Cassazione Penale, Sentenza n. 25532/2024 del 28/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Verdini ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili (sentenze della Corte di Appello del 2 luglio 2018 e del 10 giugno 2021) che lo avevano ritenuto responsabile di concorso in bancarotta della Banca di Credito Cooperativo Fiorentino e di concorso in bancarotta della CDM Costruzioni. La Corte di Appello, con ordinanza del 1 giugno 2023, ha respinto la richiesta ritenendo che mancasse un'"ideazione unitaria": le condotte erano diverse sul piano finalistico (nel primo caso finanziamenti a società in crisi che incidono sul dissesto della Banca; nel secondo caso operazioni che, pur concorrendo al fallimento della CDM, hanno portato vantaggio alla Banca). Verdini ha impugnato sostenendo vizio di motivazione e che il giudice dell'esecuzione si era limitato a esaminare il contenuto delle imputazioni senza valutare in concreto le decisioni definitive e gli elementi argomentativi che dimostrerebbero un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizio di motivazione) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno richiamato i principi sul riconoscimento della continuazione: è necessario un esame globale, concreto e indiziario delle caratteristiche, dei tempi, delle modalità e delle finalità delle diverse violazioni per verificare la presenza di una "unità di ideazione"; non è sufficiente limitarsi al contenuto delle contestazioni o alla mera presenza di alcuni indicatori storici. Nel caso di specie la Corte di Appello non ha effettuato il necessario approfondimento sulla correlazione tra il dissesto della Banca e quello della CDM e si è limitata a constatare una diversa finalità dalle imputazioni, senza valutare complessivamente le decisioni e gli elementi probatori. Perciò la materia va rinnovamente esaminata dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: una rappresentazione unitaria, sin dal momento ideativo, delle pluralità di condotte in vista di un unico fine; non basta la reiterazione o l'abitualità delinquenziale.
Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (rv 248862)
Principio che distingue la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere dalla specifica "unità di ideazione" richiesta per la continuazione; sottolinea la necessità di valutare il disegno criminoso per giustificare il trattamento sanzionatorio più mite.
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)
Affermata la possibilità che la programmazione del disegno criminoso sia di massima e non necessariamente dettagliata: è sufficiente che i reati risultino previsti almeno nelle loro linee essenziali come mezzi per conseguire un unico scopo.
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)
In sede esecutiva, come in sede di cognizione, il riconoscimento della continuazione richiede un'analisi approfondita degli indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità, programmazione antecedente dei reati). Non è sufficiente valorizzare isolatamente alcuni indici se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione è necessario un esame globale e concreto delle condotte, non una mera lettura delle sole imputazioni: il giudice deve valutare tempi, modalità, finalità e conseguenze delle singole violazioni.
- L'elemento caratteristico del reato continuato è l'unità di ideazione (disegno criminoso unitario) che può essere delineato anche in termini generali, purché i reati risultino posti in essere come mezzi per il conseguimento di un unico scopo.
- La contiguità temporale o la ripetizione di reati non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione: occorrono indicatori concreti come omogeneità del bene giuridico offeso, correlazione causale fra le azioni e programmazione almeno nelle linee essenziali.
- In sede esecutiva il giudice deve riesaminare le decisioni penali irrevocabili con attenzione al contenuto argomentativo delle sentenze, per cogliere indizi di una strategia unitaria, e non limitarsi a comparare i capi di imputazione.
- Se il giudice di merito si limita a valutazioni formali o si fonda su conclusioni non adeguatamente motivate circa la finalità delle condotte, la decisione può essere annullata con rinvio per una nuova valutazione.
- Quando le condotte hanno effetti intrecciati (es. dissesto di una banca e di una società collegata), è particolarmente rilevante valutare la correlazione degli effetti economico-finanziari per stabilire l'esistenza di un disegno unitario.
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