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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25531/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'istanza, presentata personalmente dal condannato, di sostituzione della pena detentiva (2 anni) ai sensi degli artt. 53 e ss. legge n. 689/1981 e dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. Marchese sosteneva che il termine decadenziale di 30 giorni per proporre l'istanza dovesse decorrere dalla data in cui l'imputato ebbe effettiva conoscenza dell'irrevocabilità (notifica dell'ordine di esecuzione del 14/06/2023) e non dalla data della lettura del dispositivo in udienza di legittimità (3/05/2023), poiché l'imputato non era presente e non risultava che il difensore gli avesse immediatamente comunicato l'esito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui, per i giudizi pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la disciplina transitoria consente la presentazione dell'istanza di pena sostitutiva entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza. Tuttavia, la Corte ha precisato che, nel giudizio di legittimità, la pubblicazione del dispositivo mediante lettura e la presenza del difensore valgono a dare conoscenza della decisione alla parte; quindi l'irrevocabilità per il calcolo del termine decorre dalla data della pubblicazione/lettura (3/05/2023) e non dalla successiva notifica dell'ordine di esecuzione. Poiché l'istanza è stata presentata il 16/06/2023, oltre i 30 giorni, è stata dichiarata tardiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre osservato l'assenza di prova di caso fortuito o forza maggiore che giustificasse la mancata comunicazione del difensore al detenuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2022, art. 95

    Disciplina transitoria che consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, per procedimenti pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore del decreto, di chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza. La Corte interpreta la norma in senso che il termine decorre dall'irrevocabilità formale e che, per i giudizi di legittimità, l'irrevocabilità si reputa conoscibile con la pubblicazione/lettura del dispositivo in udienza e tramite la rappresentanza del difensore.

  • legge n. 689 del 1981, artt. 53 e ss.

    Norme sulle pene sostitutive; la Corte richiama la possibilità di valutare l'applicazione di pene sostitutive e il ruolo del giudice dell'esecuzione nell'applicazione ex art. 95 d.lgs. 150/2022.

  • codice di procedura penale, art. 666

    Regola la presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte ricorda che l'istanza può essere proposta personalmente dal condannato, confermando la possibilità di iniziativa diretta della parte.

  • codice di procedura penale, art. 545-bis

    Norma che disciplina il procedimento di applicazione delle pene sostitutive nel giudizio di merito e il meccanismo bifasico (decisione in udienza o successiva) che è diverso rispetto al regime per i procedimenti pendenti in Cassazione.

  • legge n. 689 del 1981, art. 58

    Richiamata quale criterio di merito per le valutazioni inerenti l'applicazione della pena sostitutiva; la Corte sottolinea che la decisione sulla sostituzione implica valutazioni di merito proprie del giudice dell'esecuzione.

  • codice penale, art. 2, comma quarto

    Principio generale della retroattività della lex mitior; la Corte lo applica per spiegare la finalità della disciplina transitoria di estendere benefici più favorevoli salvo il limite del giudicato.

  • codice di procedura penale, art. 614

    «le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori»; «nell'udienza stabilita il presidente procede alla verifica della regolarità degli avvisi»

    La Corte interpreta le disposizioni del rito di legittimità nel senso che la presenza e la notifica al difensore abilitato costituiscono validi mezzi di costituzione del rapporto processuale e di conoscenza della decisione; non è previsto il diritto della parte privata a ricevere comunicazioni personali successive alla prima udienza.

  • codice di procedura penale, art. 615, comma 3

    Richiamato per il principio secondo cui la pubblicazione del dispositivo avviene con la lettura; la Corte ne trae la conseguenza che la lettura costituisce momento conoscibile della decisione.

  • codice di procedura penale, art. 545, comma 1

    Richiamato incidentalmente in relazione alla pubblicazione della sentenza mediante lettura del dispositivo; la Corte sottolinea che la lettura del dispositivo è mezzo di pubblicazione previsto nel rito.

Massime di principio

  • Per i procedimenti che erano pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, il termine di 30 giorni per chiedere la sostituzione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità la pubblicazione del dispositivo mediante lettura e la presenza del difensore costituiscono conoscenza della decisione per la parte, sicché l'irrevocabilità rilevante ai fini del decorso del termine si può ritenere manifestata con la lettura in udienza.
  • La mancata comunicazione immediata dell'esito da parte del difensore al detenuto non è di per sé sufficiente a fermare il decorso del termine: il ricorrente deve allegare e provare circostanze straordinarie (caso fortuito o forza maggiore) che giustifichino la mancata conoscenza personale.
  • Se l'imputato non è stato personalmente presente in Cassazione, la presenza del difensore abilitato e la lettura del dispositivo producono gli effetti di conoscenza necessari ai fini processuali, salvo prova contraria di impossibilità oggettiva di informazione.
  • In situazioni analoghe è consigliabile agire tempestivamente: se si ritiene di non essere stati informati, raccogliere e documentare immediatamente ogni elemento (nota del difensore, comunicazioni, motivi di impedimento) e, ove possibile, proporre l'istanza di sostituzione non appena si riceve l'ordine di esecuzione ma avendo cura di verificare le scadenze decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.

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