Cassazione Penale, Sentenza n. 25437/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per: (A) detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi pirotecnici illegali (artt. 2-4 L. n. 895/1967), (B) ricettazione (art. 648 c.p.), (C) omessa custodia di esplosivi/armi (art. 20‑bis L. n. 110/1975). Il ricorrente deduceva: 1) errata qualificazione del materiale come "esplosivo" piuttosto che come mera "materia esplodente" (che comporterebbe una contravvenzione ex art. 678 c.p.); 2) insufficiente prova del dolo nella ricettazione, atteso il ruolo professionale del ricorrente come fuochista e la possibile legittima provenienza del materiale; 3) omissione dei giudici nel considerare che il materiale era occultato per uno spettacolo pirotecnico in area non accessibile al pubblico, escludendo il pericolo concreto riferito ai soggetti protetti dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del materiale come "esplosivo" rilevando la "micidialità" complessiva sulla base della relazione tecnica (circa 250 kg - massa attiva ~70 kg, polvere nera, confezionamento precario, stivaggio in ambiente angusto). Ha confermato la fondatezza del riconoscimento del dolo eventuale per ricettazione, desumibile dalla natura e dalle caratteristiche del materiale e dall'assenza di regolari marchi/registrazioni; e ha ritenuto integrato il reato di omessa custodia per il carattere accessibile dell'area e l'abbandono/occultamento promiscuo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1967, n. 895 (artt. 2-4)
Norma che sanziona la detenzione illecita di esplosivi. La Corte ha interpretato che materiali pirotecnici privi di etichettatura e in condizioni di stoccaggio e quantità tali da assumere "micidialità" rientrano in questa fattispecie e non nella contravvenzione di cui all'art. 678 c.p.
Contravvenzione sulla detenzione abusiva di materie esplodenti. La giurisprudenza di legittimità e la Corte hanno chiarito che tale fattispecie è applicabile solo a sostanze prive di potenzialità micidiale; quando la complessiva condizione di quantità, qualità e conservazione rende il materiale pericoloso, deve qualificarsi il reato previsto dalla L. n. 895/1967.
Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 20‑bis, comma 2)
Reato di omessa custodia (reato di pericolo e di mera condotta). Si perfeziona quando l'agente non adotta le cautele richieste da circostanze note o conoscibili con ordinaria diligenza, indipendentemente dall'effettivo impossessamento da parte di terzi (minori, inesperti, ecc.).
Ricettazione: la provenienza illecita del bene può essere desunta dalla natura e caratteristiche del bene stesso; l'assenza di canali regolamentari, marcature e documentazione giustifica il riconoscimento del dolo, anche in forma di dolo eventuale.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8)
Previsione che ha consentito la presentazione della requisitoria del Procuratore generale in forma scritta; menzionata in quanto il PM ha concluso per l'inammissibilità del ricorso mediante atto scritto.
Legge n. 497/1974 (art. 10) e R.D. n. 633/1940 (artt. 81-82)
Norme e regolamenti richiamati in tema di classificazione e categoria degli esplosivi (es. classificazione CE F4). La Corte ha indicato che l'assenza di certificazioni e la presenza di materiali classificabili (es. "polvere nera") aggravano il carattere di pericolosità.
Massime di principio
- La qualificazione tra "materie esplodenti" (contravvenzione) ed "esplosivi" (reato) dipende dalla valutazione complessiva della "micidialità": non solo natura chimica dei singoli componenti, ma quantità, confezionamento, stato di conservazione, concomitanza di materiali e luogo di stoccaggio.
- La provenienza illecita del bene può essere desunta in via presuntiva dalla natura stessa del bene, dall'assenza di documentazione/marchi e dalla necessità di canali formali per la sua acquisizione: ciò può fondare il dolo anche in assenza di prova diretta dell'origine delittuosa.
- Il reato di omessa custodia è di pericolo e di mera condotta: rileva che l'agente conoscesse o potesse conoscere, con diligenza ordinaria, circostanze che imponevano cautele. L'assenza di effettivo impossessamento da parte di terzi non esclude l'integrazione del reato.
- Le relazioni tecniche degli artificieri, le fotografie e le risultanze documentali acclarate in sede di merito hanno grande peso in Cassazione: censure che si limitano a contestare valutazioni tecniche o a reiterare il dissenso senza argomentazioni logico-giuridiche solide sono generalmente inammissibili.
- La mancanza di marchi CE, etichettatura o certificazioni rileva negativamente: anche prodotti singolarmente non micidiali possono assumere caratteristiche di pericolosità se posti insieme, in quantità e condizioni che ne consentano un uso detonante con effetti distruttivi.
- In sede di ricorso per cassazione non può essere seguita una mera rivalutazione del merito o delle prove: occorre dimostrare vizi di diritto o motivazione illogica/contraddittoria per superare l'ostacolo dell'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25316/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25324/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25325/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25378/2024 del 27/06/2024
- Sentenza penale · 27 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 25401/2024 del 27/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →