Cassazione Civile, Ordinanza n. 25571/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a una società in amministrazione straordinaria un avviso di accertamento per l'anno 2006, recuperando a tassazione ritenute operate e non versate quale sostituto d'imposta, per euro 88.083,68, e irrogando le sanzioni per omessa dichiarazione e mancata indicazione dei percipienti, oltre alla sanzione del 30% per omesso versamento. La società aveva impugnato gli atti e i giudici di merito avevano ritenuto che gli adempimenti fiscali anteriori all'apertura della procedura gravassero sulla società in bonis e che i relativi debiti dovessero essere insinuati al passivo, nonché che le sanzioni potessero essere irrogate solo se l'Ufficio avesse provato la conoscenza dei versamenti da parte del commissario straordinario. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 5 del D.P.R. n. 322/1998, sostenendo che: le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, in caso di amministrazione straordinaria, spettano al commissario; la dichiarazione presentata tardivamente nel 2011 doveva considerarsi omessa ma costituiva comunque titolo per la riscossione delle ritenute ivi esposte; e, soprattutto, che i crediti tributari anteriori all'apertura della procedura devono essere accertati dall'Amministrazione finanziaria e, se del caso, insinuati al passivo, mentre la disciplina sanzionatoria non può essere subordinata alla prova della conoscenza da parte del commissario dei versamenti di febbraio 2006. La controricorrente eccepiva anche in via preliminare difetto di specificità del ricorso e giudicato interno.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società, ha ritenuto specifico e autosufficiente il ricorso e ha escluso la formazione del giudicato interno sulle questioni sollevate. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, affermando che i crediti tributari sorti prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria devono essere prima accertati dall'Ufficio anche dopo l'apertura della procedura, con giurisdizione del giudice tributario sull'an e sul quantum, mentre l'insinuazione al passivo concerne soltanto l'opponibilità e la collocazione del credito. Quanto alle sanzioni, la Corte ha chiarito che, se il termine per il versamento era già scaduto alla data di apertura della procedura, le sanzioni sono legittime e ammissibili al passivo; se invece il termine non era ancora scaduto, non è imputabile alcun inadempimento colpevole. La CTR aveva erroneamente attribuito rilievo alla conoscenza dei versamenti da parte del commissario straordinario e non aveva svolto gli accertamenti fattuali necessari. Inoltre, sulla pretesa di credito d'imposta per il 2005, la sentenza impugnata era stata ritenuta carente di motivazione perché non chiariva se il disconoscimento dell'Ufficio fosse legittimo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 4) e 6) c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto specifico e autosufficiente perché consentiva di individuare chiaramente i capi censurati e conteneva la sintesi essenziale della vicenda e le parti rilevanti della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Il potere del giudice di legittimità di riqualificare i fatti e le questioni incontra il limite del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 2, comma 7, secondo periodo, D.P.R. n. 322 del 1998
La dichiarazione presentata oltre il termine previsto è considerata omessa, ma ciò non esclude, nel caso esaminato, il suo valore quale titolo per la riscossione delle ritenute indicate.
artt. 2, 3 e 5 del D.P.R. n. 322 del 1998
Le norme disciplinano la presentazione delle dichiarazioni e, nel contesto concorsuale, non escludono che gli obblighi dichiarativi e i crediti tributari relativi al periodo anteriore all'apertura della procedura siano accertati secondo le regole generali.
art. 1, comma 1, D. Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato quale base sanzionatoria per l'omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta.
art. 2, comma 4, D. Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato quale base sanzionatoria per la mancata indicazione dei percipienti nella dichiarazione.
art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per la sanzione del 30% sulle ritenute non versate.
art. 52, commi 1 e 2, L.F.
I crediti tributari concorsuali sono soggetti alle regole del concorso e devono essere accertati nelle forme previste dalla legge fallimentare.
artt. 93 e ss. L.F.
L'accertamento del credito concorsuale avviene nelle forme dell'insinuazione al passivo.
art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 270 del 1999
Per l'amministrazione straordinaria l'accertamento del passivo richiama integralmente la disciplina dell'insinuazione prevista dalla legge fallimentare.
art. 151, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 14 del 2019
È richiamato come disciplina sostanzialmente riproduttiva dei principi del concorso dei crediti già previsti dalla legge fallimentare.
art. 93 e ss. D. Lgs. n. 14 del 2019
Indicate come parametro del nuovo sistema della crisi d'impresa, in continuità con la disciplina fallimentare.
art. 5 del D. Lgs. n. 472 del 1997
La colpevolezza sanzionatoria non sussiste se, alla data di apertura della procedura, il termine per il versamento non è ancora scaduto, perché non è imputabile alcun inadempimento né al contribuente né agli organi della procedura.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Base della cassazione con rinvio alla corte territoriale per nuovo esame conformemente ai principi di diritto enunciati.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- I crediti tributari maturati prima dell'apertura di una procedura concorsuale devono essere accertati dall'amministrazione finanziaria anche successivamente all'apertura della procedura; la successiva insinuazione al passivo rileva per l'opponibilità e la partecipazione al concorso, non per l'esistenza del credito.
- Quando la pretesa tributaria è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario, il giudice della procedura concorsuale non può rideterminare an e quantum del credito, ma può verificare soltanto concorsualità, documentazione e collocazione del credito.
- In tema di sanzioni per omesso versamento di tributi, se il termine di pagamento è già scaduto alla data di apertura della procedura, la sanzione è legittima e il credito sanzionatorio va ammesso al passivo; se il termine non è ancora scaduto, manca un inadempimento colpevole imputabile al contribuente o agli organi della procedura.
- La rilevanza della conoscenza del commissario straordinario rispetto ai versamenti dovuti non costituisce, di per sé, il parametro decisivo per stabilire la legittimità della sanzione, dovendo invece essere verificata la scadenza del termine di pagamento alla data di apertura della procedura.
- La dichiarazione tardiva qualificata come omessa può conservare efficacia quale titolo per la riscossione delle ritenute ivi indicate, salvo diversa verifica sulla sussistenza della pretesa e sulla documentazione a supporto.
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