prestazione principale era la realizzazione e installazione dell’impianto, con prevalenza del facere sul dare. Ha inoltre confermato che i plurimi interventi della società per eliminare i difetti valevano come riconoscimento dei vizi, con effetto di sottrarre il committente ai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1667 c.c. Infine, ha ritenuto corretta la decisione di merito sull’inadempimento: una volta allegato dal committente che l’impianto non era conforme alla funzione pattuita, spettava all’appaltatore provare l’esatto adempimento, prova che la Corte territoriale ha reputato non fornita. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere decadenza e prescrizione nella disciplina della vendita; la Corte ne esclude l’applicazione perché il rapporto è stato qualificato come appalto.
Usato per definire il contratto di appalto; la Corte valorizza la prevalenza del facere rispetto al dare nella prestazione complessivamente assunta.
Applicato alla garanzia per difformità e vizi dell’appalto; la Corte afferma che il riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore svincola il committente dai termini di decadenza e prescrizione.
Richiamato per la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
Richiamato per il requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento ai fini della risoluzione.
La Corte ribadisce che, nell’azione di risoluzione, una volta allegato l’inadempimento, spetta al debitore provare l’esatto adempimento.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle contestazioni sulla consulenza tecnica; la Corte non ravvisa violazioni decisive.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio; non viene accolto il motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella qualificazione del contratto, il giudice deve guardare alla prestazione economicamente e funzionalmente prevalente: se l’obbligazione principale consiste nella realizzazione e installazione di un’opera o impianto, il rapporto può essere qualificato come appalto anche quando il bene materiale sia fornito dall’esecutore.
- Nel contratto di appalto, i termini di decadenza e prescrizione per vizi e difformità non operano quando l’appaltatore riconosca, anche tacitamente, l’esistenza dei vizi attraverso comportamenti incompatibili con una contestazione del difetto.
- Nell’azione di risoluzione per inadempimento, il creditore deve allegare l’inadempimento; una volta fatto ciò, grava sul debitore-appaltatore l’onere di provare l’esatto adempimento dell’obbligazione assunta.
- L’idoneità dell’opera deve essere valutata in relazione alla specifica funzione contrattualmente perseguita; non è sufficiente che l’impianto sia astrattamente funzionante se non realizza lo scopo concreto concordato tra le parti.
- La rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione congrua e non illogica, non è sindacabile in cassazione sotto il profilo della mera contrapposizione a una diversa lettura del materiale istruttorio.
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