Cassazione Penale, Sentenza n. 25527/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di L'Aquila (riesame) che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza di convalida del fermo e applicazione della custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Avezzano (10/09/2023). La causa dell'inammissibilità rilevata era l'invio dell'istanza di riesame via PEC a un indirizzo diverso da quello indicato nell'elenco pubblicato con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022. La difesa ha denunciato violazione dei principi di conservazione degli atti e del favor impugnationis, sostenendo che l'indirizzo utilizzato fosse comunque ricompreso negli elenchi pertinenti e richiamando precedenti giurisprudenziali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 87-bis, comma 7, lett. c) d.lgs. n. 150/2022, l'impugnazione è inammissibile quando l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riconducibile, secondo il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame. Nel caso specifico l'istanza era stata effettivamente inviata al Tribunale di L'Aquila ma tramite l'indirizzo sez1.penale.tribunale.laquila@giustiziacert.it, non risultante nell'Allegato 1 del provvedimento DGSIA del 9/11/2020; pertanto la Corte ha confermato l'inammissibilità pronunciata dal Tribunale con funzione di riesame. La Corte ha richiamato e preferito l'orientamento maggioritario secondo cui la causa di inammissibilità è tassativa e non può essere disapplicata in ragione del "raggiungimento dello scopo" o del favor impugnationis. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali, adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., e nessuna liberazione dell'indagato dal provvedimento cautelare.
Norme richiamate
art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. 150/2022
«fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile: c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello»
La Corte interpreta la disposizione in senso letterale e restrittivo: l'invio della impugnazione a PEC non ricompresa nell'elenco pubblicato dal DGSIA costituisce causa tassativa di inammissibilità per i ricorsi di riesame/appello in materia cautelare.
art. 24, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
La disciplina delle modalità di deposito telematico degli atti è richiamata come fondamento normativo dell'obbligo di invio alle PEC indicate dal provvedimento DGSIA; la Corte ne evidenzia la funzione di regolamentare i depositi con valore legale.
art. 7 del regolamento (d.M. 21/02/2011, n. 44) (richiamato)
Riferimento tecnico al registro generale degli indirizzi certificati da cui deve essere effettuato l'invio; serve a collocare la normativa sugli indirizzi PEC nel quadro regolamentare esistente.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato per stabilire quale Tribunale sia competente a ricevere le impugnazioni in materia cautelare e quale indirizzo PEC debba essere utilizzato per le richieste di riesame/appello.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Norma sul principio del favor impugnationis e sulla possibilità di interpretare l'atto come diverso da quello proposto; la Corte riconosce il principio ma ritiene che non possa prevalere sulla causa tassativa di inammissibilità prevista dall'art. 87-bis.
art. 591, cod. proc. pen. (richiamato)
Richiamato nel contesto del coordinamento delle norme sulle impugnazioni; la disposizione è richiamata dalla stessa norma citata ma non modifica la causa tassativa di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la Corte richiama per gli adempimenti consequenziali alla decisione; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Per le impugnazioni di riesame o appello in materia di misure cautelari, l'atto deve essere inviato esclusivamente a un indirizzo PEC indicato nell'elenco pubblicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA); l'invio a PEC diversa comporta inammissibilità.
- Il principio del "favor impugnationis" e la tendenza a valorizzare il "raggiungimento dello scopo" dell'atto non prevalgono quando la legge prevede espressamente una causa tassativa di inammissibilità: in tali ipotesi prevale un'interpretazione letterale e rigorosa.
- L'invio tempestivo dell'atto a una PEC diversa che comunque porta alla conoscenza dell'ufficio non evita automaticamente l'inammissibilità se l'indirizzo non figura nell'elenco DGSIA; dunque la conoscenza effettiva del giudice non annulla la causa formale di inammissibilità.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve verificare preventivamente che l'indirizzo PEC destinatario sia espressamente ricompreso nell'Allegato del provvedimento DGSIA e, se possibile, usare gli indirizzi indicati centralmente o quelli ufficiali del Tribunale per i depositi telematici.
- Esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario che ammette il ricorso se l'atto ha raggiunto lo scopo e/o è stato rimesso nei termini alla cancelleria competente; tuttavia la giurisprudenza maggioritaria seguita dalla Corte tende a non applicare tale flessibilità in presenza di disposizioni tassative.
- Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità includono il rigetto del ricorso, condanna alle spese e la mancata alterazione dello stato detentivo dell'indagato; pertanto la cura formale nella scelta della PEC è decisiva.
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