Sentenza del 22/03/2022 n. 1371 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Notificazioni - Notifica della cartella di pagamento - Raccomandata con avviso di ricevimento - Vizio di notifica - Non sussiste - Avviso firmato dall'incaricato della distribuzione - Impugnazione della relata con querela di falso - Nessuna - Avvenuta ritualità della notifica - Sussistenza - Credito non si è prescritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, rilevando un vizio nella relata poiché l'avviso risultava firmato dall'incaricato della distribuzione e non dal destinatario, deducendo quindi inesistenza o nullità della notifica e, di conseguenza, la prescrizione del credito.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la notifica valida e rituale. Dall'avviso di ricevimento risultava l'invio tramite raccomandata con timbro dell'Ufficio Postale e la firma riconducibile al ritiro; il fatto che la firma sia dell'incaricato della distribuzione non annulla automaticamente la notifica. Il ricorrente non ha proposto querela di falso sulla relata, che era il rimedio idoneo per contestare la firma. Pertanto la notifica si considera regolarmente eseguita, il termine di prescrizione triennale è stato interrotto dall'intimazione notificata e il credito non si è prescritto. Sul ricorrente grava l'onere di provare, senza sua colpa, l'impossibilità di prendere conoscenza della cartella.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 26, co. 1, seconda parte
Consente la notifica della cartella di pagamento tramite invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; tale procedimento è idoneo a interrompere la prescrizione e a costituire prova della conoscenza dell'atto se risultano gli elementi tipici dell'AR e del servizio postale.
Rilevante in relazione alle modalità e agli effetti della notificazione e della prova di ricezione degli atti; utilizzato come richiamo ai principi di prova formale della notifica.
Codice di procedura civile, artt. 221 e ss.
Richiamati per le regole generali sulla notificazione degli atti e sulla relata; fungevano da parametro per valutare la correttezza formale della notifica effettuata a mezzo servizio postale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, timbrata dall'Ufficio Postale, è presunzione rilevante della conoscenza dell'atto da parte del destinatario e può interrompere i termini di prescrizione.
- La firma sull'avviso di ricevimento apposta dall'incaricato della distribuzione non annulla automaticamente la notifica: per contestarla occorre promuovere la querela di falso sulla relata (rimedi specifici per la prova documentale).
- In assenza di impugnazione formale della relata mediante querela di falso, la notifica si considera rituale se il plico è stato consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario e risultano gli elementi di certezza del servizio postale.
- Sulla parte che impugna grava l'onere di provare, con elementi concreti, di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere conoscenza dell'atto notificato.
- L'atto di intimazione notificato interrompe la prescrizione triennale del credito, salvo prova contraria della sua inefficacia o nullità validaly accertata con i rimedi processuali adeguati.
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