Cassazione Penale, Sentenza n. 25525/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violazione del divieto di ritorno nel territorio del Comune di Catanzaro (art. 76 d.lgs. n.159/2011) contestando: 1) la legittimità del foglio di via obbligatorio e la mancanza dei presupposti normativi e fattuali per ritenere la sua pericolosità sociale (vizi del provvedimento del Questore); 2) la riduzione della pena per effetto del rito abbreviato, sostenendo che la diminuzione doveva essere della metà (ai sensi dell'art. 442, co.2 c.p.p., come novellato dalla legge n.103/2017) e non di un terzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sulla illegittimità del foglio di via) ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale circa i presupposti e i riferimenti fattuali del provvedimento del Questore. Ha invece accolto il secondo motivo con riferimento al trattamento sanzionatorio: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, rideterminandola in dieci giorni di arresto (applicazione della riduzione di metà prevista dall'art. 442, comma 2 c.p.p., come novellato dalla legge n.103/2017). Ha inoltre respinto la richiesta di declaratoria di estinzione per prescrizione in quanto era intervenuta causa di interruzione/sospensione dei termini (normativa transitoria sulla sospensione introdotta dalla legge n.103/2017). Il ricorso è dunque in parte accolto (solo sulla quantificazione della pena) e in parte dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 76 d.lgs. n.159/2011
la persona che ... è punito con la reclusione da due a 5 anni. Chiunque viola il divieto di cui all'art. 3 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa, mentre il contravventore delle disposizioni di cui all'art. 2 è punito con l'arresto da uno a sei mesi
La norma recrimina varie ipotesi connesse a misure di prevenzione; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il foglio di via e il divieto di ritorno fossero sorretti da elementi fattuali (pregresse condanne, presenza in nota piazza di spaccio) idonei a giustificare la misura e la qualificazione contravvenzionale contestata.
art. 1, lett. b) e c) d.lgs. n.159/2011
Richiamate per definire le categorie di soggetti 'socialmente pericolosi' (es. chi mette in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica); la Corte territoriale ha ritenuto che il ricorrente rientrasse in tali categorie in base agli elementi del provvedimento questorile.
art. 442, comma 2 c.p.p. (legge n.103/2017)
la pena deve essere ridotta della metà in caso di applicazione del rito abbreviato (novellato dalla legge n.103/2017)
La Corte di Cassazione ha applicato la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n.103/2017, ritenendo dovuta la riduzione di metà della pena per il rito abbreviato; pertanto la pena originaria, dopo attenuanti, è stata riconvertita in 10 giorni di arresto.
art. 157 e 160 c.p. (termine di prescrizione)
Utilizzati per calcolare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contravvenzionale; la Corte ha richiamato il quinquennio come termine massimo di riferimento nel caso concreto.
art. 159 c.p. (sospensione del corso della prescrizione) e legge n.103/2017 (cd. legge Orlando)
la sospensione del corso della prescrizione prevista dal secondo comma dell'art.159 c.p. (versione legge n.103/2017)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria più favorevole sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017 (vigente dal 3/8/2017 al 31/12/2019), con conseguente prolungamento del termine di prescrizione e quindi impossibilità di dichiarare il reato estinto alla data della decisione.
legge 1423/1956 (art.2) richiamata
Richiamata come riferimento storico/normativo alla precedente disciplina in materia di rimpatrio e foglio di via; la Corte ha però fondato la decisione sulla disciplina vigente (d.lgs. 159/2011).
Massime di principio
- Le censure amministrative sul "foglio di via" devono essere articolate e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento questorile: se la misura contiene elementi fattuali e riferimenti a condotte pregresse, il sindacato penale del giudice può ritenere legittima la misura e rigettare l'impugnazione.
- La riduzione di pena per il rito abbreviato deve essere calcolata secondo la disciplina temporaneamente più favorevole applicabile al periodo in cui il reato è stato commesso/sentenza emessa; a seguito della legge n.103/2017 la riduzione può essere della metà, e la Cassazione può annullare senza rinvio solo per ricalcolare la pena quando si tratta di mera operazione matematica.
- Prima di chiedere la declaratoria di estinzione per prescrizione è necessario verificare possibili cause di sospensione o interruzione intervenute nel periodo rilevante, compresa l'applicabilità di norme transitorie (es. legge n.103/2017) che estendono i termini.
- In cassazione è possibile ottenere un accoglimento parziale del ricorso: la Corte può dichiarare inammissibili alcuni motivi e accogliere altri limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullando senza rinvio quando la correzione richiesta è di semplice natura aritmetica.
- Per contestare con successo la legittimità di provvedimenti amministrativi connessi a misure di prevenzione occorre fornire prova concreta dell'assenza dei presupposti legali o di errori nella motivazione, non limitandosi a censure generiche.
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