Cassazione Penale, Sentenza n. 25542/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'accesso alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il Tribunale di sorveglianza dichiarò inammissibile l'istanza ritenendo che la pena in esecuzione derivasse da reato rientrante tra quelli ostativi ai benefici (richiamando l'art. 74 d.P.R. 309/1990 in relazione all'art. 4-bis legge 354/1975). Il ricorrente ha contestato che la condanna riguardasse l'art. 74, comma 6 (associazione finalizzata al traffico per commettere fatti di lieve entità), fattispecie autonoma e non assimilabile a quella del comma 1, e quindi non soggetta all'esclusione prevista dall'art. 4-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del 9/11/2023 e rinviando al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'art. 74, comma 6, è una fattispecie autonoma rispetto al comma 1 e che l'esclusione dai benefici prevista dall'art. 4-bis non riguarda le condanne per l'associazione finalizzata al traffico costituita per commettere fatti di lieve entità. Inoltre la Corte ha osservato che il residuo di pena è nei limiti normativi (termine indicato nell'ordinanza impugnata: 24/12/2028), ragione per cui l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato per rivisitare la decisione senza il vizio di qualificazione normativa.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
Il comma 6 (associazione finalizzata al traffico per commettere fatti di lieve entità) costituisce una fattispecie autonoma rispetto al comma 1; pertanto non è automaticamente ricompreso nell'ostatività prevista per la fattispecie principale.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 94
Norma che disciplina l'affidamento terapeutico-riabilitativo, misura alternativa per la quale il ricorrente aveva fatto istanza.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 4-bis
Prevede l'esclusione di alcuni benefici penitenziari per determinate condanne ostative; la Corte, richiamando la giurisprudenza, ha affermato che tale esclusione non si estende alla fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, quando si tratta di associazione finalizzata al traffico per fatti di lieve entità.
Richiamato dall'art. 74, comma 6; il richiamo a 416 c.p. non si limita al regime sanzionatorio ma riguarda la disciplina sostanziale dell'associazione, avvalorando la natura autonoma della fattispecie del comma 6.
Sez. U. n. 34475 del 23/06/2011 (Valastro)
Giurisprudenza di legittimità che afferma l'autonomia della fattispecie prevista dall'art. 74, comma 6, rispetto al comma 1.
Sez. 1 n. 6839 del 28/01/2016 (Zhou)
Conferma che l'esclusione dai benefici penitenziari di cui all'art. 4-bis non riguarda le condanne per l'associazione finalizzata al traffico costituita per commettere fatti di lieve entità (art. 74, comma 6).
Sez. 1 Sentenza n. 26310 del 06/07/2006 (La Monica)
Ulteriore pronuncia richiamata in dottrina giurisprudenziale sul tema della distinzione tra le fattispecie dell'art. 74 e le conseguenze in tema di benefici.
Massime di principio
- La qualificazione precisa del reato ai fini dell'accesso a misure alternative è fondamentale: non si può assimilare automaticamente l'art. 74, comma 6, al comma 1.
- L'art. 74, comma 6 (associazione finalizzata al traffico per commettere fatti di lieve entità) va considerato fattispecie autonoma e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non rientra nell'ostatività prevista dall'art. 4-bis per la fattispecie del comma 1.
- Il giudice di sorveglianza deve verificare e motivare espressamente la natura della fattispecie e l'eventuale ostatività, evitando valutazioni meramente assimilative.
- La verifica del residuo di pena e dei limiti temporali previsti dalla normativa (es. soglie come il limite di sei anni) è rilevante e va svolta compiutamente nel giudizio di ammissione alla misura alternativa.
- In presenza di errore di qualificazione normativa o di applicazione giurisprudenziale consolidata, la Cassazione tende ad annullare e rinviare per un nuovo esame privo del vizio riscontrato.
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