Cassazione Penale, Sentenza n. 25524/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ha confermato la condanna per detenzione illegale di un fucile semiautomatico cal.12 e relative munizioni (arma di proprieta' del defunto Erasmo Enea). I ricorrenti sostenevano di non avere la consapevolezza dell'obbligo di ripetere la denuncia dell'arma dopo la morte del titolare e che la finalità di pubblica sicurezza della norma non fosse elusa, posto che l'arma era rimasta nello stesso luogo già denunciato dal de cuius e che la madre aveva informato le forze di polizia. La Corte territoriale aveva invece ritenuto che, essendo gli imputati eredi e comproprietari, fosse loro sorto l'obbligo di denunciare il possesso dall'atto della successione e che l'ignoranza dell'obbligo non esclude il dolo generico necessario per il reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, aderendo alla giurisprudenza secondo cui l'erede che perviene in possesso di un'arma deve ripetere la denuncia indipendentemente dalla precedente denuncia del de cuius e indipendentemente dalla sua ignoranza dell'obbligo. Confermata la responsabilità per detenzione abusiva di armi e munizioni e, conseguentemente, la condanna inflitta in primo grado (pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione per ciascuno, con assoluzione per la contestazione relativa all'art. 20-bis, comma 2, legge n. 110/1975). I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge n. 895 del 1967, art. 2
Stabilisce l'obbligo di denuncia del possesso delle armi: la Corte interpreta che l'obbligo ricada anche sull'erede che venga in possesso dell'arma per successione, ossia la denuncia va ripetuta dal nuovo titolare dopo la morte del precedente.
legge n. 895 del 1967, art. 7
Norma sanzionatoria collegata alla detenzione illecita di armi; applicata per la condanna degli eredi che non hanno adempiuto all'obbligo di denuncia.
legge n. 110 del 1975, art. 20-bis, comma 2
Citata nella vicenda ma con riferimento a un capo per il quale è intervenuta assoluzione; la questione non ha inciso sulla conferma delle altre responsabilità.
codice penale, art. 5
Riferita nella sentenza nel senso che l'ignoranza dell'obbligo non integra una causa di esclusione della responsabilità penale invocabile: il dolo generico è sufficiente e l'ignoranza non esclude il reato.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che legittima l'irrogazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per il versamento di euro 3.000 da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Chi eredita un'arma è obbligato a ripetere la denuncia del possesso anche se l'arma risultava denunciata dal de cuius: la responsabilità deriva dall'acquisto della titolarità formale.
- L'ignoranza dell'obbligo di denuncia da parte dell'erede non costituisce di per sé esimente: il dolo generico è considerato sufficiente per la responsabilità per detenzione abusiva.
- La mera presenza dell'arma nello stesso luogo dove era stata precedentemente denunciata non sostituisce l'obbligo formale dell'erede di adempiere alla denuncia; la finalità di controllo da parte dell'autorità non si considera soddisfatta automaticamente.
- Se l'erede viene informato (anche informalmente) della necessità di adempiere all'obbligo e non compie le necessarie iniziative in tempi ragionevoli, ciò aggrava la posizione soggettiva rilevando ai fini della responsabilità.
- In casi simili è buona prassi documentare immediatamente le iniziative compiute dall'erede (comunicazioni alla polizia, deposito, alienazione o distruzione autorizzata dell'arma) per dimostrare la volontà di conformarsi all'obbligo e prevenire profili di responsabilità penale.
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