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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25524/2024 del 28/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la condanna per detenzione illegale di un fucile semiautomatico cal.12 e relative munizioni (arma di proprieta' del defunto Erasmo Enea). I ricorrenti sostenevano di non avere la consapevolezza dell'obbligo di ripetere la denuncia dell'arma dopo la morte del titolare e che la finalità di pubblica sicurezza della norma non fosse elusa, posto che l'arma era rimasta nello stesso luogo già denunciato dal de cuius e che la madre aveva informato le forze di polizia. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che, essendo gli imputati eredi e comproprietari, fosse loro sorto l'obbligo di denunciare il possesso dall'atto della successione e che l'ignoranza dell'obbligo non esclude il dolo generico necessario per il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, aderendo alla giurisprudenza secondo cui l'erede che perviene in possesso di un'arma deve ripetere la denuncia indipendentemente dalla precedente denuncia del de cuius e indipendentemente dalla sua ignoranza dell'obbligo. Confermata la responsabilità per detenzione abusiva di armi e munizioni e, conseguentemente, la condanna inflitta in primo grado (pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per ciascuno, con assoluzione per la contestazione relativa all'art. 20-bis, comma 2, legge n. 110/1975). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • legge n. 895 del 1967, art. 2

    Stabilisce l'obbligo di denuncia del possesso delle armi: la Corte interpreta che l'obbligo ricada anche sull'erede che venga in possesso dell'arma per successione, ossia la denuncia va ripetuta dal nuovo titolare dopo la morte del precedente.

  • legge n. 895 del 1967, art. 7

    Norma sanzionatoria collegata alla detenzione illecita di armi; applicata per la condanna degli eredi che non hanno adempiuto all'obbligo di denuncia.

  • legge n. 110 del 1975, art. 20-bis, comma 2

    Citata nella vicenda ma con riferimento a un capo per il quale è intervenuta assoluzione; la questione non ha inciso sulla conferma delle altre responsabilità.

  • codice penale, art. 5

    Riferita nella sentenza nel senso che l'ignoranza dell'obbligo non integra una causa di esclusione della responsabilità penale invocabile: il dolo generico è sufficiente e l'ignoranza non esclude il reato.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che legittima l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000 da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Chi eredita un'arma è obbligato a ripetere la denuncia del possesso anche se l'arma risultava denunciata dal de cuius: la responsabilità deriva dall'acquisto della titolarità formale.
  • L'ignoranza dell'obbligo di denuncia da parte dell'erede non costituisce di per sé esimente: il dolo generico è considerato sufficiente per la responsabilità per detenzione abusiva.
  • La mera presenza dell'arma nello stesso luogo dove era stata precedentemente denunciata non sostituisce l'obbligo formale dell'erede di adempiere alla denuncia; la finalità di controllo da parte dell'autorità non si considera soddisfatta automaticamente.
  • Se l'erede viene informato (anche informalmente) della necessità di adempiere all'obbligo e non compie le necessarie iniziative in tempi ragionevoli, ciò aggrava la posizione soggettiva rilevando ai fini della responsabilità.
  • In casi simili è buona prassi documentare immediatamente le iniziative compiute dall'erede (comunicazioni alla polizia, deposito, alienazione o distruzione autorizzata dell'arma) per dimostrare la volontà di conformarsi all'obbligo e prevenire profili di responsabilità penale.

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