Cassazione Civile, Ordinanza n. 11972/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda un piccolo appartamento con terrazzo sito in Reggio Calabria. Da un lato, i titolari del bene avevano chiesto la risoluzione di un asserito comodato d'uso e il rilascio dell'immobile, oltre alla riconsegna in buone condizioni e al risarcimento dei danni. Dall'altro, il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione ultraventennale, sostenendo di aver inizialmente detenuto l'immobile in locazione tra il 1981 e il 1984 e di esserne poi rimasto possessore dopo il rifiuto di rilascio del luglio 1988, giustificato dal mancato rimborso di spese straordinarie sostenute per l'immobile. Il Tribunale aveva accolto l'usucapione; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e rigettato la domanda di usucapione, ritenendo non provata l'interversione della detenzione in possesso, sulla base del protrarsi dei pagamenti di canoni e del fatto che nel 2006 uno dei proprietari aveva potuto far accedere liberamente il CTU all'appartamento. Il ricorrente ha proposto otto motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte d'appello fondato la decisione su un fatto non allegato e per avere male apprezzato la prova dell'interversione; 2) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 214 c.p.c. per l'acquisizione di documenti in appello e per l'uso di poteri officiosi; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere desunto, dal libero accesso del proprietario al bene con il CTU, che questi avesse le chiavi e conservasse la disponibilità materiale dell'immobile; 4) violazione dell'art. 1167 c.c. per avere attribuito a tale accesso un effetto incompatibile con la disciplina dell'usucapione; 5) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per asserita motivazione contraddittoria o mancante; 6) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione; 8) violazione degli artt. 1165, 2943, 2944 e 2945 c.c. per avere la Corte ritenuto interruttivo o comunque rilevante un fatto non tipizzato dalla legge. La Cassazione ha respinto tutte le censure: ha ritenuto che la Corte d'appello si sia mantenuta nei limiti dei fatti allegati, che abbia correttamente valorizzato la testimonianza sui canoni pagati anche dopo il 1988 e il libero accesso al bene nel 2006 come elementi di prova, e che non vi sia stata né extrapetizione né violazione delle norme sulle preclusioni o sugli effetti interruttivi dell'usucapione, poiché il fatto del 2006 è stato utilizzato come indizio della mancata interversione del possesso e non come atto interruttivo in senso tecnico. È stata inoltre esclusa la dedotta contraddittorietà della motivazione, inammissibile nella formulazione proposta, e non è stato ravvisato alcun omesso esame di fatti decisivi, trattandosi piuttosto di richiesta di nuova valutazione del merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di usucapione. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio secondo cui chi ha iniziato la disponibilità del bene come detentore deve provare in modo chiaro e univoco l'interversione della detenzione in possesso ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.; ha inoltre ritenuto che i canoni successivi al 1988, il libero accesso del proprietario nel 2006 e l'assenza di specifiche contestazioni fossero elementi idonei a escludere tale prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito applicabile alla controversia relativa al rilascio dell'immobile e alle domande connesse
richiamato per la nomina del curatore dell'eredità giacente a seguito del decesso di una parte
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte esclude che le censure si traducano in un vizio scrutinabile nei termini prospettati
la censura è respinta perché la Corte d'appello si è fondata su fatti allegati e provati, non su fatti estranei al thema decidendum
esclude l'extrapetizione, poiché la Corte territoriale non ha deciso su questioni estranee ma ha valutato la mancata prova dell'usucapione
chi ha iniziato a detenere il bene riconoscendo l'altrui signoria deve provare l'interversione della detenzione in possesso, con atto chiaro e univoco
richiamato dal ricorrente, ma la Corte precisa che il fatto valorizzato non è stato usato come atto interruttivo tecnico dell'usucapione
l'acquisizione di documenti nel rito è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, sottratto a sindacato di legittimità nei limiti indicati
nel rito del lavoro/applicato al caso, i poteri istruttori in appello sono discrezionali e possono essere esercitati se la prova è ritenuta indispensabile o necessaria
richiamato nella censura sul valore probatorio del documento prodotto
richiamato nella censura sul disconoscimento della scrittura prodotta
la Corte esclude il vizio di motivazione mancante o apparente; non è censurabile la mera contraddittorietà nel nuovo assetto dell'art. 360 n. 5
art. 111 Cost.
richiamato per sostenere un vizio motivazionale, ma non ravvisato
richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per sostenere la tesi dell'interruzione/usucapione, ma la Corte non accoglie la censura
richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione acquisitiva
richiamato dal ricorrente in tema di interruzione della prescrizione acquisitiva
richiamato dal ricorrente in tema di effetti dell'interruzione della prescrizione acquisitiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
richiamato per il deposito di memorie in vista dell'adunanza camerale
Massime di principio
- Chi invoca l'usucapione dopo avere iniziato la disponibilità del bene come detentore deve fornire prova rigorosa dell'interversione della detenzione in possesso, mediante comportamenti inequivoci e univoci idonei a manifestare l'esclusione del proprietario e l'animus possidendi uti dominus.
- La valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché la scelta delle emergenze ritenute più attendibili, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione plausibile e non apparente.
- Il fatto che il proprietario riesca ad accedere all'immobile, anche con l'ausilio di un CTU, può essere valorizzato come indice probatorio della mancata perdita della disponibilità materiale del bene e della mancata interversione del possesso, senza che ciò integri necessariamente un atto interruttivo in senso tecnico dell'usucapione.
- Nel rito con poteri istruttori officiosi in appello, l'acquisizione di documenti ritenuti necessari o indispensabili dal giudice di merito non è di per sé censurabile in cassazione, salvo violazione di specifiche preclusioni o uso distorto del potere processuale.
- Non sussiste extrapetizione quando il giudice si limita a valutare fatti e allegazioni introdotti dalle parti per verificare la fondatezza della domanda o della riconvenzionale, senza attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto.
- Dopo la riforma del 2012, la mera contraddittorietà interna della motivazione non è più di per sé motivo di cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il vizio rilevante è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti rigorosi oggi previsti.
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